Articolo 10 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 9Articolo 11
Versione
3 aprile 1975
Art. 10. (Liberta' di opinione e diritti sindacali)

Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano - per quanto attiene alla disciplina dei diritti di liberta' di opinione e di liberta' e attivita' sindacale - le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 , e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300 .
Il personale ha facolta' di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi sindacali alla federazione nazionale del sindacato di appartenenza.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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