Sentenza 21 giugno 2011
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 98, comma secondo, del d. P.R. n. 380 del 2001, secondo cui deve essere in ogni caso citato per il dibattimento nei giudizi per violazioni della normativa antisismica il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, non è applicabile ai processi per reati edilizi, essendo la stessa riferibile ai soli procedimenti riguardanti la violazione delle prescrizioni antisismiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 36575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36575 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2011 |
Testo completo
365 75 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/06/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. 1455/2011Dott. CIRO PETTI
Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 43889/2010Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere -
Dott. LUCA RAMACCI
- Consigliere -
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AD EL N. IL 16/10/1966
2) OP RA N. IL 02/01/1966
avverso la sentenza n. 129/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/09/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIA GIUSEPPINA FODATION che ha concluso per LINAMMISSIBILITA DEL RICORSO
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ал
1. Con sentenza del 23 settembre 2010, la Corte d'appello di Palermo ha confermato, quanto all'accertata responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Palermo del 16 marzo 2009, con cui gli imputati erano stati condannati per violazione di sigilli e reati urbanistici, rideterminando la pena per uno degli imputati, in applicazione della continuazione con reati accertati in una precedente sentenza.
I fatti ascritti agli imputati consistono nell'aver violato i sigilli apposti ad un immobile in due occasioni, nonché nell'avere costruito un'opera di 160 metri quadri in zona paesaggistica, senza permesso di costruire e senza autorizzazione dell'organo preposto la tutela del vincolo e nell'avere realizzato opere in cemento armato prive di progetto redatto da un tecnico abilitato e senza preavviso agli uffici competenti.
-2. Avverso tale provvedimento, gli imputati hanno proposto, con atti separati ma identici, ricorso per cassazione, deducendo: a) la violazione dell'articolo 98, comma 2, del d.p.r. n. 380 del
2001 e, comunque, la carenza di motivazione in punto di fatto, perché, essendo mancata in dibattimento l'assunzione della testimonianza del responsabile dell'ufficio tecnico della Regione e dell'ufficio del genio civile nonché del responsabile della sovrintendenza dell'assessorato regionale dei Beni Culturali ambientali, la responsabilità penale degli imputati non avrebbe potuto ritenersi provata;
b) la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva, applicata in primo grado, in quella sostitutiva prevista dall'articolo 53 della legge n. 689 del 1981.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
-3.1. Il motivo sub a) - con cui si denuncia la violazione dell'art. 98, comma 2, del d.P.R.
n. 380 del 2001 perché il giudice non avrebbe provveduto all'audizione dei funzionari responsabili degli uffici competenti al rilascio dei titoli abilitativi - è infondato.
Va rilevato, infatti, che l'articolo in questione - il quale dispone che «Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti» - si applica limitatamente al profilo delle prescrizioni per le zone sismiche, perché è incluso nella terza sezione del relativo capo del d.P.R. n. 380 del 2001, e non prevede, in ogni caso, alcuna sanzione per la sua mancata applicazione.
Nel caso in esame, del resto, la sentenza risulta sufficientemente e coerentemente motivata circa la responsabilità penale degli imputati, che deriva secondo quanto precisato dalla Corte
d'appello da: a) la qualità di comproprietari dell'area ove l'immobile veniva realizzato;
b) la
- prosecuzione delle opere dopo due sequestri, con violazione dei sigilli apposti;
c) l'occupazione dell'immobile abusivo da parte del nucleo familiare.
3.2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso sub b), con cui si denunciano la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva applicata in primo grado in quella sostitutiva prevista dall'articolo 53 della legge n. 689 del 1981.
La Corte d'appello fornisce, infatti, sul punto una motivazione sufficientemente circostanziata, perché rileva che i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva non sussistono, proprio in ragione dell'elevata insensibilità al rispetto delle norme manifestata».
4. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.
Il Presidente Il Consigliere estensoreAnd Jus
CASSAZIONDEPOSITATA IN CANCELLERIA it 11 OTT 2011
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