Versione
3 aprile 1975
3 aprile 1975
Art. 10. (Liberta' di opinione e diritti sindacali)
Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano - per quanto attiene alla disciplina dei diritti di liberta' di opinione e di liberta' e attivita' sindacale - le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 , e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300 .
Il personale ha facolta' di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi sindacali alla federazione nazionale del sindacato di appartenenza.
Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano - per quanto attiene alla disciplina dei diritti di liberta' di opinione e di liberta' e attivita' sindacale - le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 , e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300 .
Il personale ha facolta' di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi sindacali alla federazione nazionale del sindacato di appartenenza.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 20/07/1995, n. 335Provvedimento: […] Nelle successive controdeduzioni, l'Amministrazione regionale replicava che in base all'art. 10 della legge regionale n. 70 del 1975 alle convenzioni - quale quella in oggetto - previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, doveva applicarsi il disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato dall'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, che esclude l'obbligo di richiedere il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratto d'appalto di opere pubbliche di importo inferiore ad un miliardo di lire, cifra poi elevata a sei miliardi dall'art. 14 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.Leggi di più...
- inammissibilita'.·
- sent. 335/95. regione sicilia·
- questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla corte dei conti·
- sottrazione, con legge regionale, al parere del consiglio di giustizia amministrativa