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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 9907/2019 r.g. tra
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Guglielmo Bacca (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Adolfo Omodeo n.123.
- Attrice
e
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta procura CP_1 C.F._3 alle liti agli atti dall'avv. Giuliana Milo (C.F. ) e dall'avv. C.F._4
Francesca Colella (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Napoli C.F._5
alla via Vittoria Colonna n.14.
- Convenuto nonché
(P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura agli atti dall'avv. Francesco Maisto
(C.F. ) e dall'avv. Anna Maisto (C.F. ) C.F._6 C.F._7
ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Stazio n.118.
- Convenuta
e
CP_3
- Convenuta contumace
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza
SENTENZA 1 cartolare dell'11/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, in qualità di conducente del veicolo Smart For Two tg.ES222JF, la CP_1 [...]
proprietaria del suddetto veicolo, nonché la compagnia assicurativa , al CP_4 CP_2
fine di vederli condannare al risarcimento del danno subito.
A fondamento della domanda, l'istante adduceva di aver subito serie lesioni alla persona a seguito del sinistro verificatosi in Milano il giorno 25/09/2015 alle ore 5.25 circa, allorquando la stessa era a bordo dell'autovettura Smart For Two tg.ES222JF condotta dal e, nel mentre percorrevano via Messina con direzione Via Cenisio e Piazza CP_1
Diocleziano, l'autoveicolo giunto all'altezza della intersezione semaforica tra la via
Messina e via Cenisio urtava violentemente con la ruota anteriore sinistra lo spartitraffico. Proseguendo in corsa, l'auto urtava poi con la sua parte anteriore il corrimano in alluminio, posto a protezione dei pedoni, e contro il quale l'autovettura terminava la sua corsa con un violento impatto che determinava la distruzione del complesso anteriore del veicolo.
Parte attrice assumeva di aver subito gravi lesioni a causa dell'impatto, così come refertate dall'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, dove la stessa veniva trasportata mediante ambulanza, nonché di aver riportato danni estetici e psichici che influivano sul regolare svolgimento della vita privata.
Si precisava, inoltre, di aver ricevuto la somma di € 21.070,00 dalla compagnia in CP_2
seguito alla visita medico-legale cui l'istante veniva sottoposta, trattenuta come anticipo sul maggior avere.
In ragione di quanto esposto si concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 141, 145 e 148 del D.Lgs.
n.209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) la responsabilità della
[...]
in persona del suo Legale rapp.te pro tempore, e della in CP_5 Controparte_6
persona del suo legale rapp.te pro tempore, nonché del IG. per le lesioni CP_1 alla persona subite dalla IG.ra ; b) per l'effetto Voglia condannare i Parte_1
convenuti in solido e/o alternativamente con la al risarcimento dei Controparte_7 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla IG.ra per l'importo Parte_1
SENTENZA 2 di € 212.832,00 a cui va detratto l'importo di € 21.070,00 già inviato dalla CP_5
e trattenuto in acconto sul maggior avere;
c) condannare i suddetti convenuti in solido
e/o alternativamente con la al pagamento a titolo di danno non CP_7
patrimoniale dell'importo di € 139,362,00 per il danno biologico psico-fisico, €
25.560,00 per il danno estetico € 41.230,00 a titolo di danno morale ed esistenziale, nonché il pagamento a titolo di danno patrimoniale di € 5.000,00 quale rimborso per le spese che l'istante dovrà sostenere per un eventuale intervento di chirurgia plastico- estetica, il tutto per complessivi € 212.832,00, ovvero in quella somma maggiore o minore, determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo ai cui dovranno sottrarsi € 21.070,00 già inviati, o nell'importo che sarà determinato a seguito della C.T.U. medico legale che sin da ora si chiede;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, detratto l'imprto di € 1.800,00 già inviato al sottoscritto procuratore”.
Si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_2 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda, nonché il difetto di legittimazione passiva. Ulteriormente, si precisava di aver corrisposto all'istante la somma di € 9.400,00 in data 22/04/2016 e successivamente, ad integrazione della precedente, la somma di € 13.470,00 in data
28/06/2017 entrambe accettate quale acconto sul maggiore avere. La convenuta contestava altresì la dinamica dell'evento così come descritto in citazione e concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) In via preliminare, per i motivi indicati al punto 1) della presente comparsa, dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli essendo territorialmente competenti in via alternativa e/o obbligatoria il Tribunale di Milano, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18,
19 e 20 c.p.c. nonche l'art. 1182 c.c.. 2) Sempre in via preliminare dichiarare
l'incompetenza per territorio del Giudice adito e preliminarmente dichiarare la improponibilità e la improcedibilità della domanda anche per la genericità della stessa, ai sensi e per l'effetto dell'art. 163 c.p.c. e ss.. B) Ancora preliminarmente, dichiarare la improponibilità e la improcedibilità della domanda per mancato rispetto di cui agli artt.
SENTENZA 3 143, 145, 146, 148 e 149 del D.lgs. 7/9/2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni private”, nonché degli artt. 5, 6 e 9 del D.P.R. 18/7/2006 n. 254 “regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale”). C)
Nel merito, rigettare la domanda attorea perché nulla, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto sia con riferimento all'an che al quantum debeatur”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , negando la CP_1
propria responsabilità in ordine ai fatti di causa, essendosi gli stessi verificati in conseguenza ad un improvviso malfunzionamento dell'autovettura noleggiata mediante la società . Si precisava inoltre che, contrariamente a quanto dalla stessa CP_3
affermato, l'attrice non aveva allacciato la cintura di sicurezza al momento del sinistro e tale negligenza comportava il violento impatto del suo capo sulla parte anteriore dell'autovettura. Infine, si contestava il quantum debeatur e si domandava “1) accertata
l'assenza di qualsivoglia responsabilità del sig. per le ragioni esposte in CP_1
narrativa, rigettare le domande ex adverso formulate nei suoi confronti perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
2) in via subordinata, accertato il concorso di colpa della sig.ra nella produzione dell'evento, rigettare la Parte_1
domanda nei confronti del sig. ovvero ridurre l'entità dell'eventuale CP_1
risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.; 3) in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, limitare l'eventuale risarcimento alla somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso l'ausilio di un consulente tecnico;
4) in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice, dichiarare che la è tenuta a manlevare il sig. Controparte_5
e, pertanto condannare la predetta società a rimborsare a quest'ultimo CP_1
tutte le somme cui il sig. fosse eventualmente tenuto a pagare in favore CP_1 dell'attrice; 5) con vittoria di spese, anche generali, e competenze di giudizio, oltre Iva e
Cpa”.
Assegnate alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita con la consulenza tecnica a cura della dott.ssa Successivamente, ritenuta la Persona_1
necessità di rinnovare le operazioni peritali, il Giudice dott. Vassallo nominava il dott.
per l'espletamento di una consulenza medico legale, all'esito della Persona_2
SENTENZA 4 quale si fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data 28/10/2024, la stessa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, in primo luogo pur se tempestivamente proposta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla compagnia assicuratrice è da ritenersi infonda, stante la competenza del
Tribunale adito sia in ossequio all'art. 20 cp.c., forum destinatae solutionis, avendo l'attrice eletto domicilio in Napoli, sia in ossequio al foro generale delle persone fisiche, avendo il convenuto residenza nel Comune di Napoli . CP_1
Inoltre, va dichiarata la contumacia della convenuta che, pur se ritualmente CP_3
citata, non si è costituita in giudizio.
Ancora preliminarmente, la domanda è da ritenersi procedibile, atteso che sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall'attrice , risultano inviate sia alla compagnia convenuta , che a e alla società proprietaria del veicolo atti CP_2 CP_1 CP_3
di costituzione in mora e invito alla negoziazione assistita, che soddisfano i requisiti di forma e di contenuto prescritti dall'art. 148 del D. Lgs. n. 209/05 (v. all. da 7 a 14 atto di citazione).
Ulteriormente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, commi terzo e quarto e 164, comma quarto, c.p.c., risultando invero sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo alle parti convenute di apprestare le proprie difese (cfr. Cass. Civ. Sez. III 15.05.2013 n.
11751/2013).
Deve altresì riconoscersi la legittimazione passiva degli odierni convenuti. Invero, è pacifico e non contestato, oltre che documentalmente provato, che il sinistro per cui è causa si verificava a bordo del veicolo Smart For Two tg. ES222JF di proprietà della
(all. 4 atto di citazione), assicurato dalla compagnia assicurativa convenuta CP_3
e condotto dal convenuto (v. all 5 atto di citazione). CP_2 CP_1
Tanto premesso, in punto di qualificazione giuridica della domanda, va rilevato che parte attrice ha domandato il risarcimento dei danni subiti come terzo trasportato, richiamando espressamente l'art. 141 del D. Lgs. 209/2005.
Sul punto, mette conto evidenziare che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
SENTENZA 5 Cassazione, la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 c.d.a. al traportato danneggiato
“presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo invece “l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.d.a., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (v. Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n. 35318).
È dunque principio consolidato quello secondo cui la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c. e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Ebbene, in ordine al rapporto di tali azioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che “il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”
(così, Cass. SS UU 35318/2022).
Ciò posto, nel caso di specie deve escludersi l'applicabilità della disciplina prevista dall'art 141 cod. ass. non sussistendone i necessari presupposti, in quanto è del tutto pacifico che nel sinistro non risultano coinvolti veicoli ulteriori oltre all'autoveicolo
Smart For Two tg.ES222JF sul quale viaggiava quale trasportato Parte_1
SENTENZA 6 Pertanto, atteso che “nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209”, la domanda attorea può riqualificarsi come ordinaria azione di risarcimento dei danni ex art. 144 cod. ass. nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa e come azione di risarcimento ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo . CP_1
Con riferimento alla domanda di risarcimento avanzata nei confronti della e della CP_2
proprietaria del veicolo Car2go, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche per ciò che concerne il governo delle spese di lite. Ed invero, nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 29/09/2023 e successivamente in quelle del 11/10/2024, sia parte attrice che la compagnia convenuta dichiaravano di aver definito in via transattiva l'evento dannoso per cui è causa, mediante il pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore importo di € 24.600,00 comprensivo delle spese di lite.
Venendo, invece, alla domanda attorea avanzata nei confronti di , quest'ultimo CP_1
eccepiva di non essere stato edotto circa l'accordo parziale raggiunto tra l'attrice e la compagnia di assicurazioni, affermando il suo diritto ad essere informato al fine di poter aderire alla transazione.
Ebbene, sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che l'art. 1304 c.c., secondo il quale “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”, si riferisce unicamente alla scrittura transattiva avente ad oggetto l'intero debito, e non già alla transazione parziale. Ciò in quanto la transazione pro quota persegue lo scopo di
“sciogliere” la solidarietà passiva e riguarda il solo debitore che vi ha aderito, con la conseguenza che gli altri coobbligati non hanno titolo per profittarne (Cass. 19541/2015;
Cass. S.U. 30174/2011). La Corte, dunque, ha affermato il seguente principio di diritto:
"Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed
SENTENZA 7 essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto;
in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo.Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo a condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto".
Pertanto, non riferendosi la previsione di cui all'art. 1304 c.c. alla fattispecie in esame, atteso che come dichiarato dall'attrice e riconosciuto dal convenuto , risulta CP_1
intervenuta un transazione parziale tra l'attrice e le altre parti convenute, questa non esplica i propri effetti nei confronti del conducente convenuto.
Ciò posto, quanto alla domanda proposta nei confronti di , la stessa deve ritenersi CP_1
fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di quanto di seguito precisato.
Sul punto mette conto evidenziare che, ai sensi dell'art. 2054 , 1 comma c.c., il conducente è responsabile, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/05/2019, n.12704).
Ebbene, nel caso di specie, tale prova non può ritenersi raggiunta
Ed invero, sebbene il riferisca che il sinistro avveniva a causa di un CP_1
malfunzionamento del veicolo, di cui non viene fornita prova , non può ritenersi che egli abbia effettuato alcuna manovra di emergenza tesa ad evitare l'impatto del veicolo contro lo spartitraffico. Come si rileva dal rapporto di incidente dei Vigili Urbani di Milano “Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo
A” (all. 5 atto di citazione).
Pertanto, stante la presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 1, c.c. , non essendo stato provato che l'incidente è dipeso da circostanze non riconducibili alla responsabilità del conducente, non potendosi altresì configurare un concorso di
SENTENZA 8 responsabilità da parte dell'attrice , non essendo fornita alcuna prova in merito al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, va riconosciuta la responsabilità per i danni discendenti dal sinistro per cui è causa.
In merito al profilo del quantum debeatur della domanda attorea, mette conto evidenziare che il tema del danno non patrimoniale risarcibile è stato oggetto di attenzione da parte di quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sent. 12 novembre 2008 n.
26972, 26973,26974 e 26975) che hanno rivoluzionato il modo di intendere tale particolare tipologia di danno. Invero, tali sentenze, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. hanno chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui vengano lesi diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.
Ma, soprattutto, le Sezioni Unite hanno ricostruito il danno non patrimoniale come categoria unitaria ed omnicomprensiva, in grado di ricomprendere qualsiasi danno a valori inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica: pertanto, le sottocategorie di danno in passato utilizzate dalla giurisprudenza e cioè il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale non costituiscono categorie autonome di danno non patrimoniale, bensì svolgono esclusivamente una funzione descrittiva dell'unitario danno non patrimoniale, ciò anche nell'ottica di evitare duplicazioni risarcitorie. Alla luce di tali principi in sede di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provvedere ad una integrale riparazione, valutando congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita. Da ciò ne deriva che il danno morale non deve essere liquidato in percentuale a quello biologico, bensì occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza evitando però una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione di danno biologico e morale.
Tanto premesso, nel caso in esame, sulla base della CTU medico legale del dott. Per_2
depositata agli atti di causa, cui il Tribunale ritiene di potere aderire, in quanto immune
SENTENZA 9 da vizi, congruamente motivata, e fondata su un attento esame della periziata e della documentazione medica agli atti e secondo un corretto metodo scientifico, parte attrice a seguito del sinistro per cui è causa, riportava “trauma cranio-facciale commotivo chiuso, con ferita lacero-contusa alla fronte, suturata in sede di Pronto Soccorso ospedaliero”.
Il danno biologico subito e accertato in conseguenza del sinistro dall'istante sulla base delle considerazioni fatte dal CTU, anche in merito al cd. danno estetico subito che si condividono in toto, va quantificato in una percentuale del 13%.
Sulla basa della documentazione medica agli atti il periodo di ITT va quantificato in giorni 5 , il periodo di l.T.P. in 10 giorni al 50% e in 15 giorni al 25% (cfr. relazione del ctu dott. depositata in data 24.11.2021). Persona_2
Pertanto, il Tribunale condividendo e facendo proprie le conclusioni cui è addivenuto il ctu, sulla base della Tabella di Milano di liquidazione del danno biologico aggiornate al
2024 utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, il risarcimento del danno subito dall'istante può essere partitamente individuato, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (18 anni) nella seguente misura espressa in termini monetari: € 575,00 per il periodo di ITT per giorni 5; € 575,00 per il periodo di ITP al 50% per giorni 10; € 431,25 per il periodo di ITP al 25% per giorni 15, per un totale di euro oltre ad € 35.352,00 per danno biologico al 13%, per un totale complessivo di € 36.933,25.
In merito al danno morale nell'accezione di cui si è detto innanzi, tenuto conto di tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attrice in relazione alle condizioni personali della stessa ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica hanno comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita alla luce di quanto innanzi evidenziato sul punto, procedendo alla “personalizzazione” della liquidazione va riconosciuto un importo pari ad euro 11.079,97 ( pari al 30% dell'importo liquidato innanzi).
Il danno non patrimoniale subito dall'istante va dunque liquidato nella misura complessiva di euro 48.013,225.
Quanto al danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro, in termini di danno emergente, lo stesso deve ritenersi provato sulla base della documentazione depositata in giudizio nella misura di euro 2.040,00, come altresì accertato dal ctu.
SENTENZA 10 Orbene, tenuto conto della transazione parziale intervenuta tra l'attrice , la convenuta e applicando il principio stigmatizzato dalla Controparte_8 CP_3
Suprema Corte di cui si è detto innanzi, sottraendo dall'importo complessivo liquidato per i danni patrimoniali e non subiti dall'istante in conseguenza del sinistro , pari ad euro
50.053,225, l'importo complessivo già corrisposto dalla compagnia assicuratrice per i danni subiti pari ad euro 41.070,00 ( euro 8520, 00 ricevuto a titolo di acconto in data
22.04.2016, v. copia assegno all.to atto di citazione;
euro 12.550,00 ricevuto a titolo di acconto, v copia assegno all.to atto di citazione , ed euro 20.000,00 in sede di transazione), il Tribunale accoglie la domanda proposta nei confronti di e CP_1
per l'effetto condanna ques'ultimo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di euro 8983,225 per i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, sulle somme anzidette devalutate alla data (25/09/2015) dell'evento dannoso (v. sul punto ex multis Cass. n. 1641/1997) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'evento dannoso fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In conclusione, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra e nonché tra Parte_1 Controparte_9
l'attrice e la convenuta contumace ed accoglie la domanda spiegata dall'attrice CP_3
nei confronti di nei limiti innanzi indicati . CP_1
Nei rapporti tra l'attrice e il convenuto le spese seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espletata secondo tariffa vigente nei rapporti tra le parti essendo intervenuto accordo si compensano integralmente .
PQM
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente
SENTENZA 11 pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
e , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_9 CP_1
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda spiegata da nei confronti di e di;
Parte_1 CP_3 Controparte_9
- accoglie la domanda nei confronti di e per l'effetto condanna quest'ultimo CP_1 al pagamento in favore di di € 8983,225 oltre interessi nella misura Parte_1
indicata in motivazione;
- compensa le spese di lite tra , e;
Parte_1 CP_3 Controparte_9
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 10.000,00 per compensi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guglielmo Bacca, detratto l'importo di euro 1800,00 già corrisposto come dallo stesso dichiarato;
- condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di ctu liquidate complessivamente in euro 2141,40 giusta decreti di liquidazione del 26.07.2021 e del
31.03.2025) .
Napoli, 31/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 12
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 9907/2019 r.g. tra
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Guglielmo Bacca (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Adolfo Omodeo n.123.
- Attrice
e
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta procura CP_1 C.F._3 alle liti agli atti dall'avv. Giuliana Milo (C.F. ) e dall'avv. C.F._4
Francesca Colella (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Napoli C.F._5
alla via Vittoria Colonna n.14.
- Convenuto nonché
(P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura agli atti dall'avv. Francesco Maisto
(C.F. ) e dall'avv. Anna Maisto (C.F. ) C.F._6 C.F._7
ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Stazio n.118.
- Convenuta
e
CP_3
- Convenuta contumace
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza
SENTENZA 1 cartolare dell'11/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, in qualità di conducente del veicolo Smart For Two tg.ES222JF, la CP_1 [...]
proprietaria del suddetto veicolo, nonché la compagnia assicurativa , al CP_4 CP_2
fine di vederli condannare al risarcimento del danno subito.
A fondamento della domanda, l'istante adduceva di aver subito serie lesioni alla persona a seguito del sinistro verificatosi in Milano il giorno 25/09/2015 alle ore 5.25 circa, allorquando la stessa era a bordo dell'autovettura Smart For Two tg.ES222JF condotta dal e, nel mentre percorrevano via Messina con direzione Via Cenisio e Piazza CP_1
Diocleziano, l'autoveicolo giunto all'altezza della intersezione semaforica tra la via
Messina e via Cenisio urtava violentemente con la ruota anteriore sinistra lo spartitraffico. Proseguendo in corsa, l'auto urtava poi con la sua parte anteriore il corrimano in alluminio, posto a protezione dei pedoni, e contro il quale l'autovettura terminava la sua corsa con un violento impatto che determinava la distruzione del complesso anteriore del veicolo.
Parte attrice assumeva di aver subito gravi lesioni a causa dell'impatto, così come refertate dall'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, dove la stessa veniva trasportata mediante ambulanza, nonché di aver riportato danni estetici e psichici che influivano sul regolare svolgimento della vita privata.
Si precisava, inoltre, di aver ricevuto la somma di € 21.070,00 dalla compagnia in CP_2
seguito alla visita medico-legale cui l'istante veniva sottoposta, trattenuta come anticipo sul maggior avere.
In ragione di quanto esposto si concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 141, 145 e 148 del D.Lgs.
n.209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) la responsabilità della
[...]
in persona del suo Legale rapp.te pro tempore, e della in CP_5 Controparte_6
persona del suo legale rapp.te pro tempore, nonché del IG. per le lesioni CP_1 alla persona subite dalla IG.ra ; b) per l'effetto Voglia condannare i Parte_1
convenuti in solido e/o alternativamente con la al risarcimento dei Controparte_7 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla IG.ra per l'importo Parte_1
SENTENZA 2 di € 212.832,00 a cui va detratto l'importo di € 21.070,00 già inviato dalla CP_5
e trattenuto in acconto sul maggior avere;
c) condannare i suddetti convenuti in solido
e/o alternativamente con la al pagamento a titolo di danno non CP_7
patrimoniale dell'importo di € 139,362,00 per il danno biologico psico-fisico, €
25.560,00 per il danno estetico € 41.230,00 a titolo di danno morale ed esistenziale, nonché il pagamento a titolo di danno patrimoniale di € 5.000,00 quale rimborso per le spese che l'istante dovrà sostenere per un eventuale intervento di chirurgia plastico- estetica, il tutto per complessivi € 212.832,00, ovvero in quella somma maggiore o minore, determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo ai cui dovranno sottrarsi € 21.070,00 già inviati, o nell'importo che sarà determinato a seguito della C.T.U. medico legale che sin da ora si chiede;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, detratto l'imprto di € 1.800,00 già inviato al sottoscritto procuratore”.
Si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_2 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda, nonché il difetto di legittimazione passiva. Ulteriormente, si precisava di aver corrisposto all'istante la somma di € 9.400,00 in data 22/04/2016 e successivamente, ad integrazione della precedente, la somma di € 13.470,00 in data
28/06/2017 entrambe accettate quale acconto sul maggiore avere. La convenuta contestava altresì la dinamica dell'evento così come descritto in citazione e concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) In via preliminare, per i motivi indicati al punto 1) della presente comparsa, dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli essendo territorialmente competenti in via alternativa e/o obbligatoria il Tribunale di Milano, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18,
19 e 20 c.p.c. nonche l'art. 1182 c.c.. 2) Sempre in via preliminare dichiarare
l'incompetenza per territorio del Giudice adito e preliminarmente dichiarare la improponibilità e la improcedibilità della domanda anche per la genericità della stessa, ai sensi e per l'effetto dell'art. 163 c.p.c. e ss.. B) Ancora preliminarmente, dichiarare la improponibilità e la improcedibilità della domanda per mancato rispetto di cui agli artt.
SENTENZA 3 143, 145, 146, 148 e 149 del D.lgs. 7/9/2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni private”, nonché degli artt. 5, 6 e 9 del D.P.R. 18/7/2006 n. 254 “regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale”). C)
Nel merito, rigettare la domanda attorea perché nulla, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto sia con riferimento all'an che al quantum debeatur”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , negando la CP_1
propria responsabilità in ordine ai fatti di causa, essendosi gli stessi verificati in conseguenza ad un improvviso malfunzionamento dell'autovettura noleggiata mediante la società . Si precisava inoltre che, contrariamente a quanto dalla stessa CP_3
affermato, l'attrice non aveva allacciato la cintura di sicurezza al momento del sinistro e tale negligenza comportava il violento impatto del suo capo sulla parte anteriore dell'autovettura. Infine, si contestava il quantum debeatur e si domandava “1) accertata
l'assenza di qualsivoglia responsabilità del sig. per le ragioni esposte in CP_1
narrativa, rigettare le domande ex adverso formulate nei suoi confronti perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
2) in via subordinata, accertato il concorso di colpa della sig.ra nella produzione dell'evento, rigettare la Parte_1
domanda nei confronti del sig. ovvero ridurre l'entità dell'eventuale CP_1
risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.; 3) in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, limitare l'eventuale risarcimento alla somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso l'ausilio di un consulente tecnico;
4) in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attrice, dichiarare che la è tenuta a manlevare il sig. Controparte_5
e, pertanto condannare la predetta società a rimborsare a quest'ultimo CP_1
tutte le somme cui il sig. fosse eventualmente tenuto a pagare in favore CP_1 dell'attrice; 5) con vittoria di spese, anche generali, e competenze di giudizio, oltre Iva e
Cpa”.
Assegnate alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita con la consulenza tecnica a cura della dott.ssa Successivamente, ritenuta la Persona_1
necessità di rinnovare le operazioni peritali, il Giudice dott. Vassallo nominava il dott.
per l'espletamento di una consulenza medico legale, all'esito della Persona_2
SENTENZA 4 quale si fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data 28/10/2024, la stessa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, in primo luogo pur se tempestivamente proposta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla compagnia assicuratrice è da ritenersi infonda, stante la competenza del
Tribunale adito sia in ossequio all'art. 20 cp.c., forum destinatae solutionis, avendo l'attrice eletto domicilio in Napoli, sia in ossequio al foro generale delle persone fisiche, avendo il convenuto residenza nel Comune di Napoli . CP_1
Inoltre, va dichiarata la contumacia della convenuta che, pur se ritualmente CP_3
citata, non si è costituita in giudizio.
Ancora preliminarmente, la domanda è da ritenersi procedibile, atteso che sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall'attrice , risultano inviate sia alla compagnia convenuta , che a e alla società proprietaria del veicolo atti CP_2 CP_1 CP_3
di costituzione in mora e invito alla negoziazione assistita, che soddisfano i requisiti di forma e di contenuto prescritti dall'art. 148 del D. Lgs. n. 209/05 (v. all. da 7 a 14 atto di citazione).
Ulteriormente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, commi terzo e quarto e 164, comma quarto, c.p.c., risultando invero sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo alle parti convenute di apprestare le proprie difese (cfr. Cass. Civ. Sez. III 15.05.2013 n.
11751/2013).
Deve altresì riconoscersi la legittimazione passiva degli odierni convenuti. Invero, è pacifico e non contestato, oltre che documentalmente provato, che il sinistro per cui è causa si verificava a bordo del veicolo Smart For Two tg. ES222JF di proprietà della
(all. 4 atto di citazione), assicurato dalla compagnia assicurativa convenuta CP_3
e condotto dal convenuto (v. all 5 atto di citazione). CP_2 CP_1
Tanto premesso, in punto di qualificazione giuridica della domanda, va rilevato che parte attrice ha domandato il risarcimento dei danni subiti come terzo trasportato, richiamando espressamente l'art. 141 del D. Lgs. 209/2005.
Sul punto, mette conto evidenziare che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
SENTENZA 5 Cassazione, la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 c.d.a. al traportato danneggiato
“presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo invece “l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.d.a., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (v. Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n. 35318).
È dunque principio consolidato quello secondo cui la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c. e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Ebbene, in ordine al rapporto di tali azioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che “il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”
(così, Cass. SS UU 35318/2022).
Ciò posto, nel caso di specie deve escludersi l'applicabilità della disciplina prevista dall'art 141 cod. ass. non sussistendone i necessari presupposti, in quanto è del tutto pacifico che nel sinistro non risultano coinvolti veicoli ulteriori oltre all'autoveicolo
Smart For Two tg.ES222JF sul quale viaggiava quale trasportato Parte_1
SENTENZA 6 Pertanto, atteso che “nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209”, la domanda attorea può riqualificarsi come ordinaria azione di risarcimento dei danni ex art. 144 cod. ass. nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa e come azione di risarcimento ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo . CP_1
Con riferimento alla domanda di risarcimento avanzata nei confronti della e della CP_2
proprietaria del veicolo Car2go, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche per ciò che concerne il governo delle spese di lite. Ed invero, nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 29/09/2023 e successivamente in quelle del 11/10/2024, sia parte attrice che la compagnia convenuta dichiaravano di aver definito in via transattiva l'evento dannoso per cui è causa, mediante il pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore importo di € 24.600,00 comprensivo delle spese di lite.
Venendo, invece, alla domanda attorea avanzata nei confronti di , quest'ultimo CP_1
eccepiva di non essere stato edotto circa l'accordo parziale raggiunto tra l'attrice e la compagnia di assicurazioni, affermando il suo diritto ad essere informato al fine di poter aderire alla transazione.
Ebbene, sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che l'art. 1304 c.c., secondo il quale “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”, si riferisce unicamente alla scrittura transattiva avente ad oggetto l'intero debito, e non già alla transazione parziale. Ciò in quanto la transazione pro quota persegue lo scopo di
“sciogliere” la solidarietà passiva e riguarda il solo debitore che vi ha aderito, con la conseguenza che gli altri coobbligati non hanno titolo per profittarne (Cass. 19541/2015;
Cass. S.U. 30174/2011). La Corte, dunque, ha affermato il seguente principio di diritto:
"Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed
SENTENZA 7 essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto;
in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo.Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo a condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto".
Pertanto, non riferendosi la previsione di cui all'art. 1304 c.c. alla fattispecie in esame, atteso che come dichiarato dall'attrice e riconosciuto dal convenuto , risulta CP_1
intervenuta un transazione parziale tra l'attrice e le altre parti convenute, questa non esplica i propri effetti nei confronti del conducente convenuto.
Ciò posto, quanto alla domanda proposta nei confronti di , la stessa deve ritenersi CP_1
fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di quanto di seguito precisato.
Sul punto mette conto evidenziare che, ai sensi dell'art. 2054 , 1 comma c.c., il conducente è responsabile, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/05/2019, n.12704).
Ebbene, nel caso di specie, tale prova non può ritenersi raggiunta
Ed invero, sebbene il riferisca che il sinistro avveniva a causa di un CP_1
malfunzionamento del veicolo, di cui non viene fornita prova , non può ritenersi che egli abbia effettuato alcuna manovra di emergenza tesa ad evitare l'impatto del veicolo contro lo spartitraffico. Come si rileva dal rapporto di incidente dei Vigili Urbani di Milano “Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo
A” (all. 5 atto di citazione).
Pertanto, stante la presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 1, c.c. , non essendo stato provato che l'incidente è dipeso da circostanze non riconducibili alla responsabilità del conducente, non potendosi altresì configurare un concorso di
SENTENZA 8 responsabilità da parte dell'attrice , non essendo fornita alcuna prova in merito al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, va riconosciuta la responsabilità per i danni discendenti dal sinistro per cui è causa.
In merito al profilo del quantum debeatur della domanda attorea, mette conto evidenziare che il tema del danno non patrimoniale risarcibile è stato oggetto di attenzione da parte di quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sent. 12 novembre 2008 n.
26972, 26973,26974 e 26975) che hanno rivoluzionato il modo di intendere tale particolare tipologia di danno. Invero, tali sentenze, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. hanno chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui vengano lesi diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.
Ma, soprattutto, le Sezioni Unite hanno ricostruito il danno non patrimoniale come categoria unitaria ed omnicomprensiva, in grado di ricomprendere qualsiasi danno a valori inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica: pertanto, le sottocategorie di danno in passato utilizzate dalla giurisprudenza e cioè il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale non costituiscono categorie autonome di danno non patrimoniale, bensì svolgono esclusivamente una funzione descrittiva dell'unitario danno non patrimoniale, ciò anche nell'ottica di evitare duplicazioni risarcitorie. Alla luce di tali principi in sede di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provvedere ad una integrale riparazione, valutando congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita. Da ciò ne deriva che il danno morale non deve essere liquidato in percentuale a quello biologico, bensì occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza evitando però una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione di danno biologico e morale.
Tanto premesso, nel caso in esame, sulla base della CTU medico legale del dott. Per_2
depositata agli atti di causa, cui il Tribunale ritiene di potere aderire, in quanto immune
SENTENZA 9 da vizi, congruamente motivata, e fondata su un attento esame della periziata e della documentazione medica agli atti e secondo un corretto metodo scientifico, parte attrice a seguito del sinistro per cui è causa, riportava “trauma cranio-facciale commotivo chiuso, con ferita lacero-contusa alla fronte, suturata in sede di Pronto Soccorso ospedaliero”.
Il danno biologico subito e accertato in conseguenza del sinistro dall'istante sulla base delle considerazioni fatte dal CTU, anche in merito al cd. danno estetico subito che si condividono in toto, va quantificato in una percentuale del 13%.
Sulla basa della documentazione medica agli atti il periodo di ITT va quantificato in giorni 5 , il periodo di l.T.P. in 10 giorni al 50% e in 15 giorni al 25% (cfr. relazione del ctu dott. depositata in data 24.11.2021). Persona_2
Pertanto, il Tribunale condividendo e facendo proprie le conclusioni cui è addivenuto il ctu, sulla base della Tabella di Milano di liquidazione del danno biologico aggiornate al
2024 utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, il risarcimento del danno subito dall'istante può essere partitamente individuato, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (18 anni) nella seguente misura espressa in termini monetari: € 575,00 per il periodo di ITT per giorni 5; € 575,00 per il periodo di ITP al 50% per giorni 10; € 431,25 per il periodo di ITP al 25% per giorni 15, per un totale di euro oltre ad € 35.352,00 per danno biologico al 13%, per un totale complessivo di € 36.933,25.
In merito al danno morale nell'accezione di cui si è detto innanzi, tenuto conto di tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attrice in relazione alle condizioni personali della stessa ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica hanno comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita alla luce di quanto innanzi evidenziato sul punto, procedendo alla “personalizzazione” della liquidazione va riconosciuto un importo pari ad euro 11.079,97 ( pari al 30% dell'importo liquidato innanzi).
Il danno non patrimoniale subito dall'istante va dunque liquidato nella misura complessiva di euro 48.013,225.
Quanto al danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro, in termini di danno emergente, lo stesso deve ritenersi provato sulla base della documentazione depositata in giudizio nella misura di euro 2.040,00, come altresì accertato dal ctu.
SENTENZA 10 Orbene, tenuto conto della transazione parziale intervenuta tra l'attrice , la convenuta e applicando il principio stigmatizzato dalla Controparte_8 CP_3
Suprema Corte di cui si è detto innanzi, sottraendo dall'importo complessivo liquidato per i danni patrimoniali e non subiti dall'istante in conseguenza del sinistro , pari ad euro
50.053,225, l'importo complessivo già corrisposto dalla compagnia assicuratrice per i danni subiti pari ad euro 41.070,00 ( euro 8520, 00 ricevuto a titolo di acconto in data
22.04.2016, v. copia assegno all.to atto di citazione;
euro 12.550,00 ricevuto a titolo di acconto, v copia assegno all.to atto di citazione , ed euro 20.000,00 in sede di transazione), il Tribunale accoglie la domanda proposta nei confronti di e CP_1
per l'effetto condanna ques'ultimo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di euro 8983,225 per i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, sulle somme anzidette devalutate alla data (25/09/2015) dell'evento dannoso (v. sul punto ex multis Cass. n. 1641/1997) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'evento dannoso fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In conclusione, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra e nonché tra Parte_1 Controparte_9
l'attrice e la convenuta contumace ed accoglie la domanda spiegata dall'attrice CP_3
nei confronti di nei limiti innanzi indicati . CP_1
Nei rapporti tra l'attrice e il convenuto le spese seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espletata secondo tariffa vigente nei rapporti tra le parti essendo intervenuto accordo si compensano integralmente .
PQM
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente
SENTENZA 11 pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
e , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_9 CP_1
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda spiegata da nei confronti di e di;
Parte_1 CP_3 Controparte_9
- accoglie la domanda nei confronti di e per l'effetto condanna quest'ultimo CP_1 al pagamento in favore di di € 8983,225 oltre interessi nella misura Parte_1
indicata in motivazione;
- compensa le spese di lite tra , e;
Parte_1 CP_3 Controparte_9
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 10.000,00 per compensi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guglielmo Bacca, detratto l'importo di euro 1800,00 già corrisposto come dallo stesso dichiarato;
- condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di ctu liquidate complessivamente in euro 2141,40 giusta decreti di liquidazione del 26.07.2021 e del
31.03.2025) .
Napoli, 31/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 12