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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/04/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione PRIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Elena Granito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8346/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROVINI Controparte_1 P.IVA_1
KATY e con elezione di domicilio in CORSO PORTA NUOVA, 22 37122VERONA presso e nello studio dell'avv. ANDREA CHIAMENTI;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
GALLETTA CHRISTIAN ed elettivamente domiciliato in VIA GOLOSINE, 120 37136
VERONA presso e nello studio dell'avv. GALLETTA CHRISTIAN;
CONVENUTO
(C.F. Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'08/03/2024.
L'attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
La convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
1 Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. att. c.p.c. rif. L. 69/2009)
osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; premesso che con l'atto introduttivo conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
e a titolo di rivalsa per sentirli condannare in solido fra loro CP_3 Controparte_2 al rimborso di quanto liquidato al sig. per i danni fisici subiti a seguito Parte_1 del sinistro occorsogli in data 22.10.2004 ai sensi dell'art. 292, comma 1, del D.lgs. n.
209 del 07.09.2005, quantificata nell'importo di € 5.500,00, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica al saldo;
premesso che si costituiva in giudizio chiedendo in via pregiudiziale la Controparte_2 declaratoria di difetto di competenza per materia e per valore ai sensi dell'art. 38 c.p.c.; in via preliminare la declaratoria dell'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c.; nel merito il rigetto delle domande attoree poiché ritenute sfornite di prova;
premesso che pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e Controparte_3 veniva pertanto dichiarata contumace;
Dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si è articolata nella produzione documentale da parte di entrambe le parti.
In fatto ed in diritto
Valutate le risultanze processuali, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia infondata e vada pertanto rigettata per i motivi di seguito precisati. L'attrice deduce che, nella sua qualità di impresa designata ai sensi dell'art. 20 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Veneto, ha assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 22.10.2004, in Verona, Loc. San Massimo tra l'autovettura Toyota tg. CL090RV di proprietà del sig. e il veicolo Daewoo tg. Parte_1
AW329SG, privo di copertura assicurativa, di proprietà del sig. e Controparte_2 condotto dalla sig.ra Controparte_3
Assume l'attrice che in conseguenza del sinistro veniva promosso dal sig. Pt_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Verona nei confronti di
[...] CP_2
e di per sentirli condannare, in solido fra
[...] Controparte_3 Controparte_4 loro, al risarcimento dei danni subiti;
che la causa veniva abbandonata in virtù di un accordo transattivo intercorso con il sig. , sottoscritto in data Parte_1
2 22.03.2006, provvedendo al pagamento in favore del danneggiato della somma complessiva di € 5.500,00. L'attrice ha quindi formulato con il presente giudizio domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005, nei confronti dei condebitori solidali responsabili del sinistro, e in solido tra loro, per il Controparte_2 Controparte_3 recupero di quanto corrisposto al danneggiato, anche in via di transazione, per indennizzo, interessi e spese. A fondamento della propria domanda l'attrice qualifica l'azione di rivalsa spettante all'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in poi FGVS) quale azione autonoma nei confronti del responsabile del sinistro non assicurato per tutelare un diritto proprio fondato non sul fatto illecito, ma sulla legge al fine di vedersi restituire quella somma pagata dallo Stato in conseguenza del mancato pagamento del premio della copertura assicurativa obbligatoria. Il convenuto , costituendosi, ha contestato la competenza per materia e Controparte_2 per valore del giudice adito ai sensi dell'art. 38 c.p.c. affermando invece la competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, comma secondo, c.p.c., la fondatezza della pretesa, eccepito la prescrizione del diritto di rivalsa e il difetto di prova del pagamento. Il convenuto ha fondato l'eccezione di incompetenza e valore sulla diversa qualificazione giuridica dell'azione intrapresa dall'attrice riconducendola a una ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. n.5 in quanto l'impresa designata alla gestione del FGVS non eserciterebbe un diritto di ripetizione nuovo e proprio, ma subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale del danneggiato, facendo valere nei confronti del responsabile del sinistro lo stesso diritto del danneggiato per recuperare le somme versate a titolo di risarcimento del danno da circolazione stradale. Assume il convenuto che tale inquadramento giuridico comporta anche conseguenze giuridiche sul piano del termine prescrizionale biennale ex art. 2947 c.c. dell'azione recuperatoria decorrente dal momento in cui l'impresa designata effettua il pagamento ex lege, ma anche decennale nell'ipotesi del diverso orientamento dell'azione di rivalsa/regresso prospettato dall'attrice, decorrente dalla data del pagamento effettuato. L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata dal FGVS nei confronti dei responsabili del sinistro stradale è disciplinata dall'art. 292, primo comma, del D.Lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni) secondo cui “l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis), e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e spese”. In tal senso l'impresa designata dal FGVS è un garante ex lege del debito altrui e tale obbligazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha natura risarcitoria e non più “indennitaria” - ovvero con scopo assistenziale e solidaristico – che si sostituisce a quella del responsabile del danno, salva la possibilità di rivalersi su quest'ultimo per quanto corrisposto al danneggiato (Cass. 12036/90; Cass. 12671/00; Cass. 18401/09). Riguardo, invece, alla natura giuridica dell'azione promossa in questa sede dopo i
3 differenti orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati sulle due diverse azioni: quella di regresso, costituente un diritto autonomo e quella surrogatoria in cui la pretesa riguarda il medesimo diritto del danneggiato, la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 07/07/2022 n. 21514 (adottata a seguito di ordinanza interlocutoria n. 18802/2021) ha delineato una terza impostazione che ritiene invece che l'art. 292, comma 1, cod. ass. priv. disciplini un'azione del tutto speciale. Tale ultimo filone interpretativo, con cui le Sezioni Unite risolvono i contrasti di disciplina, sostiene che l'azione recuperatoria proposta ai sensi dall'art. 292, primo comma, del D.Lgs. n. 209/2005 dall'impresa designata che ha risarcito il danneggiato vada qualificata “come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali, né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato”. Secondo le Sezioni Unite si tratta di un'“azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo di garanzia nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato”. Continua la Suprema Corte che “L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso l'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima (…) comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (…)”. Al contempo, secondo la citata sentenza, all'obbligazione plurisoggettiva del proprietario e del conducente non si applicano gli artt. 1299 e 2055 c.c. dettati in tema di regresso;
dunque, “l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante (…) e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero”. Da ciò discende che “Pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall'intervento del Fondo natura risarcitoria, sempre tenuto conto dell'impronta solidaristica che caratterizza l'obbligazione del Fondo e che permea, inevitabilmente, anche l'azione in esame, l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda, con la conseguenza che non sussiste, nel caso all'esame, la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c. né la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale (…)”.
4 Le Sezioni Unite evidenziano anche le conseguenze dell'impostazione ritenuta preferibile sul tema del termine di prescrizione dell'azione e sul momento della sua decorrenza statuendo che “trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato”. Da tali principi discende che le eccezioni sollevate dal convenuto di incompetenza e valore e di prescrizione biennale ex art. 2947 c.c. sono giuridicamente infondate e vanno dunque disattese. Ciò premesso in diritto, occorre verificare la sussistenza dei due requisiti formali per l'esercizio dell'azione recuperatoria prevista dal D.lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1: la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte dell'impresa assicurativa attorea. Quanto al primo presupposto risulta documentata la scopertura assicurativa del veicolo danneggiante mediante la produzione della certificazione SIC, Sistema Informatico Integrato Controlli Auto (doc. 2 parte attrice), come peraltro si evince dal CAI, constatazione amichevole di incidente, sottoscritto dalla sig.ra (doc. 1 Controparte_3 parte attrice) e in ogni caso non oggetto di contestazione da parte del convenuto nel corso del giudizio. In ordine al secondo requisito l'attrice ha dedotto il pagamento della somma di € 5.500,00 al danneggiato, sig. , producendo, unitamente all'atto di Parte_1 citazione, il doc. 6 denominato “atto di transazione e quietanza”. Nella propria comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha contestato sia la valenza di detta documentazione attorea, sia la sua inammissibilità in quanto scritto illeggibile, sia che il pagamento fosse mai avvenuto, come fatti idonei a paralizzare la pretesa azionata dall'impresa designata. Infatti, è espressamente previsto nel comma 1 dell'art. 292 in questione che l'impresa designata possa esperire l'azione ivi prevista anche qualora abbia risarcito il danno in via di transazione ed avendo nella specie detta impresa fondato la sua domanda proprio sulla base dell'effettuata transazione. Ne deriva che, a fronte della contestazione sollevata dal convenuto, incombeva sull'attrice l'onere della prova di una circostanza dalla stessa dedotta;
prova che investe direttamente un fatto costitutivo del diritto e che deve perciò qualificarsi come diretta. L'attrice avrebbe dovuto perciò provare l'avvenuto pagamento entro il termine preclusivo della seconda memoria;
essa ha invece ribadito l'efficacia probatoria dell'
“atto di transazione e quietanza” intesa quale “dichiarazione di scienza rilasciata dal creditore con funzione di prova precostituita” con cui il creditore “ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.”(pag. 13 memoria n. 1, ex art. 183, comma sesto, c.p.c. parte attrice). Sul punto si è sviluppato il seguente orientamento giurisprudenziale ripreso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19888 del 22.09.2014 secondo cui
“La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di
5 confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ.”. (sez. 3, 10 marzo 2000, n. 2813): come tale, essa solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, sempre che “sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza” (sez. 1, 28 gennaio 1986, n. 544; sez. 1, 1 marzo 2005, n. 4288)”. Tale circostanza incide sull'efficacia della dichiarazione di ricevuto pagamento non al debitore, ma ad un terzo, ossia ad un soggetto estraneo al rapporto, applicandosi la disciplina dettata dall'art. 2735 c.c. per la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo. Quindi, la dichiarazione suddetta costituisce una fonte di prova liberamente apprezzabile dal giudice: non ha pertanto, valore privilegiato e non assume pertanto “valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. 29316/2008; Cass. 25468/2010). Procedendo a valutare l'utilizzabilità dell'“atto di transazione e quietanza” (doc. 6 parte attrice) risulta che, effettivamente, il documento è ai limiti della illeggibilità. Si tratta di scritto che non assolve alla funzione di quietanza, anzi attesta che il pagamento non è ancora avvenuto alla data della sua formazione (22.03.2006); vi è, infatti riportato: “data effettivo pagamento dell'indennizzo 30.03.2006”, senza alcuna specificazione dell'effettivo pagamento e delle modalità in cui è avvenuto. Infatti, dal suo esame, non risultano compilate le parti indispensabili per vagliare l'effettivo pagamento da parte dell'attrice della somma qui chiesta in restituzione, così come richiesto nel citato documento e della relativa indicazione dell'istituto bancario che avrebbe dovuto eseguire l'accredito.
Ne consegue che la presenza di richiesta dei dati nell'atto c.d. di transazione e quietanza comporta l'esplicita subordinazione del pagamento alla restituzione del documento completo in tutte le sue parti. Quindi, anche ammesso che il documento in parola sia idoneo a dimostrare la volontà delle parti contraenti (parte attrice e il terzo danneggiato) di raggiungere un determinato accordo o a dimostrare un accordo già raggiunto, è sprovvisto di efficacia probatoria circa l'avvenuto versamento della somma a titolo di indennità. Infatti, era onere della società attorea produrre in giudizio la predetta documentazione in forma pienamente leggibile, oltre che documentazione bancaria inerente alle modalità
(bonifico o assegno diretto) con le quali vengono di norma versati importi rilevanti, come quello di cui è causa;
l'attrice neppure ha specificato nel corso del giudizio gli strumenti con i quali sarebbe avvenuto il pagamento. Inoltre, è esclusa la possibilità del ricorso ad ogni altro mezzo istruttorio in quanto esistono limiti alla possibilità di accertare per testi l'avvenuto pagamento (collocato temporalmente dall'attrice alla data del 30.03.2006 indicata nell' “atto di transazione e quietanza”), come richiesto dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183, comma sei, c.p.c. mediante l'escussione, quale teste, del beneficiario dello stesso, sig. Pt_1
in ossequio a quanto previsto dall'art. 2735 c.c., comma 2.
[...]
In ogni caso sul divieto della prova per testi nel caso d'ispecie opera il principio
6 espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “la prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 cod. civ., ove diretta a provare il mancato pagamento, mentre è ammissibile se sia tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti” (Cass. Sez. 3 27.11.2014 n. 25213). Tale principio è stato ripreso anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha ribadito che “tali limiti non si applicano quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioé non si miri a provare il mancato pagamento in sé (…) ma si intenda invece provare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, nell'ambito di una più complessa fattispecie svoltasi nel tempo” (Cass. Sez. 2 04.04.2024, 8933). Dalle emergenze probatorie discende dunque la mancata, tempestiva dimostrazione del presupposto oggettivo per l'esercizio del diritto all'azione di regresso ex art. 292, comma 1 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Cod. Ass.). Alla luce di quanto esposto e considerato che parte attorea non ha fornito la prova documentale della corresponsione al danneggiato della somma di cui è chiesta la restituzione, la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese di lite del presente procedimento, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia di qualificazione giuridica dell'azione recuperatoria oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, con riferimento alla durata del termine di prescrizione, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 8346/2021 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. RIGETTA la domanda attorea.
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 30 aprile 2025 dal Tribunale Ordinario di Verona. il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Granito
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione PRIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Elena Granito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8346/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROVINI Controparte_1 P.IVA_1
KATY e con elezione di domicilio in CORSO PORTA NUOVA, 22 37122VERONA presso e nello studio dell'avv. ANDREA CHIAMENTI;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
GALLETTA CHRISTIAN ed elettivamente domiciliato in VIA GOLOSINE, 120 37136
VERONA presso e nello studio dell'avv. GALLETTA CHRISTIAN;
CONVENUTO
(C.F. Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'08/03/2024.
L'attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
La convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
1 Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. att. c.p.c. rif. L. 69/2009)
osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; premesso che con l'atto introduttivo conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
e a titolo di rivalsa per sentirli condannare in solido fra loro CP_3 Controparte_2 al rimborso di quanto liquidato al sig. per i danni fisici subiti a seguito Parte_1 del sinistro occorsogli in data 22.10.2004 ai sensi dell'art. 292, comma 1, del D.lgs. n.
209 del 07.09.2005, quantificata nell'importo di € 5.500,00, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica al saldo;
premesso che si costituiva in giudizio chiedendo in via pregiudiziale la Controparte_2 declaratoria di difetto di competenza per materia e per valore ai sensi dell'art. 38 c.p.c.; in via preliminare la declaratoria dell'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c.; nel merito il rigetto delle domande attoree poiché ritenute sfornite di prova;
premesso che pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e Controparte_3 veniva pertanto dichiarata contumace;
Dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si è articolata nella produzione documentale da parte di entrambe le parti.
In fatto ed in diritto
Valutate le risultanze processuali, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia infondata e vada pertanto rigettata per i motivi di seguito precisati. L'attrice deduce che, nella sua qualità di impresa designata ai sensi dell'art. 20 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Veneto, ha assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 22.10.2004, in Verona, Loc. San Massimo tra l'autovettura Toyota tg. CL090RV di proprietà del sig. e il veicolo Daewoo tg. Parte_1
AW329SG, privo di copertura assicurativa, di proprietà del sig. e Controparte_2 condotto dalla sig.ra Controparte_3
Assume l'attrice che in conseguenza del sinistro veniva promosso dal sig. Pt_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Verona nei confronti di
[...] CP_2
e di per sentirli condannare, in solido fra
[...] Controparte_3 Controparte_4 loro, al risarcimento dei danni subiti;
che la causa veniva abbandonata in virtù di un accordo transattivo intercorso con il sig. , sottoscritto in data Parte_1
2 22.03.2006, provvedendo al pagamento in favore del danneggiato della somma complessiva di € 5.500,00. L'attrice ha quindi formulato con il presente giudizio domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005, nei confronti dei condebitori solidali responsabili del sinistro, e in solido tra loro, per il Controparte_2 Controparte_3 recupero di quanto corrisposto al danneggiato, anche in via di transazione, per indennizzo, interessi e spese. A fondamento della propria domanda l'attrice qualifica l'azione di rivalsa spettante all'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in poi FGVS) quale azione autonoma nei confronti del responsabile del sinistro non assicurato per tutelare un diritto proprio fondato non sul fatto illecito, ma sulla legge al fine di vedersi restituire quella somma pagata dallo Stato in conseguenza del mancato pagamento del premio della copertura assicurativa obbligatoria. Il convenuto , costituendosi, ha contestato la competenza per materia e Controparte_2 per valore del giudice adito ai sensi dell'art. 38 c.p.c. affermando invece la competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, comma secondo, c.p.c., la fondatezza della pretesa, eccepito la prescrizione del diritto di rivalsa e il difetto di prova del pagamento. Il convenuto ha fondato l'eccezione di incompetenza e valore sulla diversa qualificazione giuridica dell'azione intrapresa dall'attrice riconducendola a una ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. n.5 in quanto l'impresa designata alla gestione del FGVS non eserciterebbe un diritto di ripetizione nuovo e proprio, ma subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale del danneggiato, facendo valere nei confronti del responsabile del sinistro lo stesso diritto del danneggiato per recuperare le somme versate a titolo di risarcimento del danno da circolazione stradale. Assume il convenuto che tale inquadramento giuridico comporta anche conseguenze giuridiche sul piano del termine prescrizionale biennale ex art. 2947 c.c. dell'azione recuperatoria decorrente dal momento in cui l'impresa designata effettua il pagamento ex lege, ma anche decennale nell'ipotesi del diverso orientamento dell'azione di rivalsa/regresso prospettato dall'attrice, decorrente dalla data del pagamento effettuato. L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata dal FGVS nei confronti dei responsabili del sinistro stradale è disciplinata dall'art. 292, primo comma, del D.Lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni) secondo cui “l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis), e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e spese”. In tal senso l'impresa designata dal FGVS è un garante ex lege del debito altrui e tale obbligazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha natura risarcitoria e non più “indennitaria” - ovvero con scopo assistenziale e solidaristico – che si sostituisce a quella del responsabile del danno, salva la possibilità di rivalersi su quest'ultimo per quanto corrisposto al danneggiato (Cass. 12036/90; Cass. 12671/00; Cass. 18401/09). Riguardo, invece, alla natura giuridica dell'azione promossa in questa sede dopo i
3 differenti orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati sulle due diverse azioni: quella di regresso, costituente un diritto autonomo e quella surrogatoria in cui la pretesa riguarda il medesimo diritto del danneggiato, la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza del 07/07/2022 n. 21514 (adottata a seguito di ordinanza interlocutoria n. 18802/2021) ha delineato una terza impostazione che ritiene invece che l'art. 292, comma 1, cod. ass. priv. disciplini un'azione del tutto speciale. Tale ultimo filone interpretativo, con cui le Sezioni Unite risolvono i contrasti di disciplina, sostiene che l'azione recuperatoria proposta ai sensi dall'art. 292, primo comma, del D.Lgs. n. 209/2005 dall'impresa designata che ha risarcito il danneggiato vada qualificata “come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali, né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato”. Secondo le Sezioni Unite si tratta di un'“azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo di garanzia nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato”. Continua la Suprema Corte che “L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso l'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima (…) comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (…)”. Al contempo, secondo la citata sentenza, all'obbligazione plurisoggettiva del proprietario e del conducente non si applicano gli artt. 1299 e 2055 c.c. dettati in tema di regresso;
dunque, “l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante (…) e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero”. Da ciò discende che “Pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall'intervento del Fondo natura risarcitoria, sempre tenuto conto dell'impronta solidaristica che caratterizza l'obbligazione del Fondo e che permea, inevitabilmente, anche l'azione in esame, l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda, con la conseguenza che non sussiste, nel caso all'esame, la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c. né la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale (…)”.
4 Le Sezioni Unite evidenziano anche le conseguenze dell'impostazione ritenuta preferibile sul tema del termine di prescrizione dell'azione e sul momento della sua decorrenza statuendo che “trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato”. Da tali principi discende che le eccezioni sollevate dal convenuto di incompetenza e valore e di prescrizione biennale ex art. 2947 c.c. sono giuridicamente infondate e vanno dunque disattese. Ciò premesso in diritto, occorre verificare la sussistenza dei due requisiti formali per l'esercizio dell'azione recuperatoria prevista dal D.lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1: la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte dell'impresa assicurativa attorea. Quanto al primo presupposto risulta documentata la scopertura assicurativa del veicolo danneggiante mediante la produzione della certificazione SIC, Sistema Informatico Integrato Controlli Auto (doc. 2 parte attrice), come peraltro si evince dal CAI, constatazione amichevole di incidente, sottoscritto dalla sig.ra (doc. 1 Controparte_3 parte attrice) e in ogni caso non oggetto di contestazione da parte del convenuto nel corso del giudizio. In ordine al secondo requisito l'attrice ha dedotto il pagamento della somma di € 5.500,00 al danneggiato, sig. , producendo, unitamente all'atto di Parte_1 citazione, il doc. 6 denominato “atto di transazione e quietanza”. Nella propria comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha contestato sia la valenza di detta documentazione attorea, sia la sua inammissibilità in quanto scritto illeggibile, sia che il pagamento fosse mai avvenuto, come fatti idonei a paralizzare la pretesa azionata dall'impresa designata. Infatti, è espressamente previsto nel comma 1 dell'art. 292 in questione che l'impresa designata possa esperire l'azione ivi prevista anche qualora abbia risarcito il danno in via di transazione ed avendo nella specie detta impresa fondato la sua domanda proprio sulla base dell'effettuata transazione. Ne deriva che, a fronte della contestazione sollevata dal convenuto, incombeva sull'attrice l'onere della prova di una circostanza dalla stessa dedotta;
prova che investe direttamente un fatto costitutivo del diritto e che deve perciò qualificarsi come diretta. L'attrice avrebbe dovuto perciò provare l'avvenuto pagamento entro il termine preclusivo della seconda memoria;
essa ha invece ribadito l'efficacia probatoria dell'
“atto di transazione e quietanza” intesa quale “dichiarazione di scienza rilasciata dal creditore con funzione di prova precostituita” con cui il creditore “ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.”(pag. 13 memoria n. 1, ex art. 183, comma sesto, c.p.c. parte attrice). Sul punto si è sviluppato il seguente orientamento giurisprudenziale ripreso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19888 del 22.09.2014 secondo cui
“La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di
5 confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ.”. (sez. 3, 10 marzo 2000, n. 2813): come tale, essa solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, sempre che “sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza” (sez. 1, 28 gennaio 1986, n. 544; sez. 1, 1 marzo 2005, n. 4288)”. Tale circostanza incide sull'efficacia della dichiarazione di ricevuto pagamento non al debitore, ma ad un terzo, ossia ad un soggetto estraneo al rapporto, applicandosi la disciplina dettata dall'art. 2735 c.c. per la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo. Quindi, la dichiarazione suddetta costituisce una fonte di prova liberamente apprezzabile dal giudice: non ha pertanto, valore privilegiato e non assume pertanto “valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. 29316/2008; Cass. 25468/2010). Procedendo a valutare l'utilizzabilità dell'“atto di transazione e quietanza” (doc. 6 parte attrice) risulta che, effettivamente, il documento è ai limiti della illeggibilità. Si tratta di scritto che non assolve alla funzione di quietanza, anzi attesta che il pagamento non è ancora avvenuto alla data della sua formazione (22.03.2006); vi è, infatti riportato: “data effettivo pagamento dell'indennizzo 30.03.2006”, senza alcuna specificazione dell'effettivo pagamento e delle modalità in cui è avvenuto. Infatti, dal suo esame, non risultano compilate le parti indispensabili per vagliare l'effettivo pagamento da parte dell'attrice della somma qui chiesta in restituzione, così come richiesto nel citato documento e della relativa indicazione dell'istituto bancario che avrebbe dovuto eseguire l'accredito.
Ne consegue che la presenza di richiesta dei dati nell'atto c.d. di transazione e quietanza comporta l'esplicita subordinazione del pagamento alla restituzione del documento completo in tutte le sue parti. Quindi, anche ammesso che il documento in parola sia idoneo a dimostrare la volontà delle parti contraenti (parte attrice e il terzo danneggiato) di raggiungere un determinato accordo o a dimostrare un accordo già raggiunto, è sprovvisto di efficacia probatoria circa l'avvenuto versamento della somma a titolo di indennità. Infatti, era onere della società attorea produrre in giudizio la predetta documentazione in forma pienamente leggibile, oltre che documentazione bancaria inerente alle modalità
(bonifico o assegno diretto) con le quali vengono di norma versati importi rilevanti, come quello di cui è causa;
l'attrice neppure ha specificato nel corso del giudizio gli strumenti con i quali sarebbe avvenuto il pagamento. Inoltre, è esclusa la possibilità del ricorso ad ogni altro mezzo istruttorio in quanto esistono limiti alla possibilità di accertare per testi l'avvenuto pagamento (collocato temporalmente dall'attrice alla data del 30.03.2006 indicata nell' “atto di transazione e quietanza”), come richiesto dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183, comma sei, c.p.c. mediante l'escussione, quale teste, del beneficiario dello stesso, sig. Pt_1
in ossequio a quanto previsto dall'art. 2735 c.c., comma 2.
[...]
In ogni caso sul divieto della prova per testi nel caso d'ispecie opera il principio
6 espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “la prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 cod. civ., ove diretta a provare il mancato pagamento, mentre è ammissibile se sia tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti” (Cass. Sez. 3 27.11.2014 n. 25213). Tale principio è stato ripreso anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha ribadito che “tali limiti non si applicano quando il pagamento rilevi come fatto storico, quando cioé non si miri a provare il mancato pagamento in sé (…) ma si intenda invece provare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, nell'ambito di una più complessa fattispecie svoltasi nel tempo” (Cass. Sez. 2 04.04.2024, 8933). Dalle emergenze probatorie discende dunque la mancata, tempestiva dimostrazione del presupposto oggettivo per l'esercizio del diritto all'azione di regresso ex art. 292, comma 1 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Cod. Ass.). Alla luce di quanto esposto e considerato che parte attorea non ha fornito la prova documentale della corresponsione al danneggiato della somma di cui è chiesta la restituzione, la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese di lite del presente procedimento, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia di qualificazione giuridica dell'azione recuperatoria oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, con riferimento alla durata del termine di prescrizione, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 8346/2021 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. RIGETTA la domanda attorea.
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 30 aprile 2025 dal Tribunale Ordinario di Verona. il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Granito
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