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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/11/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dott.ssa Eleonora Pappalettere - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1054/2025 e promosso da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, il suo procuratore speciale in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Giulio Giulini Richard e domiciliata presso il suo studio - per procura in atti;
- parte reclamante -
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni FILIPPINI e domiciliata presso il suo CP_2 studio - per procura in atti
- parte reclamata –
e con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;
Oggetto: Opposizione alla sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 8 Per parte reclamante: “Voglia l'Ill.ma Corte Adita, ogni diversa e contraria istanza disattesa, in via preliminare - disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 289/2025 di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 14.07.2025, pubblicata il giorno 16.07.2025, comunicata in data 21.07.2025, emessa dal Tribunale di Torino, VI Sezione
Civile, nella procedura n. 277/2025 a carico della signora , qui reclamata, per i CP_2 motivi esposti in narrativa, ordinando la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per la discussione nel merito;
nel merito - accogliere il presente reclamo per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, - revocare, dichiarare nulla e/o annullare l'impugnata sentenza n.
289/2025 di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 14.07.2025, pubblicata il giorno 16.07.2025, comunicata in data 21.07.2025, emessa dal Tribunale di Torino,
VI Sezione Civile, nella procedura n. 277/2025 a carico della signora , per tutti i CP_2 motivi formulati e meglio esposti in narrativa”.
Per parte reclamata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, - accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente reclamo, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per la palese genericità ed infondatezza delle argomentazioni addotte e, in ogni caso, per l'assenza dei gravi e fondati motivi richiesti;
- rigettare con ogni statuizione il reclamo per cui si discute e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 289/2025 di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 14.07.2025, pubblicata il giorno
16.07.2025, comunicata in data 21.07.2025 emessa dal Tribunale di Torino, VI Sezione Civile, nella procedura n. 277/2025 a carico della IG.ra . Con vittoria di diritti ed onorari CP_2 del presente reclamo, di cui si richiede la distrazione ex art. 93 C.p.c. a favore dello scrivente difensore”.
Per la Procura Generale: “Chiede il rigetto dell'appello proposto dal ricorrente”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente reclamo è stato interposto da avverso la sentenza n. 289/2025 Controparte_1 di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, emessa dal Tribunale di
Torino in data 14.07.2025 (pubblicata il 16.07.2025 e comunicata il 21.07.2025) nell'ambito della procedura n. 277/2025, promossa dalla IG.ra e incardinata per la ristrutturazione CP_2 dei suoi debiti.
Il credito vantato da deriva da due distinti contratti di mutuo con ipoteca Controparte_1
(rispettivamente del 28.12.2004 per l'importo di Euro 130.000,00 relativo all'acquisto dell'immobile sito in Torino, Via Conte di Roccavione n. 2, intestato alla sola sig. e del CP_2
25.01.2008 per l'importo di Euro 85.000,00 relativo all'acquisto dell'immobile sito in Torino, Corso
Vigevano n. 4/C, censito uso negozio, intestato ad entrambi i coniugi) stipulati originariamente pagina 2 di 8 con dalla IG.ra in solido con l'ex marito IG. Controparte_3 CP_2 CP_4
. Tali crediti sono stati ceduti a nell'ambito di un'operazione di
[...] Controparte_1 cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, con cessione pro-soluto efficace dal
01.10.2019. I signori E si erano resi morosi nel pagamento di Controparte_4 CP_2 diverse rate dei mutui di cui sopra, per cui la aveva comunicato loro la decadenza dal CP_3 beneficio del termine e la risoluzione dei predetti contratti e, in seguito, era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 118/2015 promossa innanzi al Tribunale di Torino dal
“ contro i medesimi e , Parte_2 Controparte_4 CP_2 avente ad oggetto i beni immobili in piena proprietà degli stessi, per la quota di ½ ciascuno, siti nel Comune di Torino, - oggetto della seconda iscrizione ipotecaria - domandando di partecipare in via privilegiata ipotecaria alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita del compendio staggito e tuttavia ricavando un riparto non satisfattivo. Inoltre, aveva Controparte_1 incardinato una procedura esecutiva mobiliare (pignoramento presso il datore di lavoro della signora per la quale otteneva l'assegnazione di un quinto della retribuzione netta mensile CP_2 della debitrice (retribuzione pari a circa € 1.270,00 netti mensili), fino alla concorrenza di €
77.973,45 (oltre spese), con ordinanza di assegnazione del 13.01.2023.
La signora , non riuscendo a far fronte ai propri debiti, aveva proposto il ricorso per CP_2 la Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore in data 28.01.2025. Il Piano prevedeva la destinazione ai creditori della somma complessiva di € 55.488,00, di cui € 50.000,00 provenienti da finanza esterna fornita da tramite assegno circolare entro gg. trenta dalla data Parte_3 di omologa del piano. Con tale somma si proponeva il pagamento integrale delle spese di procedura (€ 9.570,12) e il pagamento del residuo, pari a € 45.917,88, in favore del creditore ipotecario Controparte_1
il cui credito complessivo ammontava a € 183.513,10 al 05.08.2025, si era
[...] opposta all'omologazione del piano, eccependo che l'attribuzione di € 45.917,88 falcidiava gravemente la pretesa creditoria e che tale somma era inferiore alla proposta di saldo e stralcio di
€ 50.000,00 avanzata dalla debitrice nel 2024 e rifiutata. La società opponente sosteneva che agendo esecutivamente, sia sull'immobile oggetto di ipoteca, il cui valore oscillava tra € 72.800,00
e € 91.000,00, sia continuando con il pignoramento mobiliare e includendo la quota del fondo pensionistico, avrebbe potuto ricavare una somma molto superiore a quella proposta nel Piano.
L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) replicava alle osservazioni, confermando la valutazione positiva di fattibilità della proposta.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza reclamata n. 289/2025, ha omologato il Piano, ritenendolo attendibile e ragionevolmente attuabile con convenienza per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Il Tribunale ha osservato che non vi è evidenza che il realizzo per la creditrice possa essere maggiore nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, anche tenuto conto delle spese di procedura in prededuzione. Infatti, il Tribunale ha rilevato che, come indicato dall'OCC
pagina 3 di 8 nella propria relazione, l'immobile di proprietà della debitrice di mq. 105, Via Conte di Roccavione
n. 2 ha un valore che oscilla tra un minimo di euro 70.000,00 ed un massimo di euro 110.000,00 ma, risalendo agli anni '50/'60 necessita di opere di manutenzione ed ha irregolarità edilizie per cui il valore dello stesso difficilmente può attestarsi oltre euro 70.000,00; considerando che nell'ambito della procedura esecutiva lo stesso immobile verrebbe venduto con abbattimento del
25%, il suo valore andrebbe stimato in euro 52.500,00 circa, da cui occorrerebbe detrarre le spese di procedura;
considerando che al creditore ipotecario verrebbe messa a CP_1 disposizione la somma di euro 45.917,88 circa, al netto delle spese di procedura in unica soluzione entro 90 giorni dall'approvazione del piano, il Tribunale lo ha ritenuto senz'altro più conveniente rispetto ad una procedura esecutiva.
Per quanto concerne il piano di accumulo pensionistico di euro 20.103,77 alla data del
31/12/2022, il Tribunale ha osservato che la ricorrente ha ritenuto di non metterlo a disposizione della procedura, nemmeno in parte, preferendo invece la messa a disposizione di finanza esterna per complessivi euro 50.000,00; in ogni caso si tratterebbe di somma non integralmente fruibile in quanto, trattandosi di TFR, potrebbe essere acquisibile solamente in parte, nella misura minima di legge, dedotta la tassazione a cui sarebbe soggetta, potendo la ricorrente acquisire la piena disponibilità della somma del piano di accumulo solo al raggiungimento dell'età pensionabile.
Per le motivazioni sopra brevemente richiamate, il Tribunale ha omologato il Piano di
Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalla sig.ra disponendo la CP_2 chiusura della procedura ex art. 70, co. 7 C.C.I.I.
2. ha proposto reclamo (ex artt. 51, e 70, comma 8, D.Lgs. n. 14/2019), Controparte_1 lamentando la violazione dei presupposti di legge laddove il Tribunale ha ritenuto la proposta economicamente conveniente per il creditore rispetto ad altra procedura Controparte_1 esecutiva. In via preliminare, la Reclamante chiede la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 52, comma 3, C.C.I.I., adducendo il fumus boni iuris derivante dalla non convenienza del piano (rispetto alle azioni esecutive già avviate, come il pignoramento mobiliare dello stipendio e la possibilità di vendere l'immobile ipotecato) e il periculum in mora derivante dal pregiudizio dovuto all'esecuzione del piano e dall'impossibilità di azionare esecutivamente il credito. Nel merito, la Reclamante conclude per l'accoglimento del reclamo, la revoca, la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento della sentenza di omologazione.
Più nel dettaglio, contesta la convenienza economica del piano, sottolineando Controparte_1 che la somma offerta di € 45.917,88 è gravemente falcidiata, essendo pari a circa un quarto del credito vantato (€ 183.513,10) e allegando l'esistenza di percorsi esecutivi alternativi più vantaggiosi:
- quanto alla Procedura Esecutiva Immobiliare la reclamante rileva che l'immobile di proprietà esclusiva della signora (sito in Via Roccavione n. 2) ha un valore CP_2
pagina 4 di 8 OMI indicativo tra € 70.000,00 e € 110.000,00, una valutazione più aggiornata lo colloca tra € 72.800,00 e € 91.000,00 e, da una eventuale vendita, anche dedotte le spese in prededuzione, si potrebbe ricavare un importo ben superiore a quello proposto dalla debitrice;
inoltre, nel 2024 aveva già rifiutato una proposta transattiva a saldo e CP_1 stralcio di Euro 50.000,00 perché ritenuta insufficiente;
- quanto alla Procedura Esecutiva Mobiliare (Pignoramento presso Terzi) la reclamante ribadisce di aver già intrapreso una procedura di pignoramento presso terzi (R.G.E. n.
10325/2022) nell'ambito della quale le è stato assegnato un quinto della retribuzione netta mensile della debitrice, fino a concorrenza del credito di € 77.973,45, cosa che garantisce incassi cospicui, stimati a circa € 4.500,00 annui.
- quanto al Fondo Pensione (TFR) evidenzia la quota di spettanza pignorata ex lege CP_1 del fondo pensionistico della debitrice (saldo di Euro 20.103,77 al 31.12.2022), che potrebbe essere versata alla creditrice al momento dell'erogazione del fondo, sarebbe parimenti una soluzione preferibile al piano di ristrutturazione.
In conclusione, ritiene che, sommando gli incassi futuri derivanti dalle suddette procedure CP_1 esecutive (immobiliare, mobiliare più fondo pensione), si riuscirebbe a recuperare una somma molto vicina, se non la totalità, del credito vantato, rendendo il piano omologato non conveniente
3. Con comparsa del 17.10.2025 si è costituita in giudizio la IG.ra , contestando CP_2 integralmente i motivi del reclamo e sostenendo che la proposta è congrua poiché eventuali azioni esecutive sull'immobile (prima casa) avrebbero un esito meno positivo, considerando i costi e le tempistiche lunghe della procedura. La valutazione di stima dell'immobile, come anche rilevato dal tribunale in primo grado, porterebbe a un valore di CTU probabile di € 55.000,00/60.000,00, dovuto alla vetustà dell'immobile (anni '50/'60), irregolarità edilizie da sanare, necessità di sostituzione della caldaia e spese condominiali arretrate. Sottraendo l'abbattimento del 25% in asta e le spese procedurali, il ricavato sarebbe certamente inferiore a quanto offerto (€ 45.917,88 netti). La reclamata ribadisce inoltre che la proposta di € 50.000,00 (saldo e stralcio) era stata respinta da nonostante il pronto realizzo e quanto invece al TFR, la Reclamata evidenzia CP_1 che la quota disponibile sia solo quella minima ex lege, essendo la somma piena acquisibile solo al raggiungimento dell'età pensionabile, come correttamente confermato dall'OCC.
Quanto alla meritevolezza della IG.ra di accedere al piano di ristrutturazione dei CP_2 debiti, esse riferisce di aver cercato di sostenere sino al Febbraio 2016 il pagamento della rata del mutuo quantificata nella misura di € 834,00 mensili senza il supporto/contributo dell'ex-marito
(separazione occorsa nell'anno 2010 presso il Tribunale di Torino) il quale neanche provvedeva al mantenimento dei figli - all'epoca minori – (e per i quali era tenuto al versamento di € 500,00 mensili mai versati); per cui la reclamata non può essere ritenuta colpevole dei mancati pagina 5 di 8 pagamenti del marito essendosi rivolta all'OCC per definire integralmente la propria posizione debitoria e riprendere serenamente la gestione familiare
La signora conclude pertanto per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, per il CP_2 rigetto del reclamo con la conseguente conferma della sentenza n. 289/2025.
4. In data 28.08.2025 è stata depositata nota della Procura Generale presso questa Corte di
Appello con cui, visti gli atti del procedimento, il Procuratore Generale osserva: “ritenuto che il piano di ristrutturazione proposto da , pur con l'alea che accompagna ogni previsione CP_2 di eventi futuri, sia attendibile e ragionevolmente attuabile con convenienza per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria” e conclude con la richiesta di rigetto del reclamo.
5. All'udienza del 28 ottobre 2025 la Corte, dopo la discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Come sopra delineato, il reclamo del creditore concerne esclusivamente il CP_1 requisito della convenienza economica del piano per esso creditore rispetto all'alternativa liquidatoria, mentre non sono in alcun modo contestati gli altri requisiti di ammissibilità di
[...]
alla procedura. CP_2
Ciò premesso, ritiene la Corte che le considerazioni del Tribunale sul punto debbano essere confermate.
Il Tribunale ha infatti compiutamente esaminato le contestazioni relative al valore dell'immobile di
Via Conte di Roccavione n. 2 e l'allegazione dell'odierna reclamante - secondo cui l'immobile avrebbe un valore superiore a 75 mila euro - non risulta supportata da alcun elemento di carattere tecnico-valutativo idoneo a smentire quanto richiamato dal primo giudice. Che si tratti di un immobile risalente agli anni '50/60 e che necessiti di interventi di manutenzione ed in sanatoria neppure parte reclamante lo contesta, di talchè le considerazioni del Tribunale circa il valore dello stesso (“il valore dello stesso difficilmente potrebbe attestarsi oltre euro 70.000”) e circa l'importo ricavabile dallo stesso all'esito di una procedura esecutiva (“considerando che nell'ambito della procedura esecutiva lo stesso verrebbe venduto con un abbattimento del 25% il valore potrebbe essere stimato in euro 52.500,00 circa, da cui occorrerebbe detrarre le spese di procedura - CTU, delegato, custode, pubblicità ecc.”) risultano del tutto valide ed ancorate a quella che è la realtà concreta.
A fronte di tale stima liquidatoria netta, dei tempi lunghi ed incerti della procedura esecutiva e delle relative spese anche prededucibili, la proposta del piano che mette a disposizione euro 50 mila di finanza esterna (in unica soluzione ed entro 90 giorni) e garantisce alla reclamante la somma di euro 45.917,88 seppure falcidiando il suo credito, non può dirsi in alcun modo non conveniente per CP_5
pagina 6 di 8 In questo contesto, anche le altre considerazioni di parte reclamante non risultano conferenti e non influiscono sulle valutazioni di cui sopra.
Quanto alla proposta transattiva - euro 50.000 a saldo e stralcio già rifiutata - la Corte osserva che la stessa si fondava su una proposta di acquisto pervenuta dell'immobile di via Roccavione n.
2, proposta pervenuta per euro 47 mila. Il che conferma (al ribasso) le considerazioni sul valore di mercato dell'immobile sopra riportate e, soprattutto, per quanto qui rileva, non risulta che vi siano state e che vi siano altre proposte migliorative che possano apportare al creditore odierno reclamante un soddisfacimento significativamente superiore a quello indicato nel piano oggetto di procedimento.
Quanto al piano di accumulo pensionistico (euro 20.103,77) e alla procedura di pignoramento del quinto dello stipendio, la Corte rileva che il primo (che la sig.ra ha ritenuto di non mettere CP_2
a disposizione, preferendo optare per l'apporto di finanza esterna) come osservato dal Tribunale e qui pacifico non consente una totale disponibilità dell'importo (acquisibile solo con il raggiungimento dell'età pensionabile) ma solo l'importo minimo di legge e previa tassazione e che il secondo consente, allo stato, piccoli incassi e un lunghissimo periodo di tempo: anche quest'ultime, dunque, non risultano risorse idonee a configurare una alternativa migliore al piano per CP_5
7. Il reclamo deve dunque essere respinto e ciò assorbe la richiesta formulata da parte reclamante ex art. 52 comma 3 C.C.I.I.
8. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, fase di studio, fase introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza della reclamante che deve essere condannata a rimborsarle alla parte reclamata costituita, con distrazione a favore dell'Avv. Giovanni Filippini ex art. 93 cpc.
9. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n.
1054/2025 così provvede:
Rigetta il reclamo e per l'effetto:
pagina 7 di 8 ND , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a CP_1
le spese del procedimento, che liquida in euro 3.473,00 oltre iva e cpa come per CP_2 legge e contributo forfettario nella misura del 15%, con distrazione a favore dell'Avv. Giovanni
Filippini ex art. 93 cpc;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
28.10.25.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dott.ssa Eleonora Pappalettere - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1054/2025 e promosso da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, il suo procuratore speciale in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Giulio Giulini Richard e domiciliata presso il suo studio - per procura in atti;
- parte reclamante -
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni FILIPPINI e domiciliata presso il suo CP_2 studio - per procura in atti
- parte reclamata –
e con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;
Oggetto: Opposizione alla sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 8 Per parte reclamante: “Voglia l'Ill.ma Corte Adita, ogni diversa e contraria istanza disattesa, in via preliminare - disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 289/2025 di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 14.07.2025, pubblicata il giorno 16.07.2025, comunicata in data 21.07.2025, emessa dal Tribunale di Torino, VI Sezione
Civile, nella procedura n. 277/2025 a carico della signora , qui reclamata, per i CP_2 motivi esposti in narrativa, ordinando la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per la discussione nel merito;
nel merito - accogliere il presente reclamo per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, - revocare, dichiarare nulla e/o annullare l'impugnata sentenza n.
289/2025 di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 14.07.2025, pubblicata il giorno 16.07.2025, comunicata in data 21.07.2025, emessa dal Tribunale di Torino,
VI Sezione Civile, nella procedura n. 277/2025 a carico della signora , per tutti i CP_2 motivi formulati e meglio esposti in narrativa”.
Per parte reclamata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, - accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente reclamo, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per la palese genericità ed infondatezza delle argomentazioni addotte e, in ogni caso, per l'assenza dei gravi e fondati motivi richiesti;
- rigettare con ogni statuizione il reclamo per cui si discute e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 289/2025 di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 14.07.2025, pubblicata il giorno
16.07.2025, comunicata in data 21.07.2025 emessa dal Tribunale di Torino, VI Sezione Civile, nella procedura n. 277/2025 a carico della IG.ra . Con vittoria di diritti ed onorari CP_2 del presente reclamo, di cui si richiede la distrazione ex art. 93 C.p.c. a favore dello scrivente difensore”.
Per la Procura Generale: “Chiede il rigetto dell'appello proposto dal ricorrente”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente reclamo è stato interposto da avverso la sentenza n. 289/2025 Controparte_1 di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, emessa dal Tribunale di
Torino in data 14.07.2025 (pubblicata il 16.07.2025 e comunicata il 21.07.2025) nell'ambito della procedura n. 277/2025, promossa dalla IG.ra e incardinata per la ristrutturazione CP_2 dei suoi debiti.
Il credito vantato da deriva da due distinti contratti di mutuo con ipoteca Controparte_1
(rispettivamente del 28.12.2004 per l'importo di Euro 130.000,00 relativo all'acquisto dell'immobile sito in Torino, Via Conte di Roccavione n. 2, intestato alla sola sig. e del CP_2
25.01.2008 per l'importo di Euro 85.000,00 relativo all'acquisto dell'immobile sito in Torino, Corso
Vigevano n. 4/C, censito uso negozio, intestato ad entrambi i coniugi) stipulati originariamente pagina 2 di 8 con dalla IG.ra in solido con l'ex marito IG. Controparte_3 CP_2 CP_4
. Tali crediti sono stati ceduti a nell'ambito di un'operazione di
[...] Controparte_1 cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, con cessione pro-soluto efficace dal
01.10.2019. I signori E si erano resi morosi nel pagamento di Controparte_4 CP_2 diverse rate dei mutui di cui sopra, per cui la aveva comunicato loro la decadenza dal CP_3 beneficio del termine e la risoluzione dei predetti contratti e, in seguito, era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 118/2015 promossa innanzi al Tribunale di Torino dal
“ contro i medesimi e , Parte_2 Controparte_4 CP_2 avente ad oggetto i beni immobili in piena proprietà degli stessi, per la quota di ½ ciascuno, siti nel Comune di Torino, - oggetto della seconda iscrizione ipotecaria - domandando di partecipare in via privilegiata ipotecaria alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita del compendio staggito e tuttavia ricavando un riparto non satisfattivo. Inoltre, aveva Controparte_1 incardinato una procedura esecutiva mobiliare (pignoramento presso il datore di lavoro della signora per la quale otteneva l'assegnazione di un quinto della retribuzione netta mensile CP_2 della debitrice (retribuzione pari a circa € 1.270,00 netti mensili), fino alla concorrenza di €
77.973,45 (oltre spese), con ordinanza di assegnazione del 13.01.2023.
La signora , non riuscendo a far fronte ai propri debiti, aveva proposto il ricorso per CP_2 la Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore in data 28.01.2025. Il Piano prevedeva la destinazione ai creditori della somma complessiva di € 55.488,00, di cui € 50.000,00 provenienti da finanza esterna fornita da tramite assegno circolare entro gg. trenta dalla data Parte_3 di omologa del piano. Con tale somma si proponeva il pagamento integrale delle spese di procedura (€ 9.570,12) e il pagamento del residuo, pari a € 45.917,88, in favore del creditore ipotecario Controparte_1
il cui credito complessivo ammontava a € 183.513,10 al 05.08.2025, si era
[...] opposta all'omologazione del piano, eccependo che l'attribuzione di € 45.917,88 falcidiava gravemente la pretesa creditoria e che tale somma era inferiore alla proposta di saldo e stralcio di
€ 50.000,00 avanzata dalla debitrice nel 2024 e rifiutata. La società opponente sosteneva che agendo esecutivamente, sia sull'immobile oggetto di ipoteca, il cui valore oscillava tra € 72.800,00
e € 91.000,00, sia continuando con il pignoramento mobiliare e includendo la quota del fondo pensionistico, avrebbe potuto ricavare una somma molto superiore a quella proposta nel Piano.
L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) replicava alle osservazioni, confermando la valutazione positiva di fattibilità della proposta.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza reclamata n. 289/2025, ha omologato il Piano, ritenendolo attendibile e ragionevolmente attuabile con convenienza per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Il Tribunale ha osservato che non vi è evidenza che il realizzo per la creditrice possa essere maggiore nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, anche tenuto conto delle spese di procedura in prededuzione. Infatti, il Tribunale ha rilevato che, come indicato dall'OCC
pagina 3 di 8 nella propria relazione, l'immobile di proprietà della debitrice di mq. 105, Via Conte di Roccavione
n. 2 ha un valore che oscilla tra un minimo di euro 70.000,00 ed un massimo di euro 110.000,00 ma, risalendo agli anni '50/'60 necessita di opere di manutenzione ed ha irregolarità edilizie per cui il valore dello stesso difficilmente può attestarsi oltre euro 70.000,00; considerando che nell'ambito della procedura esecutiva lo stesso immobile verrebbe venduto con abbattimento del
25%, il suo valore andrebbe stimato in euro 52.500,00 circa, da cui occorrerebbe detrarre le spese di procedura;
considerando che al creditore ipotecario verrebbe messa a CP_1 disposizione la somma di euro 45.917,88 circa, al netto delle spese di procedura in unica soluzione entro 90 giorni dall'approvazione del piano, il Tribunale lo ha ritenuto senz'altro più conveniente rispetto ad una procedura esecutiva.
Per quanto concerne il piano di accumulo pensionistico di euro 20.103,77 alla data del
31/12/2022, il Tribunale ha osservato che la ricorrente ha ritenuto di non metterlo a disposizione della procedura, nemmeno in parte, preferendo invece la messa a disposizione di finanza esterna per complessivi euro 50.000,00; in ogni caso si tratterebbe di somma non integralmente fruibile in quanto, trattandosi di TFR, potrebbe essere acquisibile solamente in parte, nella misura minima di legge, dedotta la tassazione a cui sarebbe soggetta, potendo la ricorrente acquisire la piena disponibilità della somma del piano di accumulo solo al raggiungimento dell'età pensionabile.
Per le motivazioni sopra brevemente richiamate, il Tribunale ha omologato il Piano di
Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalla sig.ra disponendo la CP_2 chiusura della procedura ex art. 70, co. 7 C.C.I.I.
2. ha proposto reclamo (ex artt. 51, e 70, comma 8, D.Lgs. n. 14/2019), Controparte_1 lamentando la violazione dei presupposti di legge laddove il Tribunale ha ritenuto la proposta economicamente conveniente per il creditore rispetto ad altra procedura Controparte_1 esecutiva. In via preliminare, la Reclamante chiede la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 52, comma 3, C.C.I.I., adducendo il fumus boni iuris derivante dalla non convenienza del piano (rispetto alle azioni esecutive già avviate, come il pignoramento mobiliare dello stipendio e la possibilità di vendere l'immobile ipotecato) e il periculum in mora derivante dal pregiudizio dovuto all'esecuzione del piano e dall'impossibilità di azionare esecutivamente il credito. Nel merito, la Reclamante conclude per l'accoglimento del reclamo, la revoca, la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento della sentenza di omologazione.
Più nel dettaglio, contesta la convenienza economica del piano, sottolineando Controparte_1 che la somma offerta di € 45.917,88 è gravemente falcidiata, essendo pari a circa un quarto del credito vantato (€ 183.513,10) e allegando l'esistenza di percorsi esecutivi alternativi più vantaggiosi:
- quanto alla Procedura Esecutiva Immobiliare la reclamante rileva che l'immobile di proprietà esclusiva della signora (sito in Via Roccavione n. 2) ha un valore CP_2
pagina 4 di 8 OMI indicativo tra € 70.000,00 e € 110.000,00, una valutazione più aggiornata lo colloca tra € 72.800,00 e € 91.000,00 e, da una eventuale vendita, anche dedotte le spese in prededuzione, si potrebbe ricavare un importo ben superiore a quello proposto dalla debitrice;
inoltre, nel 2024 aveva già rifiutato una proposta transattiva a saldo e CP_1 stralcio di Euro 50.000,00 perché ritenuta insufficiente;
- quanto alla Procedura Esecutiva Mobiliare (Pignoramento presso Terzi) la reclamante ribadisce di aver già intrapreso una procedura di pignoramento presso terzi (R.G.E. n.
10325/2022) nell'ambito della quale le è stato assegnato un quinto della retribuzione netta mensile della debitrice, fino a concorrenza del credito di € 77.973,45, cosa che garantisce incassi cospicui, stimati a circa € 4.500,00 annui.
- quanto al Fondo Pensione (TFR) evidenzia la quota di spettanza pignorata ex lege CP_1 del fondo pensionistico della debitrice (saldo di Euro 20.103,77 al 31.12.2022), che potrebbe essere versata alla creditrice al momento dell'erogazione del fondo, sarebbe parimenti una soluzione preferibile al piano di ristrutturazione.
In conclusione, ritiene che, sommando gli incassi futuri derivanti dalle suddette procedure CP_1 esecutive (immobiliare, mobiliare più fondo pensione), si riuscirebbe a recuperare una somma molto vicina, se non la totalità, del credito vantato, rendendo il piano omologato non conveniente
3. Con comparsa del 17.10.2025 si è costituita in giudizio la IG.ra , contestando CP_2 integralmente i motivi del reclamo e sostenendo che la proposta è congrua poiché eventuali azioni esecutive sull'immobile (prima casa) avrebbero un esito meno positivo, considerando i costi e le tempistiche lunghe della procedura. La valutazione di stima dell'immobile, come anche rilevato dal tribunale in primo grado, porterebbe a un valore di CTU probabile di € 55.000,00/60.000,00, dovuto alla vetustà dell'immobile (anni '50/'60), irregolarità edilizie da sanare, necessità di sostituzione della caldaia e spese condominiali arretrate. Sottraendo l'abbattimento del 25% in asta e le spese procedurali, il ricavato sarebbe certamente inferiore a quanto offerto (€ 45.917,88 netti). La reclamata ribadisce inoltre che la proposta di € 50.000,00 (saldo e stralcio) era stata respinta da nonostante il pronto realizzo e quanto invece al TFR, la Reclamata evidenzia CP_1 che la quota disponibile sia solo quella minima ex lege, essendo la somma piena acquisibile solo al raggiungimento dell'età pensionabile, come correttamente confermato dall'OCC.
Quanto alla meritevolezza della IG.ra di accedere al piano di ristrutturazione dei CP_2 debiti, esse riferisce di aver cercato di sostenere sino al Febbraio 2016 il pagamento della rata del mutuo quantificata nella misura di € 834,00 mensili senza il supporto/contributo dell'ex-marito
(separazione occorsa nell'anno 2010 presso il Tribunale di Torino) il quale neanche provvedeva al mantenimento dei figli - all'epoca minori – (e per i quali era tenuto al versamento di € 500,00 mensili mai versati); per cui la reclamata non può essere ritenuta colpevole dei mancati pagina 5 di 8 pagamenti del marito essendosi rivolta all'OCC per definire integralmente la propria posizione debitoria e riprendere serenamente la gestione familiare
La signora conclude pertanto per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, per il CP_2 rigetto del reclamo con la conseguente conferma della sentenza n. 289/2025.
4. In data 28.08.2025 è stata depositata nota della Procura Generale presso questa Corte di
Appello con cui, visti gli atti del procedimento, il Procuratore Generale osserva: “ritenuto che il piano di ristrutturazione proposto da , pur con l'alea che accompagna ogni previsione CP_2 di eventi futuri, sia attendibile e ragionevolmente attuabile con convenienza per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria” e conclude con la richiesta di rigetto del reclamo.
5. All'udienza del 28 ottobre 2025 la Corte, dopo la discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Come sopra delineato, il reclamo del creditore concerne esclusivamente il CP_1 requisito della convenienza economica del piano per esso creditore rispetto all'alternativa liquidatoria, mentre non sono in alcun modo contestati gli altri requisiti di ammissibilità di
[...]
alla procedura. CP_2
Ciò premesso, ritiene la Corte che le considerazioni del Tribunale sul punto debbano essere confermate.
Il Tribunale ha infatti compiutamente esaminato le contestazioni relative al valore dell'immobile di
Via Conte di Roccavione n. 2 e l'allegazione dell'odierna reclamante - secondo cui l'immobile avrebbe un valore superiore a 75 mila euro - non risulta supportata da alcun elemento di carattere tecnico-valutativo idoneo a smentire quanto richiamato dal primo giudice. Che si tratti di un immobile risalente agli anni '50/60 e che necessiti di interventi di manutenzione ed in sanatoria neppure parte reclamante lo contesta, di talchè le considerazioni del Tribunale circa il valore dello stesso (“il valore dello stesso difficilmente potrebbe attestarsi oltre euro 70.000”) e circa l'importo ricavabile dallo stesso all'esito di una procedura esecutiva (“considerando che nell'ambito della procedura esecutiva lo stesso verrebbe venduto con un abbattimento del 25% il valore potrebbe essere stimato in euro 52.500,00 circa, da cui occorrerebbe detrarre le spese di procedura - CTU, delegato, custode, pubblicità ecc.”) risultano del tutto valide ed ancorate a quella che è la realtà concreta.
A fronte di tale stima liquidatoria netta, dei tempi lunghi ed incerti della procedura esecutiva e delle relative spese anche prededucibili, la proposta del piano che mette a disposizione euro 50 mila di finanza esterna (in unica soluzione ed entro 90 giorni) e garantisce alla reclamante la somma di euro 45.917,88 seppure falcidiando il suo credito, non può dirsi in alcun modo non conveniente per CP_5
pagina 6 di 8 In questo contesto, anche le altre considerazioni di parte reclamante non risultano conferenti e non influiscono sulle valutazioni di cui sopra.
Quanto alla proposta transattiva - euro 50.000 a saldo e stralcio già rifiutata - la Corte osserva che la stessa si fondava su una proposta di acquisto pervenuta dell'immobile di via Roccavione n.
2, proposta pervenuta per euro 47 mila. Il che conferma (al ribasso) le considerazioni sul valore di mercato dell'immobile sopra riportate e, soprattutto, per quanto qui rileva, non risulta che vi siano state e che vi siano altre proposte migliorative che possano apportare al creditore odierno reclamante un soddisfacimento significativamente superiore a quello indicato nel piano oggetto di procedimento.
Quanto al piano di accumulo pensionistico (euro 20.103,77) e alla procedura di pignoramento del quinto dello stipendio, la Corte rileva che il primo (che la sig.ra ha ritenuto di non mettere CP_2
a disposizione, preferendo optare per l'apporto di finanza esterna) come osservato dal Tribunale e qui pacifico non consente una totale disponibilità dell'importo (acquisibile solo con il raggiungimento dell'età pensionabile) ma solo l'importo minimo di legge e previa tassazione e che il secondo consente, allo stato, piccoli incassi e un lunghissimo periodo di tempo: anche quest'ultime, dunque, non risultano risorse idonee a configurare una alternativa migliore al piano per CP_5
7. Il reclamo deve dunque essere respinto e ciò assorbe la richiesta formulata da parte reclamante ex art. 52 comma 3 C.C.I.I.
8. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, fase di studio, fase introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza della reclamante che deve essere condannata a rimborsarle alla parte reclamata costituita, con distrazione a favore dell'Avv. Giovanni Filippini ex art. 93 cpc.
9. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n.
1054/2025 così provvede:
Rigetta il reclamo e per l'effetto:
pagina 7 di 8 ND , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a CP_1
le spese del procedimento, che liquida in euro 3.473,00 oltre iva e cpa come per CP_2 legge e contributo forfettario nella misura del 15%, con distrazione a favore dell'Avv. Giovanni
Filippini ex art. 93 cpc;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
28.10.25.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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