Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 949/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
Parte_1
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con
[...] P.IVA_1 sede in Roma, Viale Liegi n. 26, quivi elettivamente domiciliato al Viale di Villa Grazioli n. 29, presso lo studio del Prof. Avv. Massimo Zaccheo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e società a responsabilità limitata unipersonale (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Curtatone n. 3 e, per essa, la procuratrice attuale (c.f. ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Ancona al Viale della Vittoria n. 1, presso lo studio dell'Avv. Massimo
Belelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Villeado Craia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale appellata e appellante incidentale e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_5 P.IVA_4 tempore, in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Troiani, non costituita in appello altra appellata
Oggetto: rapporti fideiussori – contratto di mutuo – essenzialità del termine, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 216/2022 in data 25.03.2022 del Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 216/2022 in data 25.03.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta dall
[...]
, incorporante di Parte_1 Controparte_6
nei confronti di in nome e per conto di
[...] Controparte_4 [...]
con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_5 Controparte_1
quale cessionaria dei crediti di al fine di sentir revocare
[...] Controparte_5
l'ingiunzione emessa nei suoi confronti per il pagamento della somma di €.307.222,40 quale saldo debitore del contratto di finanziamento di €.350.000 da estinguersi in 50 rate semestrali, stipulato in data 26.04.2006 da per la realizzazione di un Controparte_7 programma di investimenti e per la ristrutturazione dei fabbricati, dei macchinari e degli impianti, deducendo la garante opponente l'inefficacia o nullità della garanzia per decorso del termine di cui all'art. 7 del contratto di mutuo trattandosi di termine essenziale, che invero il giudicante ha ritenuto non essenziale, ha dichiarato inefficace il d.i. opposto a causa della tardività della notifica oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c. e condannato la opponente al pagamento della somma di €.307.222,40 oltre interessi come da contratto dalla data di scadenza delle obbligazioni al saldo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello l Parte_1
, chiedendone la riforma per avere il giudicante rilevato l'efficacia della garanzia a
[...] prescindere dal rispetto del termine contrattualmente previsto per la comunicazione, da parte della banca all' , del mancato pagamento dei ratei, non avendo il giudicante considerato che ai sensi Pt_1
Contr dell'art. 7 del contratto le parti hanno espressamente previsto, a carico di l'onere di effettuare la comunicazione di insoluto nel termine di “45 giorni dalla scadenza della prima e di ogni successiva rata del mutuo concesso”, non essendo prevista alcuna sanzione in relazione alla suddetta scadenza del termine, che quindi non può ritenersi essenziale;
ulteriore errore commesso dalla sentenza riguarda l'affermazione che l'appellante sarebbe stata “debitamente informato della morosità” e sarebbe rimasta inerte rispetto alle pretese creditorie della banca, asseritamente non provvedendo a contestarle “sia nell'an che nel quantum”, in mancanza di prova dell'effettiva ricezione dell'informativa, comunque certamente non tempestiva e non ravvisandosi i presupposti di cui al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Si è regolarmente costituita in giudizio società a limitata Controparte_1 CP_8 unipersonale, chiedendo il rigetto del gravame in ragione della correttezza della sentenza, secondo cui è essenziale la sola facoltà di sanare la mora dopo la comunicazione del mancato pagamento del mutuatario, non essendo espressamente comminata alcuna sanzione per effetto della scadenza del termine di 45 giorni, che quindi non può ritenersi essenziale, né il suo mancato rispetto può ritenersi risolutivo ai fini della richiesta liberazione dall'impegno fidejussorio da parte del garante, essendo essenziale solo la condizione in riferimento alla facoltà di sanatoria della morosità (non sanata dall'ente appellante nonostante sei formali diffide di pagamento) e non all'obbligo di rispettare il termine;
generiche sono, inoltre, da ritenersi le doglianze relative al quantum debeatur. Con appello incidentale la banca lamenta la compensazione totale delle spese sulla scorta della erronea reciproca soccombenza, nonostante il rifiuto del tutto ingiustificato di accettare la proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal primo giudice in termini di rinuncia alla opposizione e integrale compensazione delle spese di lite.
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di gravame parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui fornisce un'errata interpretazione della clausola di cui all'art. 7, lettera A del contratto di mutuo del
26.04.2006 ritenendo che l'efficacia della fideiussione per cui è controversia non debba essere condizionata al rispetto del termine dei 45 giorni dalla scadenza della prima e di ogni successiva rata del mutuo concesso ed occorrenti per comunicare, da parte della banca mutuante all'ente garante, il mancato pagamento dei ratei, avendo il primo giudice omesso di valorizzare la circostanza che la suddetta comunicazione aveva la finalità di consentire al garante di sanare la morosità ed evitare la risoluzione con conseguente escussione della fideiussione per l'intero credito residuo e rilevando, altresì, la non essenzialità del termine dalla mancata previsione di alcuna sanzione in relazione al suo mancato rispetto;
aggiunge la sentenza impugnata che una diversa ricostruzione dell'operatività della garanzia comporterebbe che del rispetto del termine verrebbe a beneficiare unicamente la parte mutuante “la quale potrebbe procedere alla intimazione del pagamento della rata scaduta entro detto termine e costituire in mora il mutuatario, minacciando la risoluzione del contratto, precludendo di fatto di sostituirsi al mutuatario” Pt_1
La doglianza è fondata.
Reputa il Collegio come dirimente ai fini della risoluzione della controversia sia non solo il contenuto dell'art. 7, lettera A del contratto di mutuo da cui discende l'obbligazione fideiussoria e del quale viene lamentata l'erronea interpretazione datane dalla sentenza impugnata, ma anche la finalità perseguite dall' , quale ente pubblico economico che, oltre alle sue funzioni istituzionali, Pt_1 persegue quella di affiancare le singole regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, nonché di favorire il ricambio generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione europea finanziando, fino al 100%, l'acquisto di terreni agricoli a chi è già imprenditore agricolo per operazioni di ampliamento o consolidamento dell'attività e ai giovani startupper che intendono avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura.
Le descritte finalità di natura pubblicistica, incentrate sul rilancio dell'agricoltura soprattutto incentivando i giovani coltivatori diretti, trovano piena rispondenza anche nel caso di specie, in cui - come anche evidenziato dalla difesa della banca appellata - l'erogazione del finanziamento del 2006 ha avuto la finalità specifica del compimento di opere di miglioramento agrario consistenti nella ristrutturazione degli immobili insistenti sul fondo che i mutuatari e hanno CP_7 CP_7 acquistato dallo stesso mediante atto notarile in data 19.11.1999 contenente il patto di Pt_1 riservato dominio previsto in favore di esso venditore.
Pertanto la lettura del citato art. 7 dev'essere compiuta non perdendo di vista il ruolo istituzionale di finanziatore dell' , unitamente al tenore letterale della clausola che così recita: “Entro 45 giorni Pt_1 dalla scadenza della prima e di ogni successiva rata del mutuo concesso l'Istituto di credito si impegna a dare comunicazione al Servizio Amministrativo e al Servizio Legale dell' del Pt_1 mancato pagamento, al fine di consentire il versamento della rata non pagata e di evitare la risoluzione e la conseguente escussione della fideiussione per l'intero credito residuo.
La comunicazione dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R, a mezzo telefax o altra comunicazione telematica prevista dalla legge.
Tale condizione è essenziale per la validità del consenso dell' al rilascio della propria ed Pt_1 efficace garanzia fidejussoria”.
Il giudice di prima istanza ha reputato non essenziale l'obbligo per la banca di rispettare il predetto termine, quanto piuttosto essenziale la “facoltà per di sostituirsi al mutuatario e sanare la Pt_1 morosità”, altrimenti “il rispetto di detto tempo sarebbe ad unico ed esclusivo beneficio di parte mutuante la quale potrebbe procedere alla intimazione del pagamento della rata scaduta entro detto termine e costituire in mora il mutuatario, minacciando la risoluzione del contratto, precludendo di fatto di sostituirsi al mutuatario” (cfr. pag. 6 sent.). Pt_1
Invero, l'incipit della clausola contrattuale in esame evidenzia in modo alquanto chiaro la volontà delle parti di condizionare l'efficacia della garanzia fideiussoria non solo all'invio, gravante sulla banca mutuante, della comunicazione dell'omesso pagamento, da parte del mutuatario garantito, della rata di mutuo, ma anche alla circostanza che il suddetto invio venga eseguito nel termine di decadenza di giorni 45, come espressamente indicato, in modo da consentire al soggetto garante di estinguere le morosità in tempo utile ad evitare che l'istituto di credito mutuante proceda sia con la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine e successiva escussione della fideiussione per l'intero credito residuo, sia con la risoluzione contrattuale, in tal caso frustrando anche la specifica finalità dell'ente, che consiste appunto nel rilancio dell'agricoltura attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola e non certo nel beneficiare dell'incremento di valore del fondo quale proprietario del bene oggetto delle migliorie per effetto del patto di riservato dominio.
Come si evince dal testo di tale disposizione, la finalità dell'impegno ivi formalizzato è certamente quella di mettere in condizione l' di evitare la risoluzione del contratto, sanando la morosità Pt_1 del mutuatario, come peraltro correttamente ritenuto anche dalla difesa della banca appellata, ma anche di potervi adempiere nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'escussione totale della fideiussione: di qui l'evidente carattere di essenzialità per parte appellante del termine decadenziale.
Del resto, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità “l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento ex art. 1457 c.c. costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, “entro e non oltre”), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 10353 dell'1 giugno 2020; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 32238 del 10 dicembre
2019).
Né, a parere di questa Corte territoriale, il termine in questione non sarebbe essenziale in considerazione del fatto che la sua violazione non determinerebbe “alcuna sanzione”, come erroneamente stabilito dal primo giudice, in quanto la sanzione che se ne deduce consiste proprio nella inoperatività della garanzia, qualora venissero violate, come avvenuto nel caso controverso, le prescrizioni contenute nell'art. 7 del contratto di mutuo.
Alla luce di quanto considerato, in totale accoglimento dell'appello e ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo, la Corte dichiara invalida e inefficace la garanzia fideiussoria prestata dall'ente appellante con il contratto di mutuo del 26.06.2006 e lo dichiara indenne nei confronti della banca appellata da qualsiasi pagamento traente titolo dal contratto di mutuo suddetto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1
avverso la sentenza n. 216/2022 in data 25.03.2022 del Tribunale di Fermo, così provvede: Pt_1
- In accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara invalida e inefficace la garanzia fideiussoria prestata dall' Pt_1 Parte_1
con il contratto di mutuo del 26.06.2006 e lo dichiara indenne nei confronti dell'appellata Pt_1 da qualsiasi pagamento traente titolo dal contratto di mutuo suddetto;
- Condanna limitata unipersonale al pagamento, in Controparte_9 favore dell , delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio che, quanto al primo grado, liquida in complessivi €.22.457 (di cui €.
3.544 per studio controversia, €.
2.338 per fase introduttiva, €.10.4111 per fase istruttoria ed €.
6.164 per fase decisionale) e che, quanto al secondo grado, liquida in complessivi €.12.045 (di cui €.
2.195 per studio controversia, €.
2.552 per fase introduttiva ed €.
7.298 per fase decisionale), per entrambi gli importi oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 10.06.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani