Articolo 23 della Legge 8 agosto 1991, n. 274
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10 settembre 1991
Art. 23. (Convenzioni) 1. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle Casse stesse al fine di accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione. 2. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.
Entrata in vigore il 10 settembre 1991