TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 2.4.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10217/2022 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1
MOSCARIELLO CARMEN come da procura in atti
- ricorrente
contro
e quali esercenti la potestà Controparte_1 Controparte_2
genitoriale sulla minore , nata a [...] il [...] – Persona_1
C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. FARRI CARMELA come da C.F._1 procura in atti
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.07.2022 l' a seguito di contestazione delle Pt_1 conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento in favore della minore dalla data di presentazione della domanda amministrativa), ha Persona_1
proposto opposizione chiedendo riconoscersi l'insussistenza del requisito sanitario, anche in ragione della circostanza che la minore fosse già titolare di indennità di frequenza, prestazione incompatibile con l'indennità di accompagnamento.
e quali esercenti la potestà genitoriale sulla Controparte_1 Controparte_2 minore hanno chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma delle Persona_1
conclusioni della CTU espletata in prima fase.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 22.07.2022 e l'opposizione depositata in data 25.07.2022 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che 2 la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores"
o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto delle doglianze specifiche formulate dall' Pt_1 il Tribunale ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali.
Il CTU nominato nella presente fase nell'elaborato depositata in data 26.9.2023 ha accertato che la minore è affetta da “Diabete Mellito insulino-dipendente (tipo I^)”.
In particolare, il CTU ha inizialmente escluso il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento evidenziando che gli atti che rientrano tra quelli di vita quotidiana
(alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari ed extra murari) potevano essere compiuti dalla giovane nei limiti e con l'autonomia di un minore di pari età, pur ravvisandosi Persona_1 le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e ciò, anche sulla base del fatto che, nel confermare la necessità dell'impiego del microinfusore di insulina
Dexom G6, il medico aveva attestato che “il/la paziente è stato/a opportunamente istruito/a e risulta idoneo/a sul piano intellettivo e psicologico ad usufruire di tale apparecchiatura”.
3 Va osservato che nelle more del giudizio sulla questione giuridica in esame è intervenuta la Corte di Cassazione che con sentenza n. 7032/23 ha affermato il seguente principio di diritto “Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso il beneficio limitandosi a rilevare che la richiedente - una bambina affetta da diabete e bisognosa dell'assistenza del genitore per l'essenziale atto quotidiano della somministrazione dell'insulina - conduceva "una vita normale compatibile con la sua età").
Nella sentenza in esame si legge in particolare che, con riguardo alla somministrazione dell'insulina, occorre indagare se l'atto presenti cadenza quotidiana e il requisito dell'inerenza costante al soggetto oppure se assuma le sembianze di un atto episodico e contingente, avulso dalla quotidianità del soggetto che lo compie.
Di tale atto, precisa la Corte di Cassazione, il giudice è chiamato a vagliare la funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona o sua occasionalità e “la sua conseguente estraneità al novero degli atti necessari che scandiscono l'esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate”.
Acclarata la qualificazione dell'atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina della persona di attendere a questa attività giornaliera. Tale incapacità, distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia nella mera idoneità a compiere un atto materiale, poiché abbraccia anche la capacità di intendere la necessità e la portata.
4 Entro queste coordinate, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile va verificato se si riscontri una mera difficoltà oppure una oggettiva impossibilità di compiere l'atto in questione.
6. Il Tribunale, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7032/23, tenuto conto dell'età del minore (al momento della data di presentazione della domanda amministrativa di anni 5) con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 10.04.2024, è stato chiesto al CTU di chiarire:
1) se, alla luce di tutta la documentazione medica depositata in atti, la somministrazione dell'insulina per la minore presenti cadenza quotidiana oppure sia un atto episodico ed avulso dalla quotidianità della stessa e se abbia ripercussione sulla vita e sulla salute anche in rapporto agli altri atti quotidiani della vita;
2) qualora costituisca un atto quotidiano, se in relazione all'età della minore, alle sue condizioni psico fisiche ed all'educazione ricevuta, sia configurabile una mera difficoltà oppure una impossibilità oggettiva di compiere l'atto in questione e come tale incidente sulla complessiva autonomia del soggetto”.
Il CTU, con riferimento al primo quesito, ha affermato: “il caso concerne un diabete di tipo 1
(detto anche diabete giovanile) che richiede la somministrazione quotidiana di insulina attraverso iniezioni sottocutanee o sistemi di infusione continua (microinfusori). Risulta documentata, a far data da giugno 2019, la prescrizione di un sensore sottocutaneo FGM (Flash Glucose Monitoring) che consente la verifica costante del raggiungimento dei target glicemici impostati e, quindi, il simultaneo adeguamento della terapia insulinica (automonitoraggio continuo della glicemia).
Trattasi di terapia salvavita, indispensabile per il mantenimento in vita della minore“.
In riscontro al secondo quesito, il CTU ha precisato: “Sulla base delle predette considerazioni ne consegue che i genitori rivestono un ruolo importante nella gestione della malattia diabetica di un minore (al pari di altre patologie invalidanti infantili) influenzandone la capacità di adattamento, dovendosi anche rappresentare che la dr.ssa (specialista dell'AUP Federico Per_2
II^ di Napoli che ha in carico la minore), nel confermare la necessità dell'impiego del microinfusore di insulina, ha attestato: il/la paziente è stato/a opportunamente istruito/a e risulta idoneo/a sul
5 piano intellettivo e psicologico ad usufruire di tale apparecchiatura. Su tali basi è evidente il grado autonomia che va necessariamente correlato all'età della minore.”
Nella relazione integrativa CTU ha affermato che: “il diabete mellito giovanile da cui è affetto la minore, tenuto conto della sua età e del grado di espressività clinica fino ad oggi presentato, non giunge a privare la minore delle capacità di autogestione della persona tipiche della sua età nell'espletamento degli atti quotidiani della vita, perché non rende impossibile la gestione autonoma delle intime necessità fisiche di una bambina, né preclude attività di gioco, ricreative, sportive e similari tipiche della sua età. D'altra parte, la menzionata patologia metabolica non annulla i rapporti interpersonali. Non vi sono, poi, preclusioni alla autonoma deambulazione.
Per questi motivi
, in base a tutto quanto sopra considerato, a giudizio dello scrivente, non si ravvisano i presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”
A fronte delle ulteriori osservazioni critiche formulate dalla difesa dei resistenti e del deposito delle Linee Guida dell' del 25.9.2024 (“LA VALUTAZIONE A FINI DI Pt_1
INVALIDITA' CIVILE E DELLA DISABILITA' CON DIRITTO A SOSTEGNI DEL MINORE
AFFETTO DA DIABETE MELLITO TIPO I AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA 2024”), il
Tribunale ha chiesto al CTU di esaminare la nuova documentazione depositata.
Il CTU, nell'integrazione di consulenza depositata il 1.2.2025, partendo da quanto statuito nelle linee guida per i minori di anni quattordici affetti da diabete mellito tipo 1 in trattamento (“riconoscere in ogni caso la sussistenza della necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai fini dello status di “minore invalido” e del conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, con previsione di revisione al raggiungimento dei 14 anni”), ha mutato la propria valutazione medico-legale riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento dal
25.09.2024, ossia sulla base dell'entrata in vigore dell'aggiornamento delle predette linee guida.
L'individuazione di tale decorrenza è stata contestata dalla difesa dei resistenti.
Il Tribunale ritiene che il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento in favore della minore vada riconosciuto sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, in conformità anche con quanto statuito dalla consulenza espletata in fase di ATP, giacchè è lo stesso con le predette linee guida a riconoscere per i soggetti Pt_1
6 minori infra-quattordicenni afflitti dalla medesima patologia da cui è affetta la minore la sussistenza “della necessità di assistenza continua non essendo Persona_1
in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Va infatti considerato che sulla base di entrambe le consulenze tecniche e delle successive integrazioni la patologia accertata è pacificamente diagnosticata sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la circostanza che a tale data la minore fosse ancor più in tenera età rendeva maggiormente necessario il bisogno di assistenza continua. Riconosciuta ed accertata la patologia sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, non vi è motivo per ridurre temporalmente la decorrenza del beneficio alla data di adozione dell'aggiornamento delle linee guida, non essendo le linee guida fonte del diritto ma soltanto atti interni alla pubblica amministrazione che ne indirizzano la prassi provvedimentale.
Sulla base delle complessive risultanze documentali, dell'indagine peritale espletata e dell'applicazione dei richiamati principi della giurisprudenza di legittimità, va riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento in favore della minore dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 26.4.2019.
7. La questione posta dall' relativa alla percezione sin dalla domanda amministrativa Pt_1 da parte della minore dell'indennità di frequenza, incompatibile con l'indennità di accompagnamento, non impedisce l'accertamento del requisito sanitario in questa sede, dovendo essere risolta con l'opzione da parte dell'interessato del trattamento economico più favorevole.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “In tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3 della legge n. 289 del 1990, nel prevedere che l'indennità mensile di frequenza non è concessa ai minori che hanno titolo o beneficiano dell'indennità di accompagnamento, ferma restando la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole, va interpretato nel senso che la legge concede il diritto di opzione, non fra due prestazioni assistenziali, bensì per il trattamento economico più favorevole. Ne consegue che la titolarità dei due diversi diritti, presupposto per
l'esercizio dell'opzione, può essere accertata in giudizio senza che possa operare l'eventuale
7 preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi” (cfr, ex multis Cass.
n. 5407/10).
8. Quanto al governo delle spese di lite, le stesse vengono compensate nella misura del 2/3 in ragione della novità della questione giuridica, della circostanza che soltanto nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione posta a fondamento della richiesta di integrazione della CTU e del recente aggiornamento delle linee guida dell' oggetto dei chiarimenti richiesti nella presente fase di opposizione. La restante Pt_1
parte segue la soccombenza e si liquida nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta la sussistenza del requisito sanitario in favore della minore
[...]
ai fini dell'indennità di accompagnamento dal 26.4.2019; Persona_1
- condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese di lite in favore di parte ricorrente che Pt_1 liquida in € 930,00 oltre spese generali IVA e CPA per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- compensa per il resto le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidato in Pt_1 atti.
Aversa, 02/04/2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
8