Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00660/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2026, proposto da
DA AR UC, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Starace, con domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Annibali n. 31/L;
contro
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Marche, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 237/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 793/20245 pubblicata il 14.10.2025 e notificata in data 15.10.2025, non appellata e passata in giudicato il 14.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 il dott. AN RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Considerato che:
- la parte ricorrente, con la richiesta di passaggio in decisione depositata in data 4 maggio 2026, ha rappresentato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il giudicato è stato eseguito dall’Amministrazione con accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente;
- la circostanza non è stata contestata dalla parte resistente;
- sulla scorta di ciò, la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
- all’udienza camerale del 7 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’avvenuta esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata determinino la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese del giudizio vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo, con la precisazione che la liquidazione tiene conto del fatto che, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, quest’ultima ha adempiuto, evitando ulteriori aggravi di spesa e di attività giudiziaria. Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 600,00 (seicento/00), oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA RO, Presidente
AN RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN RU | Renata MA RO |
IL SEGRETARIO