Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 17/02/2026, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2024, proposto da
Condominio “Villa delle Meduse”, in persona dell’amministratore e del legale rappresentante pro tempore EP AN , rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Epis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Lavinio S. LI e S. Anastasio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Bianco e EP Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EP Bianco in Roma, via Filippo Corridoni 14;
per l’annullamento
della deliberazione n. 30 del 26/10/2023 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Lavinio S. LI e S. Anastasio prot. 976, comunicata in data 14/11/2024 a mezzo raccomandata, la quale respinge la richiesta di allaccio del Condominio ricorrente alla rete di gestione delle acque chiare del predetto Consorzio;
e con la contestuale richiesta
di nomina immediata di un Commissario ad acta così come stabilito anche nella sentenza n. 11329/2023 del T.A.R. Lazio, Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Lavinio S. LI e S. Anastasio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa NZ AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Condominio ricorrente riferisce di avere chiesto, con p.e.c. del 6/05/2021, l’allaccio del proprio scarico di acque chiare alla rete di raccolta delle acque meteoriche di proprietà del Consorzio intimato, presente nel Comune di Anzio in Via Passeggiata delle Sirene e, più precisamente, sulla discesa a mare n. 9 in Lavinio (Anzio - RM), al fine di redigere il relativo progetto di fattibilità tecnica ed esecutivo.
2. Avendo, tuttavia, il predetto Consorzio replicato esclusivamente con comunicazioni aventi natura meramente interlocutoria, questo Giudice – nel frattempo adito dall’odierno ricorrente con ricorso contra silentium – ha emesso la sentenza n. 11329/2023 del 6/07/2023 con cui ha statuito che: “ Il Consorzio dovrà provvedere sull’istanza della parte ricorrente, mediante adozione di un provvedimento esplicito che – dopo aver accertato la natura degli scarichi - consenta o neghi l’allaccio del Condominio alla rete del Consorzio, in dipendenza – rispettivamente – della sussistenza o meno dei requisiti tecnici ed ambientali applicabili, che dovranno essere (laddove non sussistenti) puntualmente indicati ed individuati, al fine di consentire, in tal caso, all’odierna ricorrente di potersi determinare in proposito facendo affidamento su di un contesto giuridico certo ”.
2.1 In esecuzione del dictum giurisdizionale, il Consorzio controinteressato ha respinto la richiesta di allaccio di cui è causa con la seguente motivazione: “ Visto il provvedimento del T.A.R. del Lazio n. 11329 del 6/07/2023 il quale subordina la concessione dell’allaccio alla rete consortile di raccolta delle acque pluviali alla esistenza dei requisiti tecnici dell'impianto condominiale di raccolta degli scarichi. Considerato che l'impianto condominiale non è stato messo a norma né collaudato disattendendo le prescrizioni dell'Ing. Romanelli che sono state oggetto dell'accertamento tecnico preventivo R.G. 1589/2018 Tribunale di Velletri cap 2.6 e quindi non è in grado di smaltire correttamente le acque pluviali e le altre acque bianche di provenienza condominiale, in quanto tale causa di ulteriori danni agli utenti ed al Consorzio, per questi motivi…. ”.
3. Avverso il predetto provvedimento è insorto l’odierno ricorrente, con atto di gravame notificato alla controparte in data 02/01/2024 e depositato in giudizio il successivo 28/01/2024, rassegnando le censure di seguito indicate.
3.1 Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Con questo primo mezzo di gravame il Condominio ricorrente deduce che: “ E’ impossibile mettere a norma e collaudare un impianto se non si conosce il punto di allaccio, [..] ” alla rete consortile delle acque meteoriche, essendo tale dato indispensabile per la definizione delle pendenze e delle profondità delle tubazioni private e, di conseguenza, per la redazione del progetto definitivo.
3.2 Illogicità e contraddittorietà dell’atto.
Con questo secondo mezzo di gravame la parte ricorrente lamenta che il gravato diniego non indicherebbe gli specifici requisiti tecnici che si opporrebbero all’ambito allaccio, ponendosi così in contrasto con il chiaro tenore della prefata sentenza n. 11329/2023, e ribadisce che: “ per ultimare il progetto e renderlo definitivo è necessario conoscere il punto di allaccio ”, ma “ non essendo mai stata fornita alcuna indicazione puntuale specifica, alla progettazione preliminare non ha fatto seguito una progettazione esecutiva. ”
3.3 Violazione della Legge n. 241/1990 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Carenza dei presupposti in fatto e diritto – Manifesta erroneità – Irragionevolezza – Invalidità – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Genericità – Sviamento – Ingiustizia Manifesta.
Con quest’ultima serie di serie censure – peraltro solo enumerate – la parte ricorrente ribadisce le doglianze già formulate con i precedenti mezzi di gravame.
4. Il 20/02/2024 si è costituito in resistenza il Consorzio intimato, mediante il deposito di una memoria difensiva con cui ha eccepito l’infondatezza del ricorso ex adverso proposto, argomentando dall’assenza dei requisiti tecnici dell’impianto di smaltimento del Condominio ricorrente - nel quale confluiscono promiscuamente acque pluviali e reflue – per ottenere l’allaccio alla rete consortile. Parte resistente ha, quindi, concluso con la richiesta di reiezione del ricorso con vittoria di spese.
5. Il 24/10/2025 il Condominio ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha insistito sulle censure già formulate con il ricorso introduttivo e ribadito l’impossibilità di pretendere – per concedere l’allaccio – da parte resistente il collaudo di un impianto che, tuttavia, non sarebbe stato realizzato per la colpevole inerzia della medesima parte, insistendo per l’accoglimento del ricorso proposto.
6. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
7. Il ricorso è infondato.
Il primo e il secondo motivo del ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, stante l’evidente connessione delle questioni giuridiche con essi poste, e vanno entrambi disattesi in quanto destituiti di fondamento sia in fatto sia in diritto.
8. Sicuramente infondato è il primo mezzo di gravame secondo il quale la mancata comunicazione da parte del Consorzio resistente del punto di allaccio della rete condominiale a quella consortile avrebbe impedito al Condominio ricorrente di predisporre la successiva progettazione esecutiva dell’intervento: dagli atti, infatti, oltre che dalla esplicita dichiarazione del Consorzio resistente (non oggetto di contestazione da parte del ricorrente in parte qua ), emerge che: “ è sempre stato noto che il punto di allaccio sarebbe stato il pozzetto ubicato su via Passeggiata delle Sirene all’altezza del civico 50/52 cioè il n° 50/52 davanti al cancello di ingresso del Condominio di “Villa delle Meduse ”.
8.1 Il Condominio, piuttosto, sembra ignorare che un ostacolo attuale all’ambito allaccio alla rete consortile di raccolta delle acque meteoriche è rappresentato dalla circostanza - più volte rappresentata nella relazione prodotta dal CTU nel procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Velletri -, per la quale nel 1990 sono intervenute delle modifiche nell’assetto impiantistico condominiale allora esistente, che hanno portato al convogliamento delle acque meteoriche nella rete fognaria principale, cioè nelle stesse condutture deputate allo smaltimento delle acque nere.
8.2 Si legge, in particolare, alla pagina 32 della predetta relazione che: “ La videoispezione ha inoltre risposto a una necessità tecnica già espressa nel procedimento civile RG1589/2018, nel quale era stata segnalata l’urgenza di un’analisi approfondita del sistema di raccolta delle acque meteoriche del condominio. In tale contesto era stata formulata la raccomandazione di eseguire una videoispezione mirata per valutare lo stato del tratto fognario principale, in particolare della rete dedicata allo smaltimento delle acque chiare verso il pozzetto consorziale. Le indagini effettuate nel corso del secondo sopralluogo si collocano quindi anche in continuità tecnica e procedurale con quanto indicato nel precedente contenzioso.
Dal punto di vista tecnico, la videoispezione ha restituito un quadro articolato della rete condominiale.
È stato possibile distinguere chiaramente due sistemi di canalizzazione:
1. La rete di acque chiare abbandonata, localizzata davanti all’edificio del civico 50, risultata ormai inutilizzabile. Le immagini mostrano sezioni ostruite, presenza di materiale terroso sedimentato e tratti collassati o interrotti. In particolare, diverse Figure mettono in evidenza lo stato di degrado della tubazione, con evidenti depositi e cedimenti strutturali che ne compromettono il funzionamento. La rete, un tempo destinata allo smaltimento delle sole acque meteoriche, appare oggi in stato di abbandono e priva di capacità funzionale.
2. Il sistema attualmente utilizzato, in cui confluiscono sia le acque nere che le meteoriche, è stato anch’esso oggetto di analisi. Sebbene in funzione, esso presenta segni di usura e criticità puntuali, soprattutto nei tratti prossimi agli allacci degli appartamenti e nelle zone di raccordo con i pozzetti principali. Le immagini evidenziano il parziale deposito di materiali solidi, la presenza di ostruzioni parziali e fenomeni di corrosione interna. Alcuni tratti necessitano di interventi di ripristino localizzato, in particolare quelli della rete nera, dove l’accumulo di materiale può facilmente compromettere il deflusso durante eventi di carico elevato.”
8.3 E, invero, proprio la circostanza per la quale le acque chiare vengono convogliate nelle medesime condutture destinate alla raccolta e al deflusso di quelle reflue, peraltro di calibro inferiore rispetto a quelle destinate a servire le acque chiare, è una delle quattro cause cui il consulente imputa i frequenti allagamenti del piano terra e interrato del Condominio stesso.
Si legge in proposito nella relazione che: “ Il primo aspetto riguarda la modifica intervenuta nel tempo sull’impianto originario di smaltimento delle acque reflue e meteoriche del fabbricato. Le indagini condotte mediante l’apertura dei pozzetti e le video-ispezioni hanno permesso di accertare che, in origine, il sistema era articolato in due reti separate: una destinata al deflusso delle acque chiare (piovane), realizzata con condotte di diametro maggiore, e una per le acque scure (fognarie), di sezione inferiore. Tuttavia, nel corso del tempo, le canalizzazioni delle acque chiare sono state dismesse e le acque meteoriche sono state convogliate all’interno della rete fognaria principale, progettata per gestire esclusivamente le acque nere. Questa modifica ha determinato una riduzione della capacità di smaltimento complessiva, con conseguente sovraccarico idraulico del sistema in occasione di eventi meteorologici intensi. ” (cfr. pag. 44)
“La modifica dell’impianto di deflusso delle acque condominiali ubicato nell’area antistante i giardini di proprietà dei signori RE e LE presso la palazzina al civico 50 di via Passeggiata delle Sirene ha determinato una sostanziale variazione nella capacità e nella modalità di smaltimento delle acque meteoriche e reflue, influendo in maniera diretta sulla genesi degli episodi di allagamento degli appartamenti al piano terra. In particolare, dai sopralluoghi tecnici effettuati in situ e dall’apertura dei pozzetti di ispezione lungo le condotte di raccolta e smaltimento delle acque, è emerso in maniera inequivocabile che l’assetto originario dell’impianto prevedeva un sistema a canalizzazioni separate, con reti distinte per il deflusso delle acque piovane (dette “chiare”) e per le acque fognarie (dette “scure”).
La rete destinata al deflusso delle acque chiare risultava essere realizzata con condotte di diametro maggiore, collocate in posizione più distante rispetto alla palazzina, mentre la rete fognaria era costituita da condotte di diametro inferiore, situate in prossimità dell’edificio. Tale distinzione funzionale e geometrica consentiva in origine un’adeguata gestione dei flussi idraulici, garantendo l’indipendenza tra le acque meteoriche e quelle reflue, limitando fenomeni di sovraccarico idraulico e contenendo il rischio di rigurgiti ed esondazioni in occasione di eventi piovosi intensi.
Durante l’apertura dei pozzetti, è stato riscontrato come i coperchi in ghisa e la disposizione delle condotte confermino l’attuale configurazione dell’impianto: le acque chiare risultano immesse nella rete di acque nere, utilizzando pozzetti in comune e percorsi convergenti. Le immagini documentano
chiaramente la posizione dei chiusini e la loro appartenenza funzionale, evidenziando come i coperchi dei pozzetti delle acque scure siano collocati in prossimità degli ingressi e dei giardini degli appartamenti al piano terra, mentre i chiusini originari delle acque chiare siano localizzati in posizione più decentrata.
Tale soluzione impiantistica, frutto presumibilmente di interventi non tracciati né progettati secondo i criteri di idraulica urbana, ha comportato un incremento della pressione interna all’impianto di smaltimento in occasione delle piogge intense, comportando frequenti episodi di rigurgito dai pozzetti e conseguente fuoriuscita di liquami e acque meteoriche nelle aree cortilive e, per effetto di pendenze sfavorevoli e scarsa capacità di dispersione, l’ingresso diretto delle acque all’interno degli appartamenti al piano terra. Questo comportamento è tipico di situazioni in cui si verifica una sovrappressione localizzata, non compensata da volumi di sfogo o da sistemi di scolmatore, che avrebbe potuto essere evitata mantenendo la separazione delle reti. ” (cfr. pag. 47).
8.4 Inoltre, alla pagina 20 dell’A.T.P., versato agli atti del presente giudizio dalla stessa parte ricorrente, il CTU, sub paragrafo 2.6, rubricato Opere necessarie per la rimozione delle cause di infiltrazione , afferma che: “ per quanto riguarda il Condominio è necessario uno studio approfondito sui sistemi di raccolta delle acque chiare, il loro convogliamento e il calcolo delle portate addotte in fogna consorziale. ”, anche mediante: “ video ispezione del tratto principale di raccolta delle acque chiare verso il pozzetto consorziale ”.
Accertamento tecnico che, tuttavia, non v’è prova che il Condominio ricorrente abbia mai effettuato.
8.5 Peraltro se è vero che la (esibita) “relazione tecnica preliminare” - redatta dal professionista (Ing. Bruschini) incaricato dal Condominio - prevede la costruzione ex novo di un impianto di smaltimento delle acque bianche condominiali tecnicamente adeguato, al verosimile fine di superare le cennate gravi criticità del sistema idraulico attuale, cionondimeno essa non è sufficiente per consentire l’ambito allaccio, necessitando a tal fine di una progettazione esecutiva dell’intervento, che dovrà essere predisposta sulla base del dato - pacifico - per il quale il punto d’innesto è rappresentato dal pozzetto della rete consortile collocato in corrispondenza dell’accesso all’edificio occupato dal Condominio ricorrente.
8.6 Osserva, pertanto, il Collegio che, allo stato attuale della procedura, ancora ferma alla fase della progettazione preliminare di un sistema condominiale di regimentazione e di smaltimento delle acque meteoriche conforme alla prescrizioni di settore, e a fronte, invece, del sistema idrico attualmente in uso di per sé – a prescindere, cioè, dal negato allaccio all’impianto consortile – illegittimo sotto il profilo igienico-sanitario ed urbanistico, oltre che foriero di allagamenti, non vi sono i presupposti necessari per consentire il medesimo allaccio, il quale postula un sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche condominiali tecnicamente adeguato e sicuro sotto il profilo della tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della corretta gestione del territorio.
8.7 Il che consente, altresì, al Collegio di affermare la infondatezza del secondo mezzo di gravame articolato dal Condominio ricorrente, stante il chiaro tenore della sentenza n. 11329/2023, a mente della quale: “ il relativo procedimento è di natura vincolata, nel senso che – ove sussistano i requisiti tecnici di idoneità dell’impianto ed una volta accertata la natura della fonte dalla quale provengono gli scarichi, ossia domestici, industriali e così via – l’Amministrazione proprietaria del collettore è tenuta a consentire l’allaccio (potendo opporre all’accoglimento dell’istanza solo fattori ed elementi di natura tecnica o attinenti ai requisiti di smaltimento delle acque a monte, secondo le prescrizioni applicabili del TUA o delle previsioni regionali o del relativo regolamento locale che ne costituisce applicazione) ”; invero, nella specie, quel che difetta è proprio un sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane regolare, non potendosi ammettere che nel collettore consortile defluiscano anche acque reflue, con evidente inammissibile sovraccarico delle relative condutture e connessi rischi, più che concreti, per la funzionalità delle stesse nonché per la sicurezza dell’ambiente marino e della collettività.
9. Radicalmente inammissibile per genericità ed inconcludenza, ex art. 40 c.p.a., è, invece, l’ultima serie di censure, solo genericamente enunciate dalla parte ricorrente, senza, cioè, che quest’ultima abbia chiarito in quali specifici vizi della deliberazione gravata si traducano.
Soccorre, al riguardo, il consolidato e condiviso insegnamento della giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di precisare i seguenti concetti in tema di specificità dei motivi di gravame: “ i) i motivi di ricorso devono essere “specifici”, ai sensi dell'art. 40 del c.p.a., non potendo la parte ricorrente addurre censure assolutamente generiche, fidando in una sorta di inammissibile intervento correttivo del giudice (o del consulente tecnico d'ufficio), che sarebbe così chiamato ad una sostanziale integrazione delle lacune difensive, integrazione che si porrebbe però in contrasto con la necessaria terzietà dell'organo giudicante e con il principio della parità delle parti nel processo; ii) è quindi necessario che il ricorrente, ai fini della ammissibilità del ricorso, adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati; iii) al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice amministrativo. ” (così Consiglio di Stato, Sezione IV, 28/6/2022, n. 5368).
10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda di annullamento spiegata con il ricorso è infondata e va respinta.
11. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA LA, Presidente
NZ AR, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ AR | LA LA |
IL SEGRETARIO