Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2006, n. 16487
CASS
Sentenza 3 aprile 2006

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A seguito della riforma dell'art. 593 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, e della conseguente inammissibilità dell' appello del P.M. e dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento, quando la sentenza di primo grado sia stata impugnata con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio comporta la trasmissione degli atti al giudice di primo grado e non a quello di appello. (In motivazione la Corte ha specificato che la legge da applicare per la individuazione del giudice del rinvio, in base al principio tempus regit actum, è quella in vigore al momento della decisione della Corte e non quella vigente all'atto della impugnazione da parte del P.M.) (Nello stesso senso v. Sez. I, 3 maggio 2006, n. 16231, P.G. in proc. De Luca ed altro, in corso di massimazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2006, n. 16487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16487
    Data del deposito : 3 aprile 2006

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