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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12641 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RGN. 33822 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 opponente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Bonsera
e
Controparte_2 opposto, rappresentato e difeso dall'avv.to G. Frolloni
all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge l'opposizione;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente sostiene che nulla è dovuto a seguito della condanna contenuta nella sentenza n. 4139/16 del novembre 2026 della Corte di Appello di Roma, resa a seguito del giudizio di riassunzione (v. doc. 2 fascicolo parte opponente), in quanto, quale debitrice, aveva già corrisposto quanto dovuto in base alla sentenza di secondo grado poi parzialmente modificata dalla pronuncia richiamata (ed anzi sussisterebbe un credito in ripetizione di essa opponente).
A riprova deposita cedolino del dicembre 2007 contenente l'importo dovuto appunto a titolo di risarcimento in favore del lavoratore opposto (v. doc. 3 fascicolo parte opponente).
Invero, manca la prova dell'effettivo pagamento di quanto indicato nel prospetto depositato, né sono emersi elementi ulteriori per corroborare la tesi della datrice di lavoro.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Tuttavia, quanto alle spese di lite, esse possono essere integralmente compensate considerato che in sede esecutiva, parte opponente ha già ottenuto sia la somma richiesta sia le spese di lite (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 opponente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Bonsera
e
Controparte_2 opposto, rappresentato e difeso dall'avv.to G. Frolloni
all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge l'opposizione;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente sostiene che nulla è dovuto a seguito della condanna contenuta nella sentenza n. 4139/16 del novembre 2026 della Corte di Appello di Roma, resa a seguito del giudizio di riassunzione (v. doc. 2 fascicolo parte opponente), in quanto, quale debitrice, aveva già corrisposto quanto dovuto in base alla sentenza di secondo grado poi parzialmente modificata dalla pronuncia richiamata (ed anzi sussisterebbe un credito in ripetizione di essa opponente).
A riprova deposita cedolino del dicembre 2007 contenente l'importo dovuto appunto a titolo di risarcimento in favore del lavoratore opposto (v. doc. 3 fascicolo parte opponente).
Invero, manca la prova dell'effettivo pagamento di quanto indicato nel prospetto depositato, né sono emersi elementi ulteriori per corroborare la tesi della datrice di lavoro.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Tuttavia, quanto alle spese di lite, esse possono essere integralmente compensate considerato che in sede esecutiva, parte opponente ha già ottenuto sia la somma richiesta sia le spese di lite (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro