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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2795/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/DI/000003524/0/001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3183/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L'Ade si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 – con ricorso notificato in data 11 luglio 2025, impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2023/001/DI/000003524/0/001, relativo al decreto ingiuntivo n. 3524/2023 del Tribunale di Palermo. La ricorrente deduceva, tra l'altro, la mancata definitività del decreto ingiuntivo, l'indebita tassazione degli interessi moratori e l'inefficacia sostanziale del titolo a causa del dissesto del Comune debitore.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetto a imposta di registro ai sensi dell'art. 37 DPR
131/86, sulla base della sua natura esecutiva e non della sua definitività. Le censure della ricorrente risultano infondate anche in relazione alla tassazione degli interessi moratori, assoggettati all'imposta proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8 della Tariffa parte I DPR 131/86. Il dissesto dell'ente debitore non incide sugli obblighi di registrazione del provvedimento.
Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in € 400,00 Palermo 15.12.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2795/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/DI/000003524/0/001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3183/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: L'Ade si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 – con ricorso notificato in data 11 luglio 2025, impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2023/001/DI/000003524/0/001, relativo al decreto ingiuntivo n. 3524/2023 del Tribunale di Palermo. La ricorrente deduceva, tra l'altro, la mancata definitività del decreto ingiuntivo, l'indebita tassazione degli interessi moratori e l'inefficacia sostanziale del titolo a causa del dissesto del Comune debitore.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetto a imposta di registro ai sensi dell'art. 37 DPR
131/86, sulla base della sua natura esecutiva e non della sua definitività. Le censure della ricorrente risultano infondate anche in relazione alla tassazione degli interessi moratori, assoggettati all'imposta proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8 della Tariffa parte I DPR 131/86. Il dissesto dell'ente debitore non incide sugli obblighi di registrazione del provvedimento.
Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in € 400,00 Palermo 15.12.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO