Sentenza 3 aprile 2006
Massime • 1
A seguito della riforma dell'art. 593 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, e della conseguente inammissibilità dell' appello del P.M. e dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento, quando la sentenza di primo grado sia stata impugnata con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio comporta la trasmissione degli atti al giudice di primo grado e non a quello di appello. (In motivazione la Corte ha specificato che la legge da applicare per la individuazione del giudice del rinvio, in base al principio tempus regit actum, è quella in vigore al momento della decisione della Corte e non quella vigente all'atto della impugnazione da parte del P.M.) (Nello stesso senso v. Sez. I, 3 maggio 2006, n. 16231, P.G. in proc. De Luca ed altro, in corso di massimazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2006, n. 16487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16487 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 03/04/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 550
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 000337/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BERGAMO;
nei confronti di:
D'AM BE, N. IL 20/10/1969;
avverso SENTENZA del 08/11/2004 TRIBUNALE di BERGAMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G., in persona del Dott. MELONI Vittorio, Sost. Proc. Gen., il quale ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
Quanto segue:
Il P.M. presso il Tribunale di Bergamo ricorre avverso la sentenza di quell'Organo giudiziario in data 8.11.2004 con la quale è stato dichiarato N.D.P. nei confronti di D'IO RT (imputato dei delitti ex artt. 56, 110, 393 c.p. e artt. 110 e 582 c.p. in danno di IN Christian). Deduce il ricorrente erronea applicazione dell'art. 152 c.p. in quanto il giudice ha attribuito alla mancata comparizione del querelante in dibattimento efficacia di remissione tacita di querela. Osserva al proposito che, oltretutto, il IN, comparso alla prima udienza, aveva manifestato l'intenzione di non rimettere la querela e che la sua mancata comparizione alla successiva udienza non era stata preceduta dall'avvertimento che tale condotta sarebbe stata interpretata dal giudicante quale rinunzia alla istanza punitiva, ma dalla semplice ammonizione rivolta ai testi perché si presentino in aula. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio. Sul significato da attribuire alla mancata presentazione del querelante al dibattimento la giurisprudenza di legittimità ha fornito, in un primo momento, risposta non in equivoca;
invero se, in un primo tempo, si è ritenuto (ASN 200131963-RV 219714) che l'omessa comparizione in udienza del querelante costituisse remissione tacita di querela, nella ipotesi in cui essa fosse stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo, successivamente, con specifico riferimento al procedimento innanzi al GdP, si è operata distinzione, stabilendo che la mancata comparizione del querelante all'udienza fissata a seguito della citazione a giudizio disposta dalla P.G. non produce l'effetto della rimessione tacita della querela, a norma del D.Lgs. 274 del 2000, art. 28, in quanto tale disposizione ha carattere eccezionale e si applica esclusivamente alla procedura attivata con il ricorso immediato ex art. 21 del predetto decreto nel caso di pluralità di persone offese (ASN 200402667-RV 227468). Ma già il principio aveva trovato affermazione di carattere più generale (ASN 200345632-RV 227686; ASN 2000008372-RV 217075; ASN 199709688-208720), conducendo alla affermazione in base alla quale, in materia di remissione extraprocessuale tacita della querela, i fatti incompatibili con la volontà di persistere devono risultare da un comportamento del querelante di carattere univoco, che non lasci adito a interpretazione diversa e tale carattere non può desumersi dalla, pur ripetuta, mancata presentazione del querelante al dibattimento. Tale secondo, ormai dominante, indirizzo deve esser seguito a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la mancata comparizione sia stata preceduta dalla esplicita affermazione di non voler rinunziare alla istanza punitiva a suo tempo formulata. Quanto alla individuazione del giudice di rinvio, deve stabilirsi se esso debba essere ravvisato con riferimento alla disciplina processuale vigente nel momento in cui il P.M. ha presentato ricorso, ovvero al momento in cui questa Corte, accogliendo il predetto ricorso, deve indicare detto giudice. Ciò in quanto, come è noto, medio tempore, è entrata in vigore la L. n. 46 del 2006, che ha modificato gli artt. 428 e 593 c.p.p., rendendo inappellabili da parte dell'Organo
dell'accusa (tranne che nell'ipotesi ex art. 603, comma 2, codice di rito) le sentenze di proscioglimento, pronunziate a seguito di giudizio, ovvero all'esito dell'udienza preliminare (cfr. artt. 1 e 4 della predetta legge). Il novum legislativo rileva, nel caso in esame, in quanto, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., provvedendosi ad annullare la sentenza di primo grado in accoglimento di ricorso immediato per Cassazione, il rinvio dovrebbe essere disposto, ai sensi del comma 4^ del predetto articolo, innanzi al giudice di appello. In tal modo, tuttavia, si consentirebbe al P.M. di istaurare un giudizio di merito di secondo grado in presenza di una normativa sopravvenuta che ha inteso ridimensionare i poteri di impugnazione di tale parte processuale, impedendogli, appunto, di adire il giudice di appello (e riservandogli la sola impugnazione in sede di legittimità) in caso di assoluzione o proscioglimento dell'imputato. A ben vedere il principio tempus regit actum applicabile, salva esplicita deroga legislativa, in campo processuale, andrebbe, nel caso in esame, a sua volta interpretato, in quanto dovrebbe stabilirsi se l'actus sia quello propulsivo del procedimento di impugnazione (il ricorso del P.M.), ovvero quello decisorio del giudice che su tale impugnazione di pronunzia. Si tratta insomma di stabilire se la procedura messa in moto dall'atto di impugnazione proposto quando vigeva la appellabilità (da parte del P.M.) della sentenza di primo grado debba essere regolata, nelle sue conseguenze processuali (scil. nel giudizio di rinvio) dalle norme all'epoca vigenti (che non sono più quelle attuali), ovvero se la nuova normativa debba trovare applicazione nella procedura incidentale pur attivata secondo le "vecchie" norme, ma che vede la sua conclusione sotto il governo delle nuove.
Nella prima ipotesi, il rinvio deve essere disposto, come premesso, innanzi alla Corte di appello, nella seconda, innanzi al Tribunale, il quale ha emesso la sentenza che questa Corte di legittimità annulla.
Ebbene numerose sono state le pronunzie del giudice di legittimità in tema di successione di leggi con riferimento alla disciplina delle impugnazioni. Di particolare rilievo, per la contiguità con il tema che qui si affronta, appaiono quelle sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della L. n. 468 del 1999, che aveva stabilito la inappellabilità delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria. In quel caso fu ritenuto che lo jus superveniens si applicasse esclusivamente alle ipotesi per le quali i termini per la proposizione dell'appello non fossero ancora decorsi e non anche nei confronti dei giudizi pendenti in grado di appello, operando, in tal modo, un temperamento del principio tempus regit actum con il principio del cd. "fatto esaurito", rappresentato dall'avvenuta proposizione dell'appello, dallo spirare del relativo termine e dalla stessa disposizione costituzionale della predisposizione del giudice (ASN 200002883-RV 216500; ASN 200005558-RV 216414). Insomma si ritenne che, per gli appelli proposti prima del novum legislativo (ma non decisi), dovessero valere le disposizioni antecedenti, in quanto la ammissibilità dell'atto di impugnazione deve essere verificata alla stregua delle norme vigenti nel momento della sua presentazione e non già di quelle sopravvenute (ASN 200008132-RV 216724). Diversamente ragionando, si disse (ASN 200003058-RV 216822), si sarebbe attribuita efficacia retroattiva alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., comma 3. Peraltro, nel caso, per cd. inverso (ripristino, a seguito della L. n. 128 del 2001, della appellabilità delle sentenze di condanna alla sola multa), in una fattispecie in cui l'imputato, dopo aver (correttamente) proposto ricorso per Cassazione, sulla base della modifica introdotta dalla L. (precedentemente citata) n. 468 del 1999, chiedeva, sulla base della normativa sopraggiunta - che aveva ripristinato l'appello - la conversione del ricorso in appello, la Corte di cassazione dichiarava infondata la richiesta (ASN 200134844-RV 219817), affermando che, in tema di successione di leggi processuali (concernenti l'impugnazione), il principio tempus regit actum consente di individuare la normativa da applicare in quella vigente al momento della proposizione della impugnazione (all'epoca, il solo ricorso per Cassazione).
Il caso che si presenta oggi alla attenzione di questo Collegio, tuttavia, appare del tutto sui generis, in quanto il giudizio di secondo grado (non più attivabile per iniziativa del P.M. in caso di assoluzione) finirebbe per essere instaurato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, annullamento che, tuttavia, è conseguenza di un'iniziativa del predetto Organo dell'accusa.
È allora appare opportuno richiamare precedente (e recente) pronunzia di questa sezione, che, affrontando un problema "collaterale", ha avuto modo di affermare (sent. 30.3.2006, pubblica udienza, ric. P.G. in proc. Aoussaoui, non ancora massimata) che la modifica dell'art. 593 c.p.p., operata dalla L. n. 46 del 2006, art. 1, non consente la conversione del ricorso (del P.M.) in appello, pur in presenza dei presupposti di cui all'art. 569 c.p.p., commi 1 e 3;
e questo perché, evidentemente, al P.M. non è più consentito proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento o assoluzione e dunque lo stesso non può fruire di un secondo grado di giudizio di merito, anche se ad esso si dovesse pervenire attraverso un percorso diverso da quello derivante dalla proposizione di un atto di appello. Il principio deve trovare applicazione anche nel caso che occupa e ciò a maggior ragione, è il caso di aggiungere, atteso che l'art. 10 della ricordata L. n. 46 del 2006 impone l'adozione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della norma stessa, con la conseguenza che (comma 2) l'appello proposto dal P.M. contro sentenza di proscioglimento dell'imputato (e pendente al momento della entrata in vigore della modifica legislativa) deve essere dichiarato inammissibile e che (comma 4) tale inammissibilità vige anche nei confronti di sentenza di condanna pronunziata in secondo grado, in riforma di sentenza di assoluzione, se la predetta sentenza di appello sia stata annullata dal giudice di legittimità.
Per i motivi sopra esposti, il rinvio va disposto al giudice di primo grado, che è il Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006