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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manduria - Via Nenni 74024 Manduria TA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2196 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1791/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste DE parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione DE conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione DE conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2196/2019, con il quale il Comune di Manduria ha richiesto il pagamento della IMU dovuta per l'anno 2019 (per Euro Indirizzo_1838,00) in relazione alla u.i. indicata ( , in Catasto al Foglio 144, p.lla 02934 sub 0002)
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Difetto di motivazione.
2-Sussistenza dei requisiti di legge per la spettanza della esenzione IMU (abitazione principale dal 2005 al 2021).
Si è costituito il COMUNE DI MANDURIA, confermando la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che l'atto impositivo contiene , comunque, tutti gli elementi utili e /o necessari ad acquisire contezza della pretesa (indicazione della normativa di riferimento e DE delibere di approvazione del Regolamento del tributo e DE relative tariffe , individuazione degli immobili, indicazione della tassa dovuta e dei relativi accessori).
E vale ricordare che, per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass. 08.11.2017 n. 26454, 30.06.2017 n. 16289, n. 22254/2016, n. 13105/2012, n. 25371/2008, etc.) , l'onere di allegazione posto a carico della Amministrazione Finanziaria dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, Legge n. 212/2000, dell'”altro atto”, richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento
, si riferisce agli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell'avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono a conoscenza “legale” da parte del contribuente, né i Comuni sono obbligati a dimostrare l'avvenuta pubblicazione di una delibera , in quanto tale pubblicazione deve presumersi, integrando il sistema di pubblicità legale DE delibere dei Comuni un obbligo di legge (art. 124 DLgs. n. 267/2000).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si osserva che, anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022 (che ai fini della esenzione IMU ha stabilito non essere necessaria la residenza e la dimora abituale dell'intero nucleo familiare) colui che invoca la esenzione IMU , segnatamente nella ipotesi, come quella che ci occupa, in cui la coniuge Difensore_1 ha sempre mantenuto la residenza, unitamente ai figli, in AC DE FO (dove anche il ricorrente si è poi trasferito nel 2021) , occorre , comunque, dimostrare la fissazione presso l'immobile di residenza e dimora abituale .
Orbene, nella specie:
° La documentazione prodotta in ordine alla attività lavorativa asseritamente svolta in Manduria è costituita da un “Certificato centro per l'impiego”, dal quale risulta che il ricorrente, avente la qualifica Società_1di bracciante agricolo a tempo determinato, è stato assunto nell'anno 2008 dalla ditta : detto certificato, però, è insufficiente a dimostrare ex se (non risulta prodotta documentazione attestante periodo e luogo di svolgimento della attività lavorativa ovvero cedole del trattamento retributivo) .
° Il possesso della scheda elettorale (comunque strettamente dipendente dalla residenza anagrafica) non è accompagnato da quello della scelta del medico di base.
° Lo stesso ricorrente ammette che la u.i. è sprovvista di allacciamento di acqua e fogna , producendo n. 4 fatture a pretesa dimostrazione della fornitura di acqua in una cisterna comunque non indicative del luogo di fornitura, prive di firma e/o timbro del fornitore , comunque indicative di un consumo insufficiente a soddisfare i bisogni, sia pure di una sola persona (solo Euro 225,00, peraltro comprensivi di trasporto, per la intera annualità) : nessuna documentazione risulta prodotta in ordine alla fogna.
° La u.i. è priva di allacciamento gas (il ricorrente sostiene genericamente, quindi insufficientemente, di utilizzare una bombola) nonché di allacciamento alla fornitura elettrica (il ricorrente sostiene di utilizzare DE lampade collegate a pannelli solari allocati all'esterno dell'immobile ma a dimostrazione produce solo una fattura di acquisto dei detti pannelli , dove l'immobile è indicato come indirizzo di spedizione e non anche di fornitura.
Ne consegue che, allo stato degli atti, non può ritenersi assolto dal contribuente l'onere della prova presso l'immobile in contestazione dei requisiti di residenza e dimora.
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui il rigetto del ricorso .
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Manduria DE spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Manduria DE spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manduria - Via Nenni 74024 Manduria TA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2196 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1791/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste DE parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione DE conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione DE conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2196/2019, con il quale il Comune di Manduria ha richiesto il pagamento della IMU dovuta per l'anno 2019 (per Euro Indirizzo_1838,00) in relazione alla u.i. indicata ( , in Catasto al Foglio 144, p.lla 02934 sub 0002)
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Difetto di motivazione.
2-Sussistenza dei requisiti di legge per la spettanza della esenzione IMU (abitazione principale dal 2005 al 2021).
Si è costituito il COMUNE DI MANDURIA, confermando la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che l'atto impositivo contiene , comunque, tutti gli elementi utili e /o necessari ad acquisire contezza della pretesa (indicazione della normativa di riferimento e DE delibere di approvazione del Regolamento del tributo e DE relative tariffe , individuazione degli immobili, indicazione della tassa dovuta e dei relativi accessori).
E vale ricordare che, per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass. 08.11.2017 n. 26454, 30.06.2017 n. 16289, n. 22254/2016, n. 13105/2012, n. 25371/2008, etc.) , l'onere di allegazione posto a carico della Amministrazione Finanziaria dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, Legge n. 212/2000, dell'”altro atto”, richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento
, si riferisce agli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell'avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono a conoscenza “legale” da parte del contribuente, né i Comuni sono obbligati a dimostrare l'avvenuta pubblicazione di una delibera , in quanto tale pubblicazione deve presumersi, integrando il sistema di pubblicità legale DE delibere dei Comuni un obbligo di legge (art. 124 DLgs. n. 267/2000).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si osserva che, anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022 (che ai fini della esenzione IMU ha stabilito non essere necessaria la residenza e la dimora abituale dell'intero nucleo familiare) colui che invoca la esenzione IMU , segnatamente nella ipotesi, come quella che ci occupa, in cui la coniuge Difensore_1 ha sempre mantenuto la residenza, unitamente ai figli, in AC DE FO (dove anche il ricorrente si è poi trasferito nel 2021) , occorre , comunque, dimostrare la fissazione presso l'immobile di residenza e dimora abituale .
Orbene, nella specie:
° La documentazione prodotta in ordine alla attività lavorativa asseritamente svolta in Manduria è costituita da un “Certificato centro per l'impiego”, dal quale risulta che il ricorrente, avente la qualifica Società_1di bracciante agricolo a tempo determinato, è stato assunto nell'anno 2008 dalla ditta : detto certificato, però, è insufficiente a dimostrare ex se (non risulta prodotta documentazione attestante periodo e luogo di svolgimento della attività lavorativa ovvero cedole del trattamento retributivo) .
° Il possesso della scheda elettorale (comunque strettamente dipendente dalla residenza anagrafica) non è accompagnato da quello della scelta del medico di base.
° Lo stesso ricorrente ammette che la u.i. è sprovvista di allacciamento di acqua e fogna , producendo n. 4 fatture a pretesa dimostrazione della fornitura di acqua in una cisterna comunque non indicative del luogo di fornitura, prive di firma e/o timbro del fornitore , comunque indicative di un consumo insufficiente a soddisfare i bisogni, sia pure di una sola persona (solo Euro 225,00, peraltro comprensivi di trasporto, per la intera annualità) : nessuna documentazione risulta prodotta in ordine alla fogna.
° La u.i. è priva di allacciamento gas (il ricorrente sostiene genericamente, quindi insufficientemente, di utilizzare una bombola) nonché di allacciamento alla fornitura elettrica (il ricorrente sostiene di utilizzare DE lampade collegate a pannelli solari allocati all'esterno dell'immobile ma a dimostrazione produce solo una fattura di acquisto dei detti pannelli , dove l'immobile è indicato come indirizzo di spedizione e non anche di fornitura.
Ne consegue che, allo stato degli atti, non può ritenersi assolto dal contribuente l'onere della prova presso l'immobile in contestazione dei requisiti di residenza e dimora.
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui il rigetto del ricorso .
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Manduria DE spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Manduria DE spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)