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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5144/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5144/2017 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Virgilio, domiciliatario, Parte_1 giusta procura in atti;
-appellante - contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Anna Fontana, in virtù di mandato in atti;
-appellata–
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione notificato il 25/01/2016, conveniva, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Bari, per proporre Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5541/2015 dell'1/12/2015, con il quale il
Giudice di Pace di Bari gli ingiungeva il pagamento della somma di € 4.521,09, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo a fronte dei lavori di pagina 1 di 8 disboscamento, selezione e potatura alberi di carrubo, olivo e mandorlo, rimozione vegetazione spontanea e bruciatura rami residui, effettuati nel terreno di sua proprietà in
Conversano. L'opponente eccepiva la parziale insussistenza della pretesa creditoria posto che per i lavori oggetto di causa la prestazione andava quantificata sulla base di un diverso accordo tra le parti.
I.2. – Con comparsa di risposta depositata il 15/04/2016, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto oltre che la declaratoria di responsabilità aggravata per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.; vinte le spese di causa.
I.3. – Con sentenza n.231/2017, emessa il 24/01/2017 e depositata il 27/01/2017, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali.
I.4. – Avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace, ha Parte_1 interposto appello.
In particolare, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2225 c.c.
L'appellante, segnatamente, afferma che il Giudice di prime cure ha erratamente ed illegittimamente ritenuto che le parti, per l'opera da eseguirsi, non convennero e pattuirono il prezzo massimo, complessivo a corpo di € 2.400,00 e, valutate inattendibili le dichiarazioni di , si è rimesso alle indicazioni, valutazioni e Parte_1 quantificazioni di per la determinazione del corrispettivo, anziché disporre la CP_1
CTU, come richiede l'ultima parte dell'art. 2225 c.c.
Ha, pertanto, chiesto, in riforma della sentenza n.231/2017 del Giudice di Pace di
Bari:
- revocare il D.I. 5541/2015;
- dichiarare che l'opera commissionata ebbe ad oggetto l'incarico di tagliare e bruciare gli alberi secchi di carrubo, olivo e mandorlo, nonché di rimuovere e bruciare la vegetazione spontanea presente sul terreno in tenimento di Conversano, strada provinciale per San
Vito, in catasto foglio 23, particella 137, della superficie di mq 4787, a confine della villa del committente;
Parte_1
- dichiarare che per l'esecuzione dell'opera commissionata le parti convennero e pattuirono il corrispettivo complessivo massimo a corpo di € 2.400,00, comprensivo d'iva;
pagina 2 di 8 - dichiarare che l'odierno appellante, in data 17/06/2016 ha corrisposto e pagato all' detta somma di € 2.400,00, mediante assegno Controparte_1 circolare non trasferibile n.4051434884-03, datato 16/06/2016, tratto sulla Iccrea Banca
Spa-sede di Bari;
- condannare a restituire e rimborsare a Controparte_1 Parte_1
la maggior somma complessiva percepita di € 6.387,30 oltre interessi a decorrere
[...] dalle effettive e rispettive date di incasso;
- condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
I.5. – Con comparsa di risposta depositata il 05/07/2017, Controparte_1 si è costituita in giudizio, ribadendo la fondatezza delle motivazioni poste
[...] alla base della sentenza impugnata e chiedendo, in via preliminare:
-dichiarare inammissibile il proposto appello ex art. 342 c.p.c.;
-dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi e per l'effetto dell'art. 348 bis c.p.c.;
-dichiarare inammissibile l'impugnazione per avere introdotto nuovi mezzi di prova ex art. 3454 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
I.6. – Acquisito il fascicolo di prima istanza, la causa, in assenza di attività istruttoria, è, infine, pervenuta all' udienza del 18/12/2024, all'esito della quale la causa
è stata riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., così come concordemente richiesto dalle parti.
II. – L'appello è infondato e merita le sorti del rigetto.
II.1 – Osserva preliminarmente il Tribunale che l'istanza ex art.348 bis c.p.c. è assorbita della riserva della causa in decisione per la redazione della sentenza e che non si ravvisano gli estremi dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati della impugnata sentenza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n. 27199/2017).
II.2. – Nel merito, si osserva quanto segue.
È, anzitutto, incontroverso, oltre che confermato dalle risultanze probatorie in atti, che le parti hanno concluso un contratto per la realizzazione dei lavori di disboscamento, selezione e potatura alberi di carrubo, olivo e mandorlo, rimozione vegetazione pagina 3 di 8 spontanea e bruciatura rami residui, effettuati nel terreno di proprietà del e sito Pt_1 in Conversano, strada provinciale per San Vito, in catasto foglio 23 particella 137.
Ciò posto, giova poi rilevare che, sebbene l'appellante invochi la disciplina del contratto d'opera e, in particolare, la violazione o la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.
e l'art. 2225 c.c., la fattispecie è più correttamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 1665
c.c., trattandosi di contratto di appalto.
A quale qualificazione si perviene, infatti, per un verso facendo leva sul contenuto negoziale delle pattuizioni intercorse, attraverso le quali l'odierna appellata si è impegnata a provvedere direttamente alla predisposizione ed organizzazione di tutto il lavoro inerente all'incarico pacificamente conferito, ed escludendo che il committente si sia assunto l'organizzazione e la divisione del lavoro, lasciando al prestatore la mera esecuzione dello stesso.
Inoltre, e per altro verso, deve darsi rilievo alla qualità di imprenditore del creditore opposto.
Questa conclusione è coerente con il principio secondo cui ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera, essendo l'appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore (Cass., Sez. II, 12/09/1995, n.
12727). È bensì esatto che la Corte di legittimità ha anche precisato che la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 cod. civ., ed il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (Cass., Sez. II, 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez.
II, 21 maggio 2010, n. 12519). Nondimeno, nella specie, in disparte la complessità organizzativa o meno della struttura imprenditoriale, non v'è dubbio che, che Parte_2
, riceveva l'incarico di effettuare l'opera, in qualità di legale rappresentante della
[...] società cooperativa appellata e, vista l'entità dei lavori e della manodopera impiegata così come risultanti ex actis, l'esecuzione dei lavori commissionati presupponeva pagina 4 di 8 un'organizzazione di impresa tale da ricondurre il contratto alla figura dell'appalto (cfr.
Cass., Sez. II, 4/4/2017, n. 8700).
Orbene, così delineata la fattispecie di riferimento, si rileva che il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, nè "ad substantiam", nè "ad probationem", potendo dunque essere concluso anche "per facta concludentia" (così già la Cass. n. 4911 del 16/07/1983 secondo la quale: “il contratto di appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem”).
Orbene, nel caso in specie, incontestato è il rapporto contrattuale intercorso tra il e la come pure la corretta esecuzione della Pt_1 Controparte_2 prestazione oggetto del contratto.
Oggetto di contestazione del giudizio di opposizione è invece la diversa quantificazione del corrispettivo dovuto, in quanto l'odierno appellante - opponendosi all'ingiunzione del pagamento della somma di € 4.521,09, a titolo di corrispettivo a fronte dei lavori di disboscamento, selezione e potatura alberi di carrubo, olivo e mandorlo, rimozione vegetazione spontanea e bruciatura rami residui, effettuati nel terreno di sua proprietà in Conversano - ha affermato essere occorsa diversa pattuizione tra le parti.
Orbene, come già rilevato dal Giudice di Pace di Bari, in assenza di pattuizione scritta preventiva circa l'ammontare del corrispettivo dovuto a fronte dell'esecuzione della prestazione, soccorrono le dichiarazioni rese dai testimoni in sede di istruttoria del giudizio di opposizione.
In particolare, i testi e , riferendo in ordine a Testimone_1 Testimone_2 circostanze oggetto di diretta conoscenza in quanto hanno prestato la propria attività lavorativa per lo svolgimento dell'incarico per cui è causa, hanno confermato entità e qualità dei lavori eseguiti dalla società opposta per conto del , ed in particolare il Pt_1 numero di giornate impiegate da ogni operaio per l'esecuzione dei lavori, distinguendo tra 42 giornate di operai qualificati con motosega e 2 operai comuni, riferendo altresì di essere pari a 7 ore la durata di ogni singola giornata di lavoro di ogni operaio, sia esso qualificato che non qualificato (cfr. verbale ud. 19/9/2016), tra l'altro, tutte circostanze non contestate dall'odierno appellante.
In ordine alla contestata determinazione del corrispettivo, tuttavia né le dichiarazioni dello e del , né quelle degli altri due testi escussi Tes_1 Tes_2 Tes_3
e sono dirimenti per la risoluzione della controversia.
[...] Testimone_4
pagina 5 di 8 Invero, se i primi, testimoni di parte opposta, hanno dichiarato di aver rivestito le vesti di operai e di non essere a conoscenza degli intercorsi accordi tra il e il Pt_1
FONTANA, limitandosi essi a eseguire semplicemente la prestazione d'opera, i secondi –
, testimone di parte opponente, e , testimone di parte Testimone_3 Testimone_4 opposta – hanno dichiarato entrambi di avere personalmente assistito alla stipula dell'accordo negoziale, rendendo, tuttavia, dichiarazioni contrastanti, poiché ciascuno dei due testimoni conferma la versione dei fatti così come riportata dalla parte che l'ha chiamato a testimoniare.
Alla luce di tali contraddittori contributi informativi – destinati a elidersi vicendevolmente, in difetto di elementi che consentano di assegnare la sicura prevalenza a uno rispetto che all'altro – e del rilievo per cui, a fronte di una determinazione del corrispettivo in un importo indicato dal creditore ricorrente, quest'ultimo aveva comunque sollecitato, per l'ipotesi di contrasto la nomina di un C.T.U. per quantificare l'importo dei lavori eseguiti, corretto appare l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice laddove, sia in caso di contratto d'appalto che in caso di contratto d'opera, manchi una concorde determinazione del corrispettivo dovuto.
Non deve infatti deve trascurarsi che, non costituendo causa di nullità del contratto la mancanza di una previa fissazione del corrispettivo, laddove permanga il contrasto sulla esatta misura del quantum, il giudice può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa (Cass. 11364/2006; conf. Cass. n. 15926/2007; Cass. n. 4192/2000;
Cass. n. 9926/2000).
Trattasi peraltro di principio che è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi in cui si controverte in merito al corrispettivo del prestatore d'opera (come sostiene parte ricorrente), essendosi infatti affermato che (cfr. Cass. n. 9829/1995) il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del prestatore, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente (conf. Cass. n. 9503/2005). pagina 6 di 8 Ebbene, considerato provata dalla società odierna appellata e incontestata l'entità
e la qualità della prestazione d'opera eseguita dalla medesima, si rileva che, quale parametro di riferimento ai fini della determinazione del credito, soccorre la contrattazione provinciale per gli operai del settore agricolo e florovivaistico della provincia di Bari, versata in atti.
Invero, come già rilevato dal giudice di prime cure, alle tariffe indicate per mansioni, va comunque applicata la maggiorazione concernente l'utilizzo di motoseghe di proprietà della società.
Peraltro, il conteggio analitico dei costi giornalieri per l'impiego della manodopera qualificata e non qualificata, in rapporto all'ammontare delle ore di lavoro confermato dai testi escussi, computati alla stregua delle tabelle della paga oraria dovuta, effettuato dalla convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, non è stato specificamente contestato dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado.
Né a una diversa conclusione è possibile addivenire sulla scorta della documentazione inammissibilmente depositata soltanto nel presente giudizio di gravame
(doc. 3 prod. appellante), se e in quanto volta a confutare le risultanze probatorie del primo giudizio in ordine all'entità dei lavori e all'estensione del terreno interessato (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste ). Tes_2
A fronte di ciò, risulta dunque superflua l'indagine peritale richiesta, dovendosi peraltro al riguardo ricordare che la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito (per tutti, Cass. n. 6155 del 13/03/2009).
Si ritiene pertanto congrua la somma di euro di € 4.521,09, a titolo di corrispettivo a fronte dei lavori di disboscamento, selezione e potatura alberi di carrubo, olivo e mandorlo, rimozione vegetazione spontanea e bruciatura rami residui effettuati dalla in quanto del tutto coerente con i costi giornalieri della prestazione CP_1 comprensivi dei costi d'impiego della manodopera utilizzata nel caso di specie, così come risultanti ex actis e calcolati alla stregua delle risultanze documentali ritualmente acquisite in primo grado (il cui contributo conoscitivo non è peraltro adeguatamente e specificamente avversato dall'appellante).
Per queste ragioni, l'appello va respinto.
pagina 7 di 8 III. – Non sussistono, infine, gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte appellante che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale.
IV.- Le spese processuali seguono la soccombenza e devono pertanto porsi a carico dell'appellante. Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto della natura della causa e della entità delle questioni trattate, al netto della insussistente fase istruttoria e con riduzione delle voci di compenso spettanti per la fase decisoria, stante l'adozione del modulo decisionale semplificato (fase studio: € 425; fase introduttiva: €
425; fase decisoria: € 851-50%= € 426).
IV.1. – Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 1.276, per compensi difensivi, oltre spese generali
(15%), Iva e CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
Bari, 17 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5144/2017 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Virgilio, domiciliatario, Parte_1 giusta procura in atti;
-appellante - contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Anna Fontana, in virtù di mandato in atti;
-appellata–
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione notificato il 25/01/2016, conveniva, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Bari, per proporre Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5541/2015 dell'1/12/2015, con il quale il
Giudice di Pace di Bari gli ingiungeva il pagamento della somma di € 4.521,09, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo a fronte dei lavori di pagina 1 di 8 disboscamento, selezione e potatura alberi di carrubo, olivo e mandorlo, rimozione vegetazione spontanea e bruciatura rami residui, effettuati nel terreno di sua proprietà in
Conversano. L'opponente eccepiva la parziale insussistenza della pretesa creditoria posto che per i lavori oggetto di causa la prestazione andava quantificata sulla base di un diverso accordo tra le parti.
I.2. – Con comparsa di risposta depositata il 15/04/2016, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto oltre che la declaratoria di responsabilità aggravata per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.; vinte le spese di causa.
I.3. – Con sentenza n.231/2017, emessa il 24/01/2017 e depositata il 27/01/2017, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali.
I.4. – Avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace, ha Parte_1 interposto appello.
In particolare, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2225 c.c.
L'appellante, segnatamente, afferma che il Giudice di prime cure ha erratamente ed illegittimamente ritenuto che le parti, per l'opera da eseguirsi, non convennero e pattuirono il prezzo massimo, complessivo a corpo di € 2.400,00 e, valutate inattendibili le dichiarazioni di , si è rimesso alle indicazioni, valutazioni e Parte_1 quantificazioni di per la determinazione del corrispettivo, anziché disporre la CP_1
CTU, come richiede l'ultima parte dell'art. 2225 c.c.
Ha, pertanto, chiesto, in riforma della sentenza n.231/2017 del Giudice di Pace di
Bari:
- revocare il D.I. 5541/2015;
- dichiarare che l'opera commissionata ebbe ad oggetto l'incarico di tagliare e bruciare gli alberi secchi di carrubo, olivo e mandorlo, nonché di rimuovere e bruciare la vegetazione spontanea presente sul terreno in tenimento di Conversano, strada provinciale per San
Vito, in catasto foglio 23, particella 137, della superficie di mq 4787, a confine della villa del committente;
Parte_1
- dichiarare che per l'esecuzione dell'opera commissionata le parti convennero e pattuirono il corrispettivo complessivo massimo a corpo di € 2.400,00, comprensivo d'iva;
pagina 2 di 8 - dichiarare che l'odierno appellante, in data 17/06/2016 ha corrisposto e pagato all' detta somma di € 2.400,00, mediante assegno Controparte_1 circolare non trasferibile n.4051434884-03, datato 16/06/2016, tratto sulla Iccrea Banca
Spa-sede di Bari;
- condannare a restituire e rimborsare a Controparte_1 Parte_1
la maggior somma complessiva percepita di € 6.387,30 oltre interessi a decorrere
[...] dalle effettive e rispettive date di incasso;
- condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
I.5. – Con comparsa di risposta depositata il 05/07/2017, Controparte_1 si è costituita in giudizio, ribadendo la fondatezza delle motivazioni poste
[...] alla base della sentenza impugnata e chiedendo, in via preliminare:
-dichiarare inammissibile il proposto appello ex art. 342 c.p.c.;
-dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi e per l'effetto dell'art. 348 bis c.p.c.;
-dichiarare inammissibile l'impugnazione per avere introdotto nuovi mezzi di prova ex art. 3454 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
I.6. – Acquisito il fascicolo di prima istanza, la causa, in assenza di attività istruttoria, è, infine, pervenuta all' udienza del 18/12/2024, all'esito della quale la causa
è stata riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., così come concordemente richiesto dalle parti.
II. – L'appello è infondato e merita le sorti del rigetto.
II.1 – Osserva preliminarmente il Tribunale che l'istanza ex art.348 bis c.p.c. è assorbita della riserva della causa in decisione per la redazione della sentenza e che non si ravvisano gli estremi dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati della impugnata sentenza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n. 27199/2017).
II.2. – Nel merito, si osserva quanto segue.
È, anzitutto, incontroverso, oltre che confermato dalle risultanze probatorie in atti, che le parti hanno concluso un contratto per la realizzazione dei lavori di disboscamento, selezione e potatura alberi di carrubo, olivo e mandorlo, rimozione vegetazione pagina 3 di 8 spontanea e bruciatura rami residui, effettuati nel terreno di proprietà del e sito Pt_1 in Conversano, strada provinciale per San Vito, in catasto foglio 23 particella 137.
Ciò posto, giova poi rilevare che, sebbene l'appellante invochi la disciplina del contratto d'opera e, in particolare, la violazione o la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.
e l'art. 2225 c.c., la fattispecie è più correttamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 1665
c.c., trattandosi di contratto di appalto.
A quale qualificazione si perviene, infatti, per un verso facendo leva sul contenuto negoziale delle pattuizioni intercorse, attraverso le quali l'odierna appellata si è impegnata a provvedere direttamente alla predisposizione ed organizzazione di tutto il lavoro inerente all'incarico pacificamente conferito, ed escludendo che il committente si sia assunto l'organizzazione e la divisione del lavoro, lasciando al prestatore la mera esecuzione dello stesso.
Inoltre, e per altro verso, deve darsi rilievo alla qualità di imprenditore del creditore opposto.
Questa conclusione è coerente con il principio secondo cui ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera, essendo l'appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore (Cass., Sez. II, 12/09/1995, n.
12727). È bensì esatto che la Corte di legittimità ha anche precisato che la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 cod. civ., ed il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (Cass., Sez. II, 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez.
II, 21 maggio 2010, n. 12519). Nondimeno, nella specie, in disparte la complessità organizzativa o meno della struttura imprenditoriale, non v'è dubbio che, che Parte_2
, riceveva l'incarico di effettuare l'opera, in qualità di legale rappresentante della
[...] società cooperativa appellata e, vista l'entità dei lavori e della manodopera impiegata così come risultanti ex actis, l'esecuzione dei lavori commissionati presupponeva pagina 4 di 8 un'organizzazione di impresa tale da ricondurre il contratto alla figura dell'appalto (cfr.
Cass., Sez. II, 4/4/2017, n. 8700).
Orbene, così delineata la fattispecie di riferimento, si rileva che il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, nè "ad substantiam", nè "ad probationem", potendo dunque essere concluso anche "per facta concludentia" (così già la Cass. n. 4911 del 16/07/1983 secondo la quale: “il contratto di appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem”).
Orbene, nel caso in specie, incontestato è il rapporto contrattuale intercorso tra il e la come pure la corretta esecuzione della Pt_1 Controparte_2 prestazione oggetto del contratto.
Oggetto di contestazione del giudizio di opposizione è invece la diversa quantificazione del corrispettivo dovuto, in quanto l'odierno appellante - opponendosi all'ingiunzione del pagamento della somma di € 4.521,09, a titolo di corrispettivo a fronte dei lavori di disboscamento, selezione e potatura alberi di carrubo, olivo e mandorlo, rimozione vegetazione spontanea e bruciatura rami residui, effettuati nel terreno di sua proprietà in Conversano - ha affermato essere occorsa diversa pattuizione tra le parti.
Orbene, come già rilevato dal Giudice di Pace di Bari, in assenza di pattuizione scritta preventiva circa l'ammontare del corrispettivo dovuto a fronte dell'esecuzione della prestazione, soccorrono le dichiarazioni rese dai testimoni in sede di istruttoria del giudizio di opposizione.
In particolare, i testi e , riferendo in ordine a Testimone_1 Testimone_2 circostanze oggetto di diretta conoscenza in quanto hanno prestato la propria attività lavorativa per lo svolgimento dell'incarico per cui è causa, hanno confermato entità e qualità dei lavori eseguiti dalla società opposta per conto del , ed in particolare il Pt_1 numero di giornate impiegate da ogni operaio per l'esecuzione dei lavori, distinguendo tra 42 giornate di operai qualificati con motosega e 2 operai comuni, riferendo altresì di essere pari a 7 ore la durata di ogni singola giornata di lavoro di ogni operaio, sia esso qualificato che non qualificato (cfr. verbale ud. 19/9/2016), tra l'altro, tutte circostanze non contestate dall'odierno appellante.
In ordine alla contestata determinazione del corrispettivo, tuttavia né le dichiarazioni dello e del , né quelle degli altri due testi escussi Tes_1 Tes_2 Tes_3
e sono dirimenti per la risoluzione della controversia.
[...] Testimone_4
pagina 5 di 8 Invero, se i primi, testimoni di parte opposta, hanno dichiarato di aver rivestito le vesti di operai e di non essere a conoscenza degli intercorsi accordi tra il e il Pt_1
FONTANA, limitandosi essi a eseguire semplicemente la prestazione d'opera, i secondi –
, testimone di parte opponente, e , testimone di parte Testimone_3 Testimone_4 opposta – hanno dichiarato entrambi di avere personalmente assistito alla stipula dell'accordo negoziale, rendendo, tuttavia, dichiarazioni contrastanti, poiché ciascuno dei due testimoni conferma la versione dei fatti così come riportata dalla parte che l'ha chiamato a testimoniare.
Alla luce di tali contraddittori contributi informativi – destinati a elidersi vicendevolmente, in difetto di elementi che consentano di assegnare la sicura prevalenza a uno rispetto che all'altro – e del rilievo per cui, a fronte di una determinazione del corrispettivo in un importo indicato dal creditore ricorrente, quest'ultimo aveva comunque sollecitato, per l'ipotesi di contrasto la nomina di un C.T.U. per quantificare l'importo dei lavori eseguiti, corretto appare l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice laddove, sia in caso di contratto d'appalto che in caso di contratto d'opera, manchi una concorde determinazione del corrispettivo dovuto.
Non deve infatti deve trascurarsi che, non costituendo causa di nullità del contratto la mancanza di una previa fissazione del corrispettivo, laddove permanga il contrasto sulla esatta misura del quantum, il giudice può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa (Cass. 11364/2006; conf. Cass. n. 15926/2007; Cass. n. 4192/2000;
Cass. n. 9926/2000).
Trattasi peraltro di principio che è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi in cui si controverte in merito al corrispettivo del prestatore d'opera (come sostiene parte ricorrente), essendosi infatti affermato che (cfr. Cass. n. 9829/1995) il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del prestatore, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente (conf. Cass. n. 9503/2005). pagina 6 di 8 Ebbene, considerato provata dalla società odierna appellata e incontestata l'entità
e la qualità della prestazione d'opera eseguita dalla medesima, si rileva che, quale parametro di riferimento ai fini della determinazione del credito, soccorre la contrattazione provinciale per gli operai del settore agricolo e florovivaistico della provincia di Bari, versata in atti.
Invero, come già rilevato dal giudice di prime cure, alle tariffe indicate per mansioni, va comunque applicata la maggiorazione concernente l'utilizzo di motoseghe di proprietà della società.
Peraltro, il conteggio analitico dei costi giornalieri per l'impiego della manodopera qualificata e non qualificata, in rapporto all'ammontare delle ore di lavoro confermato dai testi escussi, computati alla stregua delle tabelle della paga oraria dovuta, effettuato dalla convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, non è stato specificamente contestato dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado.
Né a una diversa conclusione è possibile addivenire sulla scorta della documentazione inammissibilmente depositata soltanto nel presente giudizio di gravame
(doc. 3 prod. appellante), se e in quanto volta a confutare le risultanze probatorie del primo giudizio in ordine all'entità dei lavori e all'estensione del terreno interessato (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste ). Tes_2
A fronte di ciò, risulta dunque superflua l'indagine peritale richiesta, dovendosi peraltro al riguardo ricordare che la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, ed è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito (per tutti, Cass. n. 6155 del 13/03/2009).
Si ritiene pertanto congrua la somma di euro di € 4.521,09, a titolo di corrispettivo a fronte dei lavori di disboscamento, selezione e potatura alberi di carrubo, olivo e mandorlo, rimozione vegetazione spontanea e bruciatura rami residui effettuati dalla in quanto del tutto coerente con i costi giornalieri della prestazione CP_1 comprensivi dei costi d'impiego della manodopera utilizzata nel caso di specie, così come risultanti ex actis e calcolati alla stregua delle risultanze documentali ritualmente acquisite in primo grado (il cui contributo conoscitivo non è peraltro adeguatamente e specificamente avversato dall'appellante).
Per queste ragioni, l'appello va respinto.
pagina 7 di 8 III. – Non sussistono, infine, gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte appellante che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale.
IV.- Le spese processuali seguono la soccombenza e devono pertanto porsi a carico dell'appellante. Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto della natura della causa e della entità delle questioni trattate, al netto della insussistente fase istruttoria e con riduzione delle voci di compenso spettanti per la fase decisoria, stante l'adozione del modulo decisionale semplificato (fase studio: € 425; fase introduttiva: €
425; fase decisoria: € 851-50%= € 426).
IV.1. – Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 1.276, per compensi difensivi, oltre spese generali
(15%), Iva e CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
Bari, 17 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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