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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4982 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4256/2020 posta in deliberazione il giorno 25/06/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. GENTILE ALESSANDRA VENTURA FABIO MASSIMO ( ) C.F._1
VIA DI MONSERRATO 25 00100 ROMA;
E
Controparte_2
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1842/2019 emessa dal Tribunale di Civitavecchia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto chiedendo Parte_1 dichiarare i canoni di cui alla concessione demaniale oggetto di causa devono essere calcolati facendo applicazione dei valori OMI per il terziario”
era rimasta contumace. CP_1
1 Disposto il rinnovo della citazione, si è costituita in giudizio l'appellata instando per il rigetto dell'appello,
All'udienza in epigrafe, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
L'appello è fondato.
Il Tribunale ha applicato i valori OMI per il settore terziario ai locali adibiti allo adibiti alle attività di ristorazione e bar all'interno dello stabilimento balneare, in luogo dei valori OMI per il settore commerciale , che costituisce l'oggetto dell'appello dell' Parte_1 sviluppato nella parte motiva, sicchè la richiesta di applicazione dei valori OMI per il settore terziario contenuto nella conclusioni dell'atto di appello deve intendersi un mero refuso, che, però ha reso opportuno il rinnovo della citazione.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 10605/2024 ha precisato : “ In tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l'art. 1, comma 251, n. 2) della l. n. 296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, assegna un valore specifico e rilevante ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico- ricreative svolte dal concessionario. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel calcolare il canone demaniale, aveva assimilato l'attività di gestione dello stabilimento balneare a quella di ristorazione, qualificandole entrambe, in maniera indifferenziata e secondo un criterio di prevalenza, come attività commerciali).”
In parte motiva la Corte di Cassazione ha specificato: “... I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto i criteri di determinazione dei canoni di concessione del demanio marittimo, sono fondati. La questione sollevata dalla ricorrente è stata già esaminata da una recente pronuncia di questa Corte, e risolta mediante l'enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, in tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l'art. 1, comma 251, n. 2, della legge n.
296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, attribuisce alla specifica destinazione delle stesse, pur se
2 relative ad attività connesse alla concessione con finalità turistico-ricreative, un rilevante valore ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico-ricreative svolte dal concessionario (cfr. Cass.,
Sez. I, 7/06/2023, n. 16088). Com'è noto, infatti, l'art. 1, comma 251 cit., nell'individuare i criteri per la determinazione dei canoni annui per le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, disciplina, al n. 2, quelli relativi alle concessioni comprendenti pertinenze demaniali marittime, distinguendo tra le aree ricomprese nella concessione e le pertinenze;
in ordine alle prime, il n.
2.2 stabilisce che per gli anni 2004-2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della legge, con esclusione delle disposizioni maggiorative di cui all'art. 32, commi 21-23, del d.l.
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2007, quelle previste dalla lett. b), n. 1 per le concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei;
per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il n.
2.1 dispone invece che il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'OMI per la zona di riferimento, moltiplicando il risultato per un coefficiente pari a 6,5 e riducendo l'importo annuo ottenuto di determinate percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto. La lettera di tale disposizione, prendendo in considerazione la destinazione delle superfici pertinenziali, classificate in base alla medesima tipologia adottata per l'indicazione dei valori locativi riportati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'OMI, senza fare alcun cenno ad un'utilizzazione principale, consente di escludere che, ove le predette superfici siano adibite ad una pluralità di usi diversi, ciascuno dei quali riconducibile ad una delle categorie da essa previste, l'individuazione dei valori locativi da utilizzare per il calcolo del canone concessorio possa aver luogo sulla base di una valutazione di prevalenza di una destinazione rispetto alle altre, dovendosi invece procedere all'individuazione della superficie adibita a ciascun uso, ed applicare alla stessa il valore locativo corrispondente alla sua destinazione, per poi determinare il canone complessivo attraverso la somma degl'importi corrispondenti alle singole superfici. Tale interpretazione, come già chiarito da questa Corte, trova conforto nell'art. 27, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 114 del 1998 e nell'art. 5 della legge 25 agosto
1991, n. 287, recanti la disciplina dell'autorizzazione per gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di svago, il cui disposto
3 risulta univocamente rivolto a prendere in considerazione la specificità dell'attività di commercio, somministrazione di alimenti e bevande alcooliche quando essa si svolge su aree comprese nel demanio marittimo e adibite a stabilimenti balneari. Non possono quindi condividersi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, la quale, dopo aver dichiarato correttamente di dissentire dal criterio di calcolo adottato dal Giudice di primo grado, che pur avendo distinto tra l'attività di gestione dello stabilimento balneare e quella di ristorazione e ricondotto la prima al settore terziario e la seconda al settore commerciale, aveva applicato i valori OMI relativi al settore terziario all'attività stagionale svolta dalle strutture permanenti, è incorsa nel medesimo errore, assimilando l'attività di gestione dello stabilimento balneare a quella di ristorazione, qualificandola indifferenziatamente come attività commerciale, e ritenendo riservata la destinazione ad attività terziario-direzionale alle pertinenze demaniali che non possano considerarsi come beni strumentali all'attività concessoria. “
Non rileva pertanto per la determinazione del canone la proprietà demaniale della pertinenza ( regolata al 2.2) , bensì la effettiva destinazione della superficie regolata al 2.1.)
Diversamente opinando si perverrebbe al paradosso che il canone sarebbe il medesimo sia per uno stabilimento balneare , che abbia utilizzato la superficie a disposizione senza realizzare anche una struttura commerciale, sia per quello sul quale il concessionario abbia realizzato un struttura di sua proprietà.
In accoglimento dell'appello va pertanto dichiarare che i canoni di cui alla concessione demaniale oggetto di causa relativamente alle aree utilizzate a bar-ristorante devono essere calcolati facendo applicazione dei valori OMI per il settore commerciale.
I contrasti giurisprudenziali risolti dalla recente sentenza della Corte di Cassazione consentono la compensazione delle spese di lite.
PQM
In accoglimento dell'appello dichiara che i canoni di cui alla concessione demaniale oggetto di causa relativamente alle aree utilizzate a bar-ristorante devono essere calcolati facendo applicazione dei valori OMI per il settore commerciale;
compensa le spese del grado.
Roma, 9.9.2025
4 IL PRESIDENTE EST.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4256/2020 posta in deliberazione il giorno 25/06/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. GENTILE ALESSANDRA VENTURA FABIO MASSIMO ( ) C.F._1
VIA DI MONSERRATO 25 00100 ROMA;
E
Controparte_2
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1842/2019 emessa dal Tribunale di Civitavecchia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto chiedendo Parte_1 dichiarare i canoni di cui alla concessione demaniale oggetto di causa devono essere calcolati facendo applicazione dei valori OMI per il terziario”
era rimasta contumace. CP_1
1 Disposto il rinnovo della citazione, si è costituita in giudizio l'appellata instando per il rigetto dell'appello,
All'udienza in epigrafe, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
L'appello è fondato.
Il Tribunale ha applicato i valori OMI per il settore terziario ai locali adibiti allo adibiti alle attività di ristorazione e bar all'interno dello stabilimento balneare, in luogo dei valori OMI per il settore commerciale , che costituisce l'oggetto dell'appello dell' Parte_1 sviluppato nella parte motiva, sicchè la richiesta di applicazione dei valori OMI per il settore terziario contenuto nella conclusioni dell'atto di appello deve intendersi un mero refuso, che, però ha reso opportuno il rinnovo della citazione.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 10605/2024 ha precisato : “ In tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l'art. 1, comma 251, n. 2) della l. n. 296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, assegna un valore specifico e rilevante ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico- ricreative svolte dal concessionario. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel calcolare il canone demaniale, aveva assimilato l'attività di gestione dello stabilimento balneare a quella di ristorazione, qualificandole entrambe, in maniera indifferenziata e secondo un criterio di prevalenza, come attività commerciali).”
In parte motiva la Corte di Cassazione ha specificato: “... I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto i criteri di determinazione dei canoni di concessione del demanio marittimo, sono fondati. La questione sollevata dalla ricorrente è stata già esaminata da una recente pronuncia di questa Corte, e risolta mediante l'enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, in tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l'art. 1, comma 251, n. 2, della legge n.
296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, attribuisce alla specifica destinazione delle stesse, pur se
2 relative ad attività connesse alla concessione con finalità turistico-ricreative, un rilevante valore ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico-ricreative svolte dal concessionario (cfr. Cass.,
Sez. I, 7/06/2023, n. 16088). Com'è noto, infatti, l'art. 1, comma 251 cit., nell'individuare i criteri per la determinazione dei canoni annui per le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, disciplina, al n. 2, quelli relativi alle concessioni comprendenti pertinenze demaniali marittime, distinguendo tra le aree ricomprese nella concessione e le pertinenze;
in ordine alle prime, il n.
2.2 stabilisce che per gli anni 2004-2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della legge, con esclusione delle disposizioni maggiorative di cui all'art. 32, commi 21-23, del d.l.
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2007, quelle previste dalla lett. b), n. 1 per le concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei;
per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il n.
2.1 dispone invece che il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'OMI per la zona di riferimento, moltiplicando il risultato per un coefficiente pari a 6,5 e riducendo l'importo annuo ottenuto di determinate percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto. La lettera di tale disposizione, prendendo in considerazione la destinazione delle superfici pertinenziali, classificate in base alla medesima tipologia adottata per l'indicazione dei valori locativi riportati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'OMI, senza fare alcun cenno ad un'utilizzazione principale, consente di escludere che, ove le predette superfici siano adibite ad una pluralità di usi diversi, ciascuno dei quali riconducibile ad una delle categorie da essa previste, l'individuazione dei valori locativi da utilizzare per il calcolo del canone concessorio possa aver luogo sulla base di una valutazione di prevalenza di una destinazione rispetto alle altre, dovendosi invece procedere all'individuazione della superficie adibita a ciascun uso, ed applicare alla stessa il valore locativo corrispondente alla sua destinazione, per poi determinare il canone complessivo attraverso la somma degl'importi corrispondenti alle singole superfici. Tale interpretazione, come già chiarito da questa Corte, trova conforto nell'art. 27, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 114 del 1998 e nell'art. 5 della legge 25 agosto
1991, n. 287, recanti la disciplina dell'autorizzazione per gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di svago, il cui disposto
3 risulta univocamente rivolto a prendere in considerazione la specificità dell'attività di commercio, somministrazione di alimenti e bevande alcooliche quando essa si svolge su aree comprese nel demanio marittimo e adibite a stabilimenti balneari. Non possono quindi condividersi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, la quale, dopo aver dichiarato correttamente di dissentire dal criterio di calcolo adottato dal Giudice di primo grado, che pur avendo distinto tra l'attività di gestione dello stabilimento balneare e quella di ristorazione e ricondotto la prima al settore terziario e la seconda al settore commerciale, aveva applicato i valori OMI relativi al settore terziario all'attività stagionale svolta dalle strutture permanenti, è incorsa nel medesimo errore, assimilando l'attività di gestione dello stabilimento balneare a quella di ristorazione, qualificandola indifferenziatamente come attività commerciale, e ritenendo riservata la destinazione ad attività terziario-direzionale alle pertinenze demaniali che non possano considerarsi come beni strumentali all'attività concessoria. “
Non rileva pertanto per la determinazione del canone la proprietà demaniale della pertinenza ( regolata al 2.2) , bensì la effettiva destinazione della superficie regolata al 2.1.)
Diversamente opinando si perverrebbe al paradosso che il canone sarebbe il medesimo sia per uno stabilimento balneare , che abbia utilizzato la superficie a disposizione senza realizzare anche una struttura commerciale, sia per quello sul quale il concessionario abbia realizzato un struttura di sua proprietà.
In accoglimento dell'appello va pertanto dichiarare che i canoni di cui alla concessione demaniale oggetto di causa relativamente alle aree utilizzate a bar-ristorante devono essere calcolati facendo applicazione dei valori OMI per il settore commerciale.
I contrasti giurisprudenziali risolti dalla recente sentenza della Corte di Cassazione consentono la compensazione delle spese di lite.
PQM
In accoglimento dell'appello dichiara che i canoni di cui alla concessione demaniale oggetto di causa relativamente alle aree utilizzate a bar-ristorante devono essere calcolati facendo applicazione dei valori OMI per il settore commerciale;
compensa le spese del grado.
Roma, 9.9.2025
4 IL PRESIDENTE EST.
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