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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/10/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2064 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VERCELLI VIRNA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. VERCELLI VIRNA, giusta delega Controparte_1
in atti
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 08.09.2005 in Cairo Montenotte (SV), trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
matrimonio del Comune di Cairo Montenotte al numero 19, parte I, anno 2005, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Cairo Montenotte di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di pieno e reciproco rispetto.
- la casa coniugale sita in Tovo San Giacomo, Via Roma 85/2 di proprietà del sig. resta Pt_1
CP_ assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario del figlio minore;
il mutuo Per_1
ipotecario gravante su tale abitazione all'epoca della separazione è già stato estinto dal sig. . Pt_1 - il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso la madre nella casa familiare di cui sopra;
il padre potrà vedere e tenerlo con sé, anche Per_1
per il pernotto, ogniqualvolta il minore (17 anni) lo desideri, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo, previo accordo tra i genitori ai fini meramente organizzativi e senza possibilità di veto.
I coniugi prevedono espressamente la possibilità che il sig. pernotti uno o due volte alla Pt_1
settimana nella casa coniugale per stare con senza che Egli si debba spostare: in tali occasioni Per_1
CP_ la sig.ra acconsente a dormire fuori casa.
- trascorrerà metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore con la precisazione Per_1
che, per mantenere le tradizioni di famiglia di ciascun genitore, lo stesso trascorrerà la Vigilia di
Natale, pernotto compreso con la mamma ed il giorno di Natale con il papà; il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le vacanze estive potrà Per_1
trascorrere con il sig. due settimane anche non consecutive. I genitori, secondo le proprie Pt_1
disponibilità e nell'interesse precipuo del figlio, anche in base alle sue diverse esigenze dipendenti dall'età, potranno concordare termini e periodi diversi.
- Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di Pt_1 Per_1
CP_
€ 400,00 (quattrocento/00) in favore della sig.ra mediante accredito su c/c entro il giorno 5 di ogni mese;
- Le spese straordinarie per , da concordarsi preventivamente tra i genitori e da documentare Per_1
con idonee ricevute, sono a carico del padre nella misura dell'80% (ottanta per cento), mentre restano a carico della madre nella misura del 20% (venti per cento), salvo diverso accordo che i genitori saranno liberi di assumere di volta in volta.
- Per l'individuazione di tali spese si richiama quanto previsto dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Savona che integralmente si trascrive:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
-SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c)
prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es, fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
A fronte della richiesta formale di un genitore di concordare una spesa straordinaria nell'interesse di un figlio, l'altro genitore potrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni,
decorsi i quali si intenderà prestato il consenso
Il genitore che, previa acquisizione, ove necessario, del consenso dell'altro, avrà sostenuto la spesa straordinaria dovrà inviare all'altro via mail (o con modalità equiparabili) la documentazione della spesa entro 30 giorni dall'esborso; l'altro genitore dovrà effettuare il rimborso del 50% entro 15
giorni dal ricevimento della suddetta documentazione.
CP_
- Non è previsto alcun contributo al mantenimento in favore della sig.ra , la quale si dichiara economicamente autosufficiente.
- Le parti autorizzano il rilascio dei rispettivi passaporti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo