Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 295
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata definitività del decreto ingiuntivo

    Il giudice ha ritenuto che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sia soggetto a imposta di registro ai sensi dell'art. 37 DPR 131/86, sulla base della sua natura esecutiva e non della sua definitività.

  • Rigettato
    Indebita tassazione degli interessi moratori

    Il giudice ha ritenuto infondata la censura, poiché gli interessi moratori sono assoggettati all'imposta proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8 della Tariffa parte I DPR 131/86.

  • Rigettato
    Inefficacia sostanziale del titolo a causa del dissesto del Comune debitore

    Il giudice ha affermato che il dissesto dell'ente debitore non incide sugli obblighi di registrazione del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 295
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 295
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo