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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/02/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 352/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Verbale di udienza del 20 febbraio 2024 R.G.352/2023
Oggi 20 febbraio 2024 alle ore 12.15 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna per l'opponente è comparso l'avv. Antonio Mastino il quale conclude in conformità all'atto introduttivo del giudizio e chiede che il Giudice pronunci sentenza ex art.281 sexies, con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti. Per la società convenuta è comparso l'avv. Giuseppe Casu in sostituzione dell'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino il quale conferma le conclusioni come in atti e chiede che il giudice tenga la causa in decisione con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il giudice dato atto tiene la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. e aggiorna l'udienza alle ore 14.30 per la pronuncia della sentenza ex art.281sexies c.p.c.
Il Giudice
Alle ore 14.30, assenti i procuratori delle parti, pronuncia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 352/2023 di R.G. promossa da
, C.F. , titolare della omonima ditta di Parte_1 C.F._1 Org_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari nella Via Tuveri n° 22, presso lo studio dell' Avv. Antonio Mastino, cod. fisc. Che lo rappresnta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Ricorrente
Contro
(C.F. - P.I. ) con sede legale in Roma - Viale Controparte_1 P.IVA_1
Regina Margherita 125, in persona del Legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, (già prodotta nel fascicolo monitorio e qui prodotta quale Doc. n. 1) dall'Avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino (C.F. d elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in Via Correggio 43, Milano convenuta
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
pagina 2 di 5 decide:
Dichiara l'intervenuta prescrizione delle somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a Parte_2
favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.235,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023 l'attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la convenuta indicata in epigrafe, chiedendo che il Tribunale volesse così giudicare: “Voglia il Tribunale, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, ed in caso di mancata conciliazione, Assolvere l'opponente da ogni avversa domanda e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2/2023, R.G. n. 1399/22, emesso dal Tribunale di Nuoro nei confronti di
- Con vittoria di spese, competenze, onorari del giudizio.”. Parte_1
L'attore ha sostenuto che su ricorso della , il Tribunale Ordinario di Nuoro, nella CP_3
persona del Dott. Salvatore Falzoi, ha emesso Decreto Ingiuntivo n. 2/2023, R.G. n. 1399/22, con il quale ingiungeva a di pagare, nei confronti della l'importo di € Parte_1 CP_3
8.167,99, oltre gli interessi legali, oltre le spese della procedura quantificate in € 712,50 complessivi, oltre spese generali 15%, Iva 22% e CPA 4%. Il citato decreto veniva notificato all'odierno attore in data 17.1.2023 e la pretesa risarcitoria è relativa alla fattura n.
913095100700317 del 10.02.2019. La parte intimata ha proposto formale opposizione avverso il su citato decreto rilevando che la fattura n. 913095100700317 del 10.02.2019, mai notificata all'odierno istante, risulta prescritta. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, infatti, con delibera n. 97/2018/ R/com, ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di
Bilancio del 2018 (L.205/2017) sancendo la prescrizione delle bollette dell'energia elettrica nel termine di due anni.
La società convenuta si è costituita in giudizio chiedendo che il Tribunale volesse così giudicare:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
pagina 3 di 5 concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2/2023 del 4 gennaio 2023, R.G. n.
1399/2022, emesso dal Tribunale di Nuoro per l'importo di € 2.200,40, in ragione di tutte le difese esposte in atti;
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 2.200,40, oltre interessi dalla scadenza delle Controparte_1
singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
La convenuta opposta ha eccepito in primis la inammissibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione. Nel merito ha riconosciuto la prescrizione parziale del credito ingiunto per euro 5.967,59 e alla luce di questo la somma non prescritta da versare alla società opposta ammonta al minor importo portato dal capitale in decreto pari ad euro 2.200,40. Pertanto, la società opposta chiede al Tribunale adito di voler confermare il decreto ingiuntivo per il suddetto minor importo.
La causa e istruita con produzione di documenti ed è stata decisa sulle conclusioni sopra trascritte.
*****
La domanda merita accoglimento per i motivi di cui appresso.
Si esamina la questione relativa alla prescrizione: il legislatore, con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però
l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico. Veniva inoltre introdotta, nella versione iniziale, il limite della “causa cliente” (art. 1, comma 5) che, disapplicando le disposizioni di cui al comma 4, non impediva la prescrizione del diritto al corrispettivo, ma evitava semplicemente la riduzione del termine. Si assisteva quindi ad una situazione in cui il termine di prescrizione da quinquennale era divenuto biennale, salvo poi poter tornare nuovamente quinquennale a seconda della condotta tenuta dall'utente (in proposito, non si comprende per quale ragione il legislatore, in ragione della peculiarità del mercato delle utilities,
pagina 4 di 5
anziché introdurre un'eccezione ancorata alla “responsabilità accertata dell'utente” - salvo poi tornare sui propri passi - non abbia introdotto una causa di sospensione svincolata dal dolo del debitore).A decorrere dal 1° gennaio 2020 la parte della norma che consentiva di dar rilevanza alla responsabilità dell'utente è stata abrogata (art. 1, comma 295, L. 27 dicembre 2019, n. 160) con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, attualmente non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie: la prescrizione è stata riconosciuta dal Servizio Elettrico Nazionale ma solo per un importo di euro 5.967,59. Si osserva invece che deve intendersi prescritto l'intero importo riportato nel decreto ingiuntivo in quanto le fatture poste a fondamento dello stesso fanno riferimento ai consumi antecedenti al 10.2.2019 e per le stesse non sono stati prodotti in giudizio atti interruttivi della prescrizione nel biennio successivo, né tale può considerarsi l'introduzione del procedimento monitorio avvenuto nel 2023.
Pertanto l'intero importo deve intendersi prescritto essendo decorso il termine prescrizionale biennale previsto dalla legge senza validi atti interruttivi.
Sulla base di quanto appena esposto la domanda attorea deve considerarsi accolta e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria
Così deciso in Nuoro, addì 20 febbraio 2024
IL GIUDICE
Dr.ssa Nina Pinna
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TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Verbale di udienza del 20 febbraio 2024 R.G.352/2023
Oggi 20 febbraio 2024 alle ore 12.15 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna per l'opponente è comparso l'avv. Antonio Mastino il quale conclude in conformità all'atto introduttivo del giudizio e chiede che il Giudice pronunci sentenza ex art.281 sexies, con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti. Per la società convenuta è comparso l'avv. Giuseppe Casu in sostituzione dell'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino il quale conferma le conclusioni come in atti e chiede che il giudice tenga la causa in decisione con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il giudice dato atto tiene la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. e aggiorna l'udienza alle ore 14.30 per la pronuncia della sentenza ex art.281sexies c.p.c.
Il Giudice
Alle ore 14.30, assenti i procuratori delle parti, pronuncia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 352/2023 di R.G. promossa da
, C.F. , titolare della omonima ditta di Parte_1 C.F._1 Org_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari nella Via Tuveri n° 22, presso lo studio dell' Avv. Antonio Mastino, cod. fisc. Che lo rappresnta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Ricorrente
Contro
(C.F. - P.I. ) con sede legale in Roma - Viale Controparte_1 P.IVA_1
Regina Margherita 125, in persona del Legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, (già prodotta nel fascicolo monitorio e qui prodotta quale Doc. n. 1) dall'Avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino (C.F. d elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in Via Correggio 43, Milano convenuta
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
pagina 2 di 5 decide:
Dichiara l'intervenuta prescrizione delle somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a Parte_2
favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.235,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023 l'attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la convenuta indicata in epigrafe, chiedendo che il Tribunale volesse così giudicare: “Voglia il Tribunale, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, ed in caso di mancata conciliazione, Assolvere l'opponente da ogni avversa domanda e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2/2023, R.G. n. 1399/22, emesso dal Tribunale di Nuoro nei confronti di
- Con vittoria di spese, competenze, onorari del giudizio.”. Parte_1
L'attore ha sostenuto che su ricorso della , il Tribunale Ordinario di Nuoro, nella CP_3
persona del Dott. Salvatore Falzoi, ha emesso Decreto Ingiuntivo n. 2/2023, R.G. n. 1399/22, con il quale ingiungeva a di pagare, nei confronti della l'importo di € Parte_1 CP_3
8.167,99, oltre gli interessi legali, oltre le spese della procedura quantificate in € 712,50 complessivi, oltre spese generali 15%, Iva 22% e CPA 4%. Il citato decreto veniva notificato all'odierno attore in data 17.1.2023 e la pretesa risarcitoria è relativa alla fattura n.
913095100700317 del 10.02.2019. La parte intimata ha proposto formale opposizione avverso il su citato decreto rilevando che la fattura n. 913095100700317 del 10.02.2019, mai notificata all'odierno istante, risulta prescritta. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, infatti, con delibera n. 97/2018/ R/com, ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di
Bilancio del 2018 (L.205/2017) sancendo la prescrizione delle bollette dell'energia elettrica nel termine di due anni.
La società convenuta si è costituita in giudizio chiedendo che il Tribunale volesse così giudicare:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
pagina 3 di 5 concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2/2023 del 4 gennaio 2023, R.G. n.
1399/2022, emesso dal Tribunale di Nuoro per l'importo di € 2.200,40, in ragione di tutte le difese esposte in atti;
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 2.200,40, oltre interessi dalla scadenza delle Controparte_1
singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
La convenuta opposta ha eccepito in primis la inammissibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione. Nel merito ha riconosciuto la prescrizione parziale del credito ingiunto per euro 5.967,59 e alla luce di questo la somma non prescritta da versare alla società opposta ammonta al minor importo portato dal capitale in decreto pari ad euro 2.200,40. Pertanto, la società opposta chiede al Tribunale adito di voler confermare il decreto ingiuntivo per il suddetto minor importo.
La causa e istruita con produzione di documenti ed è stata decisa sulle conclusioni sopra trascritte.
*****
La domanda merita accoglimento per i motivi di cui appresso.
Si esamina la questione relativa alla prescrizione: il legislatore, con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però
l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per settore idrico. Veniva inoltre introdotta, nella versione iniziale, il limite della “causa cliente” (art. 1, comma 5) che, disapplicando le disposizioni di cui al comma 4, non impediva la prescrizione del diritto al corrispettivo, ma evitava semplicemente la riduzione del termine. Si assisteva quindi ad una situazione in cui il termine di prescrizione da quinquennale era divenuto biennale, salvo poi poter tornare nuovamente quinquennale a seconda della condotta tenuta dall'utente (in proposito, non si comprende per quale ragione il legislatore, in ragione della peculiarità del mercato delle utilities,
pagina 4 di 5
anziché introdurre un'eccezione ancorata alla “responsabilità accertata dell'utente” - salvo poi tornare sui propri passi - non abbia introdotto una causa di sospensione svincolata dal dolo del debitore).A decorrere dal 1° gennaio 2020 la parte della norma che consentiva di dar rilevanza alla responsabilità dell'utente è stata abrogata (art. 1, comma 295, L. 27 dicembre 2019, n. 160) con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, attualmente non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie: la prescrizione è stata riconosciuta dal Servizio Elettrico Nazionale ma solo per un importo di euro 5.967,59. Si osserva invece che deve intendersi prescritto l'intero importo riportato nel decreto ingiuntivo in quanto le fatture poste a fondamento dello stesso fanno riferimento ai consumi antecedenti al 10.2.2019 e per le stesse non sono stati prodotti in giudizio atti interruttivi della prescrizione nel biennio successivo, né tale può considerarsi l'introduzione del procedimento monitorio avvenuto nel 2023.
Pertanto l'intero importo deve intendersi prescritto essendo decorso il termine prescrizionale biennale previsto dalla legge senza validi atti interruttivi.
Sulla base di quanto appena esposto la domanda attorea deve considerarsi accolta e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria
Così deciso in Nuoro, addì 20 febbraio 2024
IL GIUDICE
Dr.ssa Nina Pinna
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