Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
Il giudice d'appello, quando annulla una sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen. rilevando una delle cause di nullità come indicate dall'art. 179 cod. proc. pen., non può adottare alcuna deliberazione che, esplicitamente o implicitamente, ne costituisca parziale conferma. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il giudice di appello potesse valutare l'eccezione di improcedibilità per divieto di un secondo giudizio, dichiarando l'inammissibilità del ricorso in quanto le argomentazioni relative a detta eccezione non si erano concretizzate in una statuizione formalizzata nel dispositivo della sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2012, n. 46760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46760 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
46 7 6 0/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1593 Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO CARCANO - Rel. Consigliere -N. 29985/2012 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. ERCOLE APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IA NO N. IL 01/01/1973 avverso la sentenza n. 1251/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/04/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mu a A. che ha concluso per l'inammissibilites del ricour Udito, per la parte civile, l'Avv Udibidifensor.Avv.f, Corle го си егаскадишић 29985/12 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO 1. Accogliendo un motivo dell'impugnazione proposta dall'imputato TE DO, il 12.4.2012 la Corte d'appello di Lecce ha annullato la sentenza 22.4.2011 del locale Tribunale, ravvisando nella deliberazione la nullità assoluta ex art. 525.2 c.p.p. (la sentenza era stata deliberata da un collegio in composizione personale diversa da quello che aveva svolto parte dell' attività istruttoria, la cui acquisizione non era stata rinnovata). Contestualmente la Corte leccese ha, in motivazione, respinto un'eccezione di improcedibilità ex art. 649 c.p.p. che pure era contenuta nell'originario atto di appello.
2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, enunciando unico motivo di violazione degli artt. 178, 525 c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed abnormità, per la contestuale reiezione dell'eccezione ex art. 649 c.p.p., statuizione che sarebbe stata preclusa dalla dichiarata nullità assoluta della prima sentenza e, comunque, argomentata solo per relazione alla motivazione di quella. Chiede pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza, "nella parte in cui viene ritenuta non accoglibile l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 649 c.p.p.". RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Dalla lettura della sentenza d'appello si evince che la Corte leccese ha esaminato due eccezioni, quella di nullità della sentenza per violazione dell'art. 525.2, ritenendola fondata, e quella ex art. 649, giudicandola infondata. In esito all'accoglimento della prima eccezione ha poi annullato la sentenza di primo grado, rinviando gli atti al Tribunale. Il ricorso svolge prima censure in diritto e contesta poi vizi della motivazione interni alla decisione di respingere l'eccezione ex art. 649. 3.1 La prima parte del motivo pone la questione di diritto se, in presenza di una nullità assoluta ex art. 525.2 c.p.p. che imponga la regressione del processo per la sua integrale rinnovazione nel grado precedente, il giudice del secondo grado di merito possa valutare anche la sussistenza delle condizioni per la deliberazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.p. (per il divieto di un secondo giudizio) pervenendo a statuizione negativa, incidentale o esplicita, che vincoli l'apprezzamento su tale punto della decisione nel rinnovato giudizio di primo grado. 29985/12 RG 2 3.2 La risposta deve essere negativa.
3.2.1 Ai sensi dell'art. 604.4 c.p.p., quando accerta una delle nullità indicate nell'art. 179 (nella specie richiamato dall'art. 525.2), da cui sia derivata la nullità della sentenza di primo grado, il giudice d'appello la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La radicale dissolvenza della prima sentenza è strutturalmente incompatibile con ogni apprezzamento del giudice d'appello che in qualche modo ne confermi una parte (come sarebbe, nel nostro caso, in relazione alla reiezione dell'eccezione ex art. 649).
3.2.2 Va solo osservato che diverso, ma del tutto estraneo alla fattispecie in concreto qui devoluta e pertanto non esaminabile in questo contesto, è il caso in cui il tema della pregiudizialità della causa di improcedibilità dell'azione penale rispetto alla causa di nullità assoluta si ponga, in ipotesi anche nel giudizio di appello, a fronte di una causa di improcedibilità già positivamente e incontestabilmente accertata, evidente e attuale, idonea ad imporre l'immediata definizione del processo in senso favorevole all'imputato, ai sensi degli artt. 129.1 c.p.p. e 111.2 ult. parte Cost. (per il processo in cassazione, cfr. per tutte Sez.6, sent. 24062/2011; Sez.3, sent. 1550/2011; Sez. 4, 18153/2010; Sez.5, sent. 581/2004).
3.3.3 Deve pertanto affermarsi il principio di diritto che quando il giudice d'appello, avendo accertato una delle nullità indicate nell'art. 179 c.p.p. da cui sia derivata la nullità della sentenza di primo grado, annulla tale sentenza ai sensi dell'art. 604 c.p.p., non può adottare alcuna deliberazione che, esplicitamente o implicitamente, ne costituisca parziale conferma.
4. Il ricorso va però dichiarato inammissibile. Il ricorrente chiede infatti l'annullamento senza rinvio di una parte della sentenza che tuttavia non si è concretizzata in una formale statuizione deliberata nel dispositivo della decisione. E poiché, per le ragioni esposte, le considerazioni argomentative della Corte distrettuale sull'insussistenza della causa di improcedibilità dell'art. 649 c.p.p. risultano ultronee e comunque inefficaci (la questione potendo quindi essere riesaminata ex novo in sede di nuovo giudizio di primo grado), non vi è luogo ad un provvedimento come quello richiesto dal ricorrente, che si risolve in un appunto inammissibile impugnazione di parte della motivazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, sussistendo le condizioni di cui 29985/12 RG 3 alla sentenza Corte cost. 186/2000 per omettere la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21.11.2012 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE писний Nicola Milo Carlo Citterio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 DIC 20 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Piet Esposito