Ordinanza collegiale 27 maggio 2019
Ordinanza collegiale 20 agosto 2019
Decreto decisorio 11 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 11/10/2021, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2021
N. 00189/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2013, proposto da
RC BE e GI CE, rappresentati e difesi dall'Avvocato Maria Enrica De Salvo, con domicilio eletto presso lo studio AB LO in Venezia-Mestre, Galleria Matteotti, 9;
contro
Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla quantificazione e al pagamento delle somme spettanti per il ritardato aggiornamento del trattamento economico rispetto a quello previsto per le Forze Armate e per le ore di reperibilità svolte;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, co. 2, lett. a ), 80 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 febbraio 2013;
Rilevato altresì che in data 20 agosto 2019, con ordinanza collegiale n. 932 – comunicata alle parti con avviso in pari data – è stata dichiarata l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che il presente giudizio non è stato riassunto, ai sensi dell’art. 80, co. 3, cod. proc. amm., mediante presentazione di atto di riassunzione entro il previsto termine di novanta giorni;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. a ), cod. proc. amm.;
Ritenuto, quanto alle spese, che sussistono i presupposti per disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per mancata riassunzione.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso il giorno 7 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO