Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7133/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Parte_1 C.F._1
Santonicola e dall'avv. Aldo Esposito, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia
(Na) alla via Amato n. 7, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del CP_2 CP_3
di e dal Dott. Funzionario dello stesso , legalmente CP_1 Controparte_4 CP_1 domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di , Via Coazze n. 18; CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.8.2024 il ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
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Il convenuto si è costituito eccependo in via preliminare la prescrizione CP_1
quinquennale per il credito che il ricorrente afferma essere maturato anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
1. L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui
2 al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Il ricorrente documenta di aver lavorato: nell'a.s. 2019/2020 in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie, nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 6.10.2020 al 30.6.2021,
3 nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 3.9.2021 al 30.6.2022, nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1.9.2022 al 30.6.2023, nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 1.9.2023 al 30.6.2024.
Con riferimento agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 le supplenze svolte legittimano senz'altro, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, l'attribuzione della carta docente.
È provato che il ricorrente sia rimasto interno al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricato di una supplenza per l'a.s. 2024/2025; al ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Per quanto riguarda l'a.s. 2019/2020 si osserva quanto segue.
Come si è detto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023 ha ritenuto comparabile alla prestazione resa dal personale di ruolo la supplenza annuale svolta ai sensi dei commi 1 e 2 della l. n. 124/1999.
Tale sentenza non si pronuncia, invece, sulle supplenze brevi, questione che esulava dal caso concreto affrontato.
La Corte d'Appello di Torino si è pronunciata con sentenza n. 497/2024 (che qui si intende integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.), in senso positivo sulla questione della spettanza della Carta al docente che ha svolto supplenze brevi e saltuarie, quantificando inoltre in 180 giorni la durata minima dei giorni di servizio per l'anno scolastico, su stessa cattedra e stesso istituto.
Questo Giudice ritiene di aderire a tale indirizzo giurisprudenziale, ritenendo pertanto comparabile la prestazione lavorativa resa dal ricorrente nell'a.s. 2019/2020 a quella svolta dal docente di ruolo o dal docente che abbia svolto una supplenza ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 l. n. 124/1999, in ragione della durata complessiva dei contratti, per ciascun anno scolastico.
Nel caso di specie, nell'anno scolastico in esame, il ricorrente ha lavorato su medesima cattedra e presso il medesimo istituto scolastico per una durata complessiva significativamente superiore ai 180 giorni annui, dal 11.10.2019 al 10.6.2020, sicché deve essere accertata la piena comparabilità della prestazione resa dal ricorrente con
4 quella resa dal docente di ruolo o dal supplente assunto ai sensi dell'art. 4 co. 1 o 2 l. n.
124/1999.
3. In merito alla prescrizione eccepita dal 2019/2020, l'eccezione Controparte_5
non può trovare accoglimento. Il ricorrente ha infatti prodotto (doc. 2 parte ricorrente) una lettera di diffida inviata al convenuto in data 17.7.2024 in cui chiede il CP_1 riconoscimento della Carta del Docente anche per l'a.s. 2019/2020.
Tale missiva è valida ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione relativa all'a.s. 2019/2020, e la domanda del ricorrente relativa a quell'anno scolastico deve pertanto trovare accoglimento
4. L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile al CP_1
ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1
misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone,
1. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in solido in favore dei procuratori antistatari avv. Esposito e avv. Santonicola.
5 Torino, 28.5.2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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