CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVELLI PAOLO, Presidente e Relatore D'ANIELLO CRISTINA, Giudice FABBRI RICCARDO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 425/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03ID00210-2024 RITENUTE 770 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti: parte Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso. parte Resistente insiste nel rigetto.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 S.R.L. UNIPERSONALE ha impugnato l'avviso di accertamento n. THQ03ID00210/2024 in materia di ritenute per l'anno d'imposta 2017, notificato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna – Ufficio Controlli il 18 aprile 2024 con il quale l'Agenzia aveva recuperato ritenute non operate e non versate ai sensi dell'articolo 47 del TUIR sull'imponibile Nominativo_1di € 90.000,00 costituito da utili distribuiti alla signor . Con tale ricorso la società ha dedotto l'infondatezza dell'avviso e la illegittimità della pretesa impositiva. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ravenna che, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato oltre il termine di decadenza prescritto dall'articolo 21 del decreto legislativo 546/1992. Espone che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 18/4/2024 (richiama la ricevuta di consegna della pec alla società allegata al n.6) e dunque, anche tenendo conto della sospensione di 90 giorni di cui all'articolo 6 comma 3 d.lgs 218/1997, data la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e della sospensione feriale dei termini processuali di 31 giorni (art. 1 l. 742/1969), il termine di impugnazione dell'accertamento in oggetto era scaduto in data 16/10/2024, ovvero trascorsi 181 giorni dal 18/4/2024 (60+90+31). In via subordinata, deduce nel merito sulla infondatezza del ricorso. Comparsi i rappresentanti delle parti all'udienza odierna, si sono riportati alle rispettive conclusioni. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, non insiste per la richiesta di condanna alle spese. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile per essere stato presentato tardivamente, oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, secondo il calcolo esposto dall'Agenzia nelle sue controdeduzioni. Difatti, dalla ricevuta della notifica effettuata tramite p.e.c. alla società, risulta che l'avviso era stato notificato in data 18 aprile 2024; pertanto, tenuto conto che, per stessa ammissione dell'Ufficio, era stata presentata la istanza di accertamento con adesione (pur non prodotta agli atti), indubitabilmente il ricorso è stato presentato successivamente al decorso massimo del tempo utile concesso dal citato comma 3, con la dilazione di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e con l'ulteriore aggiunta del periodo di sospensione feriale, ed infine il periodo di sessanta giorni per la impugnazione. Il totale del suddetto calcolo, esposto correttamente dall'Agenzia, porta in definitiva alla scadenza del 16 ottobre 2024, mentre il ricorso è stato presentato solamente il successivo 13 novembre 2024. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese possono essere compensate tenuto conto che parte resistente non ha insistito sulla condanna.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Ravenna, li 23 gennaio 2026. Il Presidente-estensore dott. P. Novelli
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVELLI PAOLO, Presidente e Relatore D'ANIELLO CRISTINA, Giudice FABBRI RICCARDO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 425/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ03ID00210-2024 RITENUTE 770 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti: parte Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso. parte Resistente insiste nel rigetto.
Svolgimento del processo Ricorrente_1 S.R.L. UNIPERSONALE ha impugnato l'avviso di accertamento n. THQ03ID00210/2024 in materia di ritenute per l'anno d'imposta 2017, notificato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna – Ufficio Controlli il 18 aprile 2024 con il quale l'Agenzia aveva recuperato ritenute non operate e non versate ai sensi dell'articolo 47 del TUIR sull'imponibile Nominativo_1di € 90.000,00 costituito da utili distribuiti alla signor . Con tale ricorso la società ha dedotto l'infondatezza dell'avviso e la illegittimità della pretesa impositiva. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ravenna che, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato oltre il termine di decadenza prescritto dall'articolo 21 del decreto legislativo 546/1992. Espone che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 18/4/2024 (richiama la ricevuta di consegna della pec alla società allegata al n.6) e dunque, anche tenendo conto della sospensione di 90 giorni di cui all'articolo 6 comma 3 d.lgs 218/1997, data la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e della sospensione feriale dei termini processuali di 31 giorni (art. 1 l. 742/1969), il termine di impugnazione dell'accertamento in oggetto era scaduto in data 16/10/2024, ovvero trascorsi 181 giorni dal 18/4/2024 (60+90+31). In via subordinata, deduce nel merito sulla infondatezza del ricorso. Comparsi i rappresentanti delle parti all'udienza odierna, si sono riportati alle rispettive conclusioni. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, non insiste per la richiesta di condanna alle spese. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile per essere stato presentato tardivamente, oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, secondo il calcolo esposto dall'Agenzia nelle sue controdeduzioni. Difatti, dalla ricevuta della notifica effettuata tramite p.e.c. alla società, risulta che l'avviso era stato notificato in data 18 aprile 2024; pertanto, tenuto conto che, per stessa ammissione dell'Ufficio, era stata presentata la istanza di accertamento con adesione (pur non prodotta agli atti), indubitabilmente il ricorso è stato presentato successivamente al decorso massimo del tempo utile concesso dal citato comma 3, con la dilazione di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e con l'ulteriore aggiunta del periodo di sospensione feriale, ed infine il periodo di sessanta giorni per la impugnazione. Il totale del suddetto calcolo, esposto correttamente dall'Agenzia, porta in definitiva alla scadenza del 16 ottobre 2024, mentre il ricorso è stato presentato solamente il successivo 13 novembre 2024. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese possono essere compensate tenuto conto che parte resistente non ha insistito sulla condanna.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Ravenna, li 23 gennaio 2026. Il Presidente-estensore dott. P. Novelli