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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/10/2025, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8559/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8559/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Centuripe n. 2/A, presso lo C.F._1
studio dell'avv. CASTORINA ROBERTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Centuripe n. 2/A, presso lo C.F._2
studio dell'avv. CASTORINA ROBERTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a Paternò Controparte_1
(CT) in data 14.3.2013 con la resistente e che dall'unione coniugale sono nati i figli
[...]
il 19.05.2013, e , il 20.11.2017. Persona_1 Persona_2
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla domanda Controparte_1
volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta;
le altre domande vanno ritenute, pertanto, abbandonate.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente.
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
2 Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente Persona_2
; Controparte_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé Parte_1
i figli minorenni e compatibilmente con le Persona_1 Persona_2
esigenze dell'altro genitore e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
3 comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento dei Parte_1
figli minorenni e versando, entro il giorno 5 di Persona_1 Persona_2
ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8559/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Centuripe n. 2/A, presso lo C.F._1
studio dell'avv. CASTORINA ROBERTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Centuripe n. 2/A, presso lo C.F._2
studio dell'avv. CASTORINA ROBERTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a Paternò Controparte_1
(CT) in data 14.3.2013 con la resistente e che dall'unione coniugale sono nati i figli
[...]
il 19.05.2013, e , il 20.11.2017. Persona_1 Persona_2
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla domanda Controparte_1
volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta;
le altre domande vanno ritenute, pertanto, abbandonate.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente.
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
2 Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la resistente Persona_2
; Controparte_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé Parte_1
i figli minorenni e compatibilmente con le Persona_1 Persona_2
esigenze dell'altro genitore e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
3 comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento dei Parte_1
figli minorenni e versando, entro il giorno 5 di Persona_1 Persona_2
ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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