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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 07 febbraio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3091/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Roccella Parte_1 C.F._1
Jonica, alla via XXV Aprile n. 13, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio CHIEFARI che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri, alla via Margherita di CP_1
Savoia n. 54, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 08.02.2022 per atto del notaio da Catanzaro, rep. 47098, dall'avv. to Antonio D'AGOSTINO Persona_1
pec: Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: indennità infortunio sul lavoro ex art. 13 d.lgs. 38/2000
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2021, , dipendente della signora Parte_1
con mansioni di badante, giusta denuncia di rapporto di lavoro Parte_2
domestico, ha esposto che in data 26.02.2020, alle ore 10.30 circa, si trovava presso l'abitazione della sua datrice di lavoro, sita in San Luca, alla via Cavour n. 13 e mentre era
Pag. 1 a 6 intento a svolgere le mansioni di badante è scivolato sulle scale, cadendo a terra ed impattando con la parte destra del corpo;
che è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Locri, ove gli è stato diagnosticato “trauma contusivo spalla e collo piede dx”; che ha provveduto, ai sensi dell'art. 131 e seguenti del D.P.R. n. 1124/1965 e degli artt. 13 e seguenti del D.lgs. n. 38/2000, a denunciare l'infortunio all' ; che con nota del 27.5.2020 n. CP_1
515452763 l'Istituto ha comunicato l'esito della visita medica e ha riconosciuto il nesso causale tra l'evento e il fatto infortunio, nonché ha liquidato l'invalidità temporanea assoluta, ma non ha riconosciuto la menomazione dell'integrità psicofisica;
che ha contestato la predetta valutazione allegando certificato medico-legale, con una valutazione del danno biologico pari al 9%; che è affetto da: “tendinopatia calcifica del tendine peroneo astralgico
( eco accertata), infiammazione del tendine peroneo astralgico ( eco accertata), marcata limitazione funzionale dei movimenti del braccio sulla spalla dx, marcata limitazione funzionale dei movimenti del piede sulla gamba desta”, di cui ai codici n. 224,227 e 293 della
Tabella del D.M. 12.07.2000; che ha promosso opposizione ex art. 104 del T.U.; che l'opposizione è stata rigettata con comunicazione del 04.03.2021; che ha diritto al riconoscimento del danno biologico nella misura del 9%. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:”1) ) l'accertamento giudiziale dell'infortunio sul lavoro occorsogli nella circostanza descritta in ricorso, e conseguentemente della sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra l'evento infortunistico e le patologie riscontrate e denunciate, con conseguente diritto a percepire adeguato indennizzo per danno biologico, verificando quanto sopra enunciato con accertamento peritale medico-legale che sin da ora si chieda venga disposto;
2) conseguentemente che venga dichiarato il di lui diritto a percepire il prescritto indennizzo per danno biologico, ovvero la rendita rapportata al grado di lesione dell'Integrità psico fisica della persona accertando e quantificabile nella misura del 9% di
Danno Biologico ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall'Istituto
Assicuratore in sede di vertenza amministrativa;
3) la condanna dell' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, a corrispondere al ricorrente
l'indennizzo richiesto, nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da
Pag. 2 a 6 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) con sentenza esecutiva come per legge".
Ritualmente instaurato il contraddittorio, in data 09.07.2022, si è costituito l' e CP_1
ha eccepito l'infondatezza della domanda, l'omesso assolvimento dell'onere della prova e ha dedotto la correttezza dell'operato dell' che ha riconosciuto un periodo di inabilità CP_2
temporanea pari a 92 giorni, escludendo però la sussistenza di menomazioni permanenti all'integrità psicofisica. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo
Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare le avverse domande in quanto integralmente e radicalmente infondate in fatto e in diritto".
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale, e dopo che con nomina dapprima del dott. che ha accettato l'incarico e che è stato sostituito, a seguito del Persona_2
decesso intervenuto in data 13.12.2023, dapprima con la nomina del Dott. , il Persona_3
quale non ha accettato l'incarico; conseguentemente è stato nominato il CTU dott. Per_4
anch'egli successivamente sostituito, per le medesime ragioni, con la nomina del CTU
[...]
il quale, ritualmente assunto il suo officio, ha depositato il proprio Persona_5
elaborato in data 05.12.2024.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Il ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento del danno biologico per l'infortunio sul lavoro subito, quantificato nella misura del 9%.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Va posto in premessa che si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
È opportuno a tal fine riportare la disciplina applicabile al caso di specie, ovvero l'art. 13 del d.lgs. n. 38/00, che al comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo CP_1
della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
Pag. 3 a 6 l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Quanto all'onere della prova, in materia di cause per rendita o indennizzo da inabilità professionale il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso.
Il ricorrente produce documentazione sanitaria, ed in particolare: referto rilasciato dal pronto soccorso di Locri del 26.02.2020, referti eco spalla destra e collo piede destro del
15.05.2020.
L' non ha contestato la verificazione dell'infortunio sul lavoro, anzi ha CP_1
individuato il nesso di causalità tra l'infortunio occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'insorgenza delle lesioni lamentate ma, sebbene abbia attribuito 92 giorni di inabilità temporanea, non ha riconosciuto la sussistenza di menomazioni permanenti all'integrità psicofisica.
In merito agli accertamenti tecnici il CTU ha accertato: “(…) che le lesioni riscontrate nell'immediatezza dell'evento lesivo (trauma contusivo spalla e distorsivo caviglia destra), hanno avuto, come solitamente avviene in questi casi, carattere di temporaneità in quanto si
Pag. 4 a 6 sono risolte completamente dopo adeguato periodo di riposo e cure mediche, non sussistendo, allo stato, alcuna menomazione o danno biologico permanente accertato. Per quanto riguarda la menomazione della spalla destra, questa è subito risultata di lieve entità tanto da non essere per nulla oggetto di attenzione dello specialista ortopedico, in sede di consulenza al Pronto soccorso. Risulta, infatti, che questi si è limitato a prescrivere la limitazione del carico sull'arto inferiore destro, con l'utilizzo di stampelle, e una terapia con analgesici. In caso contrario, ci sarebbe stata la prescrizione di un tutore anche per la spalla destra”, e ha concluso che: “A conclusione dell'indagine attuale (…) sulla scorta della visita medica e della documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa, possiamo affermare che:
1. E' stato accertato un nesso di causalità tra le patologie denunciate (trauma contusivo spalla destra, trauma distorsivo collo piede destro) e l'attività lavorativa svolta.
2. Allo stato non sono rilevate menomazioni permanenti derivate dall'incidente sul lavoro per cui è causa. 3.
Da tale evento è derivata un'inabilità temporanea della durata di 90 (novante) giorni corrispondenti al periodo 26 Febbraio - 27 Maggio 2020”; a tali conclusioni non hanno fatto seguito osservazioni ex art. 195 c.p.c.
Alla luce di quanto espresso, la CTU, nelle conclusioni in ordine all'accertamento delle condizioni cliniche appare pienamente condivisibile, la valutazione effettuata è conforme alle tabelle di cui al T.U. 1124/65 e successive modificazioni ed è sorretta dalla documentazione medica in atti nonché appare corretta sotto il profilo logico.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e, in considerazione della natura previdenziale della materia trattata e dello scaglione di riferimento, parametrata secondo i valori minimi, esse sono determinate, visto il D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, in complessivi € 3.101,55, di cui €2.697,00 per compensi ed € 404,55 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Le spese di Ctu medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste solidamente a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso proposto da Parte_1
Pag. 5 a 6 2. - condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi € 3.101,55, di cui
€2.697,00 per compensi ed € 404,55 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
3 - pone solidamente a carico di e di le spese di Ctu medico-legali, Parte_1 CP_1
che si liquidano con separato decreto.
Locri, 09.03.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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