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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2040/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione 1^ civile, riunita nella Camera di Consiglio del 24.01.2025, nelle persone dei seguenti magistrati: Dr.ssa Isabella Mariani Presidente Dr.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere Dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere Relatore
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 2040/2024, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Lazzeri del Parte_1 foro di Firenze e Alfredo Saverio Luigi Mancini del foro di Lucca RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
contro
CP_1 RESISTENTE - contumace con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI: Per la ricorrente in riassunziome: “RICORRE alla Corte d'Appello di Firenze, in funzione di Giudice di rinvio ex art.392 c.p.c., affinché previo decreto di fissazione d'udienza in contraddittorio, e in modifica della sentenza cassata della Corte d'Appello di Firenze n.705/2023, voglia, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 22081/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto e per l'effetto: condannare al pagamento in base alle tariffe di legge delle spese CP_1 e competenze dei tre gradi di giudizio e quindi relative: - alla causa n.3326/2018 avanti al Tribunale di Pistoia, che già ebbe a liquidarle nella sentenza n.709/2022 in €. 7.254,00 oltre accessori di legge;
- alla causa di Corte d'appello di Firenze RG n.1700/2022; - alla causa avanti alla Corte di Cassazione RG n.19319/2023;
-nonché alle spese e compensi di lite del presente giudizio.”. P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza n. 705/2023 (R.G. n. 1700/2022), pubblicata il 06.04.2024, la
Corte d'Appello di Firenze accoglieva parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 709/2022, pubblicata il 02.08.2022, CP_1 con cui il Tribunale di Pistoia aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio con celebrato in Camaiore (LU) il 13.08.2005. Parte_1
In particolare, la Corte riformava la sentenza impugnata in punto di spese di primo grado, disponendone la compensazione, così motivando sul punto:
“Quanto alla disposta condanna alle spese di primo grado, il Tribunale ha ritenuto di ravvisare una soccombenza della senza che di tale valutazione sia CP_1 stata data un'argomentata specifica e adeguata giustificazione in motivazione.
Appare quindi fondato il motivo di appello che ha evidenziato come una soccombenza non fosse nella fattispecie ravvisabile, dal momento che il Tribunale aveva recepito nelle sue statuizioni un accordo raggiunto in causa dalle parti. La
Corte osserva che l'accordo in questione aveva riguardato aspetti e problematiche in ordine alle quali era anche stata disposta una CTU al fine di individuare le migliori condizioni di collocamento e frequentazione tra i figli e i genitori stessi, che è materia sulla quale è arduo ravvisare una soccombenza in senso tecnico.
Non paiono dirimenti sul punto gli argomenti difensivi usati in comparsa dal resistente, il quale ha evidenziato che la ritenuta soccombenza era ravvisabile: - sulla base delle domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta versata in atti in primo grado dalla ex moglie che aveva chiesto l'affido esclusivo dei figli (venendo accolta la propria domanda di affido paritario). - sulla base del fatto che l'ordinanza presidenziale che aveva disposto a suo carico l'obbligo di versare somma quale contribuzione al mantenimento dei figli, era stata oggetto di un suo reclamo accolto da questa Corte. Si tratta, all'evidenza, di argomenti che non superano l'avvenuta condivisione fra le parti di un accordo che non pare aver integralmente recepito le indicazioni del CTU ed ha costituito la base delle statuizioni del Tribunale, sempre riguardo alla ricordata materia del collocamento
e frequentazione tra i figli e i genitori sulla quale è anche necessario il vaglio finale del giudice. Quanto al riconoscimento delle ragioni di una parte avvenute in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, riguarda quella che è solo una fase del giudizio (assimilabile alla vicenda cautelare) e che di per sé sola non è di regola elemento decisivo ai fini della determinazione della soccombenza finale nel giudizio che va ancorata a un quadro più complesso risultante dall'intera vicenda giudiziale”. impugnava suddetta sentenza dinnanzi alla Corte di Parte_1
Cassazione deducendo: 1) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92
e 132 c.p.c., in quanto, ad una più attenta lettura degli atti, la soccombenza della dichiarata dal Tribunale di Pistoia risultava "per tabulas" e, CP_1
2 pertanto, il caso in esame non necessitava di una motivazione particolare, in quanto il principio di soccombenza esprime una regola che attribuisce il carico delle spese di lite alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice;
di conseguenza la Corte avrebbe errato a compensare le spese del secondo grado di giudizio;
2) l'omesso esame di un fatto decisivo con falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello non aveva ravvisato la soccombenza della sull'errato assunto che il CP_1
Tribunale aveva recepito un accordo raggiunto in causa dalle parti, quando invece la veva chiesto al Tribunale di disattendere proprio tale accordo, CP_1 chiedendo di disciplinare in altro modo i rapporti fra le parti.
La Corte di Cassazione adita, con ordinanza n. 22081/2024, pubblicata il
05.08.2024, accoglieva i due motivi di ricorso.
In particolare, rilevava la Suprema Corte che “Il Tribunale ‒ al di là dell'accordo delle parti ‒ aveva respinto, su istanza della moglie, tutte le domande proposte da quest'ultima, e da questa ribadite nonostante e dopo l'accordo raggiunto tra le parti, in relazione all'assegno di mantenimento dei figli ed al loro affidamento. Di conseguenza, essendo risultata la del tutto soccombente, il Tribunale CP_1 aveva correttamente condannato la medesima al pagamento delle spese di lite.
Tale statuizione, costituendo un'applicazione del disposto dell'art. 91 c.p.c., contrariamente a quanto assume la Corte d'appello, non richiedeva motivazione alcuna. In tema di spese processuali, invero, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (Cass. 2730/2012). La Corte d'appello non poteva, pertanto, accogliere l'appello, sia pure limitatamente alle spese del giudizio di prime cure. L'accoglimento del ricorso, in relazione alle spese di primo grado, costituente unico motivo di appello accolto dalla Corte, e che ha fondato la disposta compensazione delle spese di secondo grado, comporta ‒ di conseguenza
‒ la cassazione anche di tale ultima statuizione, essendosi verificata la soccombenza totale della odierna resistente anche nel giudizio di appello”.
Alla luce di ciò, il provvedimento impugnato veniva cassato con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, anche per la liquidazione delle spese di lite del giudizio dinnanzi alla Cassazione. ha quindi promosso ricorso in riassunzione alla Corte Parte_1
d'Appello di Firenze, in funzione di Giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c., affinché, in modifica della sentenza cassata della Corte d'Appello di Firenze n.705/2023
e in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza
3 di rinvio della Corte di Cassazione n. 22081/2024, adottasse le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto, ossia condannasse l pagamento, CP_1 in base alle tariffe di legge, delle spese e competenze dei tre gradi di giudizio e quindi relative alla causa n. 3326/2018 avanti al Tribunale di Pistoia, già liquidate nella sentenza n. 709/2022 in €. 7.254,00 oltre accessori di legge, alla causa di Corte d'appello di Firenze RG n.1700/2022, alla causa avanti alla Corte di Cassazione RG n.19319/2023, nonché alle spese e compensi di lite del presente giudizio.
II. All'udienza del 24.01.25 è comparsa solo parte appellante, che ha concluso riportandosi agli scritti difensivi. Attesa la regolarità della notifica dell'atto di appello alla ne è stata dichiarata la contumacia ai sensi dell'art 291 CP_1
c.p.c. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si premettere che il presente giudizio di rinvio, disposto dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 22081/2024, riveste carattere prosecutorio.
Ne consegue che la cognizione di questa Corte, in qualità di giudice del rinvio, è circoscritta all'emanazione di una nuova pronuncia che dia concreta applicazione ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità. Nella fattispecie in esame, ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
392 c.p.c., al fine di ottenere la condanna di al pagamento delle CP_1 spese processuali relative a tutti i gradi di giudizio. Nel precedente grado di appello, la Corte di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il gravame proposto da in ordine al capo relativo alle CP_1 spese processuali, disponendone la compensazione integrale tra le parti. A fondamento di tale decisione, la Corte aveva argomentato circa l'assenza di una chiara soccombenza della nel giudizio di prime cure, unitamente CP_1 all'asserita carenza di adeguata motivazione da parte del Tribunale di Pistoia in relazione alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. Questa
Corte, in aderenza ai principi enunciati dalla Suprema Corte, ritiene viziato l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte d'Appello. Con riferimento alla questione concernente l'accordo recepito, si evidenzia che , nel ricorso CP_1 proposto dinanzi al Tribunale di Pistoia, ne aveva espressamente richiesto la disapplicazione, risultando pertanto soccombente anche su tale domanda, oltre che sugli ulteriori motivi di gravame. Ne consegue che il Tribunale di Pistoia ha correttamente statuito in ordine alla condanna della al pagamento delle CP_1
4 spese processuali, in quanto parte integralmente soccombente nel giudizio S i rileva, altresì, l'erroneità della conclusione cui perviene la Corte d'Appello laddove afferma la sussistenza di un onere motivazionale in capo al Tribunale in relazione alla disposta condanna della parte soccombente alle spese di lite.
L'art. 91, comma 1, c.p.c., nel sancire che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese
a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, cristallizza il principio di soccombenza quale presupposto oggettivo, fondante la responsabilità per le spese processuali. L'individuazione della parte gravata dall'obbligo di rimborso, pertanto, discende ipso iure dall'accertamento della mera soccombenza, senza che sia necessario addurre ulteriori e specifiche motivazioni. La disposizione codicistica, nell'enunciare la regola generale della condanna alle spese in ragione della soccombenza, esime il giudice dall'obbligo di esplicitare le ragioni per le quali non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di disporre, anche solo parzialmente, la compensazione delle spese stesse. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione della mancata compensazione è richiesta solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che giustifichino una deroga al principio generale (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 3641/2020), evenienza non ravvisabile nel caso di specie. In difetto di tali circostanze, la condanna alle spese, conseguente alla soccombenza, non necessita di autonoma e puntuale motivazione. Viceversa, l'onere di motivazione si configura qualora il giudice intenda avvalersi della facoltà di compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c., il quale testualmente dispone: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero”. La compensazione, in tal caso configurandosi quale eccezione alla regola generale della soccombenza, necessita di una specifica e puntuale motivazione che ne giustifichi l'applicazione.
In ultimo, con riferimento al presente grado di giudizio di rinvio, si ritiene che la contumacia di non costituisca impedimento alla sua CP_1 condanna al pagamento delle spese processuali. Invero, i principi in materia di soccombenza trovano piena applicazione anche nelle ipotesi in cui il convenuto si sia reso contumace. (cfr. Cass. Ordinanza, 16/10/2023, n. 28700; Cass. Civ. ordinanza n. 7292/2018). Il contumace dichiarato soccombente può essere
5 condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, in ragione del solo fatto di aver determinato quest'ultima a adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere tutela dei propri diritti. Pertanto, la mancata costituzione in giudizio della non esclude la sua responsabilità CP_1 per le spese processuali, stante la sua soccombenza nel merito della controversia. In aderenza al principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 22081/2024, deve dunque rigettarsi il motivo di appello concernente le spese processuali liquidate dal Tribunale di Pistoia con sentenza n. 705/2023. Conseguentemente, dovrà essere CP_1 condannata al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio in favore di secondo la liquidazione di cui al dispositivo, Parte_1 effettuata in applicazione del DM 55/2014 con riferimento ai parametri medi previsti in relazione al valore della causa, con esclusione della fase istruttoria nei giudizi di appello, in ragione della sua mancata espletazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunziando, in sede di rinvio, sul ricorso in riassunzione promosso da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 709/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia;
- CONDANNA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite del primo giudizio di appello, liquidate in € 3.966,00 oltre accessori di legge, del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.082,00 oltre accessori di legge e del presente giudizio di appello liquidate in euro 3.966,00.
Si comunichi.
Il Consigliere Relatore. Dr.ssa Laura D'Amelio Il Presidente, Dr.ssa Isabella Mariani Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione 1^ civile, riunita nella Camera di Consiglio del 24.01.2025, nelle persone dei seguenti magistrati: Dr.ssa Isabella Mariani Presidente Dr.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere Dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere Relatore
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 2040/2024, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Lazzeri del Parte_1 foro di Firenze e Alfredo Saverio Luigi Mancini del foro di Lucca RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
contro
CP_1 RESISTENTE - contumace con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI: Per la ricorrente in riassunziome: “RICORRE alla Corte d'Appello di Firenze, in funzione di Giudice di rinvio ex art.392 c.p.c., affinché previo decreto di fissazione d'udienza in contraddittorio, e in modifica della sentenza cassata della Corte d'Appello di Firenze n.705/2023, voglia, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 22081/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto e per l'effetto: condannare al pagamento in base alle tariffe di legge delle spese CP_1 e competenze dei tre gradi di giudizio e quindi relative: - alla causa n.3326/2018 avanti al Tribunale di Pistoia, che già ebbe a liquidarle nella sentenza n.709/2022 in €. 7.254,00 oltre accessori di legge;
- alla causa di Corte d'appello di Firenze RG n.1700/2022; - alla causa avanti alla Corte di Cassazione RG n.19319/2023;
-nonché alle spese e compensi di lite del presente giudizio.”. P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza n. 705/2023 (R.G. n. 1700/2022), pubblicata il 06.04.2024, la
Corte d'Appello di Firenze accoglieva parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 709/2022, pubblicata il 02.08.2022, CP_1 con cui il Tribunale di Pistoia aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio con celebrato in Camaiore (LU) il 13.08.2005. Parte_1
In particolare, la Corte riformava la sentenza impugnata in punto di spese di primo grado, disponendone la compensazione, così motivando sul punto:
“Quanto alla disposta condanna alle spese di primo grado, il Tribunale ha ritenuto di ravvisare una soccombenza della senza che di tale valutazione sia CP_1 stata data un'argomentata specifica e adeguata giustificazione in motivazione.
Appare quindi fondato il motivo di appello che ha evidenziato come una soccombenza non fosse nella fattispecie ravvisabile, dal momento che il Tribunale aveva recepito nelle sue statuizioni un accordo raggiunto in causa dalle parti. La
Corte osserva che l'accordo in questione aveva riguardato aspetti e problematiche in ordine alle quali era anche stata disposta una CTU al fine di individuare le migliori condizioni di collocamento e frequentazione tra i figli e i genitori stessi, che è materia sulla quale è arduo ravvisare una soccombenza in senso tecnico.
Non paiono dirimenti sul punto gli argomenti difensivi usati in comparsa dal resistente, il quale ha evidenziato che la ritenuta soccombenza era ravvisabile: - sulla base delle domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta versata in atti in primo grado dalla ex moglie che aveva chiesto l'affido esclusivo dei figli (venendo accolta la propria domanda di affido paritario). - sulla base del fatto che l'ordinanza presidenziale che aveva disposto a suo carico l'obbligo di versare somma quale contribuzione al mantenimento dei figli, era stata oggetto di un suo reclamo accolto da questa Corte. Si tratta, all'evidenza, di argomenti che non superano l'avvenuta condivisione fra le parti di un accordo che non pare aver integralmente recepito le indicazioni del CTU ed ha costituito la base delle statuizioni del Tribunale, sempre riguardo alla ricordata materia del collocamento
e frequentazione tra i figli e i genitori sulla quale è anche necessario il vaglio finale del giudice. Quanto al riconoscimento delle ragioni di una parte avvenute in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, riguarda quella che è solo una fase del giudizio (assimilabile alla vicenda cautelare) e che di per sé sola non è di regola elemento decisivo ai fini della determinazione della soccombenza finale nel giudizio che va ancorata a un quadro più complesso risultante dall'intera vicenda giudiziale”. impugnava suddetta sentenza dinnanzi alla Corte di Parte_1
Cassazione deducendo: 1) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92
e 132 c.p.c., in quanto, ad una più attenta lettura degli atti, la soccombenza della dichiarata dal Tribunale di Pistoia risultava "per tabulas" e, CP_1
2 pertanto, il caso in esame non necessitava di una motivazione particolare, in quanto il principio di soccombenza esprime una regola che attribuisce il carico delle spese di lite alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice;
di conseguenza la Corte avrebbe errato a compensare le spese del secondo grado di giudizio;
2) l'omesso esame di un fatto decisivo con falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello non aveva ravvisato la soccombenza della sull'errato assunto che il CP_1
Tribunale aveva recepito un accordo raggiunto in causa dalle parti, quando invece la veva chiesto al Tribunale di disattendere proprio tale accordo, CP_1 chiedendo di disciplinare in altro modo i rapporti fra le parti.
La Corte di Cassazione adita, con ordinanza n. 22081/2024, pubblicata il
05.08.2024, accoglieva i due motivi di ricorso.
In particolare, rilevava la Suprema Corte che “Il Tribunale ‒ al di là dell'accordo delle parti ‒ aveva respinto, su istanza della moglie, tutte le domande proposte da quest'ultima, e da questa ribadite nonostante e dopo l'accordo raggiunto tra le parti, in relazione all'assegno di mantenimento dei figli ed al loro affidamento. Di conseguenza, essendo risultata la del tutto soccombente, il Tribunale CP_1 aveva correttamente condannato la medesima al pagamento delle spese di lite.
Tale statuizione, costituendo un'applicazione del disposto dell'art. 91 c.p.c., contrariamente a quanto assume la Corte d'appello, non richiedeva motivazione alcuna. In tema di spese processuali, invero, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (Cass. 2730/2012). La Corte d'appello non poteva, pertanto, accogliere l'appello, sia pure limitatamente alle spese del giudizio di prime cure. L'accoglimento del ricorso, in relazione alle spese di primo grado, costituente unico motivo di appello accolto dalla Corte, e che ha fondato la disposta compensazione delle spese di secondo grado, comporta ‒ di conseguenza
‒ la cassazione anche di tale ultima statuizione, essendosi verificata la soccombenza totale della odierna resistente anche nel giudizio di appello”.
Alla luce di ciò, il provvedimento impugnato veniva cassato con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, anche per la liquidazione delle spese di lite del giudizio dinnanzi alla Cassazione. ha quindi promosso ricorso in riassunzione alla Corte Parte_1
d'Appello di Firenze, in funzione di Giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c., affinché, in modifica della sentenza cassata della Corte d'Appello di Firenze n.705/2023
e in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza
3 di rinvio della Corte di Cassazione n. 22081/2024, adottasse le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto, ossia condannasse l pagamento, CP_1 in base alle tariffe di legge, delle spese e competenze dei tre gradi di giudizio e quindi relative alla causa n. 3326/2018 avanti al Tribunale di Pistoia, già liquidate nella sentenza n. 709/2022 in €. 7.254,00 oltre accessori di legge, alla causa di Corte d'appello di Firenze RG n.1700/2022, alla causa avanti alla Corte di Cassazione RG n.19319/2023, nonché alle spese e compensi di lite del presente giudizio.
II. All'udienza del 24.01.25 è comparsa solo parte appellante, che ha concluso riportandosi agli scritti difensivi. Attesa la regolarità della notifica dell'atto di appello alla ne è stata dichiarata la contumacia ai sensi dell'art 291 CP_1
c.p.c. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si premettere che il presente giudizio di rinvio, disposto dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 22081/2024, riveste carattere prosecutorio.
Ne consegue che la cognizione di questa Corte, in qualità di giudice del rinvio, è circoscritta all'emanazione di una nuova pronuncia che dia concreta applicazione ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità. Nella fattispecie in esame, ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
392 c.p.c., al fine di ottenere la condanna di al pagamento delle CP_1 spese processuali relative a tutti i gradi di giudizio. Nel precedente grado di appello, la Corte di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il gravame proposto da in ordine al capo relativo alle CP_1 spese processuali, disponendone la compensazione integrale tra le parti. A fondamento di tale decisione, la Corte aveva argomentato circa l'assenza di una chiara soccombenza della nel giudizio di prime cure, unitamente CP_1 all'asserita carenza di adeguata motivazione da parte del Tribunale di Pistoia in relazione alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. Questa
Corte, in aderenza ai principi enunciati dalla Suprema Corte, ritiene viziato l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte d'Appello. Con riferimento alla questione concernente l'accordo recepito, si evidenzia che , nel ricorso CP_1 proposto dinanzi al Tribunale di Pistoia, ne aveva espressamente richiesto la disapplicazione, risultando pertanto soccombente anche su tale domanda, oltre che sugli ulteriori motivi di gravame. Ne consegue che il Tribunale di Pistoia ha correttamente statuito in ordine alla condanna della al pagamento delle CP_1
4 spese processuali, in quanto parte integralmente soccombente nel giudizio S i rileva, altresì, l'erroneità della conclusione cui perviene la Corte d'Appello laddove afferma la sussistenza di un onere motivazionale in capo al Tribunale in relazione alla disposta condanna della parte soccombente alle spese di lite.
L'art. 91, comma 1, c.p.c., nel sancire che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese
a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, cristallizza il principio di soccombenza quale presupposto oggettivo, fondante la responsabilità per le spese processuali. L'individuazione della parte gravata dall'obbligo di rimborso, pertanto, discende ipso iure dall'accertamento della mera soccombenza, senza che sia necessario addurre ulteriori e specifiche motivazioni. La disposizione codicistica, nell'enunciare la regola generale della condanna alle spese in ragione della soccombenza, esime il giudice dall'obbligo di esplicitare le ragioni per le quali non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di disporre, anche solo parzialmente, la compensazione delle spese stesse. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione della mancata compensazione è richiesta solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali che giustifichino una deroga al principio generale (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 3641/2020), evenienza non ravvisabile nel caso di specie. In difetto di tali circostanze, la condanna alle spese, conseguente alla soccombenza, non necessita di autonoma e puntuale motivazione. Viceversa, l'onere di motivazione si configura qualora il giudice intenda avvalersi della facoltà di compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c., il quale testualmente dispone: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero”. La compensazione, in tal caso configurandosi quale eccezione alla regola generale della soccombenza, necessita di una specifica e puntuale motivazione che ne giustifichi l'applicazione.
In ultimo, con riferimento al presente grado di giudizio di rinvio, si ritiene che la contumacia di non costituisca impedimento alla sua CP_1 condanna al pagamento delle spese processuali. Invero, i principi in materia di soccombenza trovano piena applicazione anche nelle ipotesi in cui il convenuto si sia reso contumace. (cfr. Cass. Ordinanza, 16/10/2023, n. 28700; Cass. Civ. ordinanza n. 7292/2018). Il contumace dichiarato soccombente può essere
5 condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, in ragione del solo fatto di aver determinato quest'ultima a adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere tutela dei propri diritti. Pertanto, la mancata costituzione in giudizio della non esclude la sua responsabilità CP_1 per le spese processuali, stante la sua soccombenza nel merito della controversia. In aderenza al principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 22081/2024, deve dunque rigettarsi il motivo di appello concernente le spese processuali liquidate dal Tribunale di Pistoia con sentenza n. 705/2023. Conseguentemente, dovrà essere CP_1 condannata al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio in favore di secondo la liquidazione di cui al dispositivo, Parte_1 effettuata in applicazione del DM 55/2014 con riferimento ai parametri medi previsti in relazione al valore della causa, con esclusione della fase istruttoria nei giudizi di appello, in ragione della sua mancata espletazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunziando, in sede di rinvio, sul ricorso in riassunzione promosso da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 709/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia;
- CONDANNA al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite del primo giudizio di appello, liquidate in € 3.966,00 oltre accessori di legge, del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.082,00 oltre accessori di legge e del presente giudizio di appello liquidate in euro 3.966,00.
Si comunichi.
Il Consigliere Relatore. Dr.ssa Laura D'Amelio Il Presidente, Dr.ssa Isabella Mariani Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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