Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8453 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02736/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2736 del 2025, proposto da
Gestione e Sviluppo del Turismo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Petrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serrara Fontana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) - del provvedimento del 15 aprile 2025, prot. n. 3858, con il quale il responsabile dell'U.T. del Comune di Serrara Fontana ha sospeso le S.C.I.A. presentate dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, in data 29 novembre 2024, prot. nn. 11352, 11352, 11353, 11354, 11355 e 11356;
b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 30 maggio 2025 e depositato in pari data, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il comune di Serrara Fontana, a seguito del sopralluogo eseguito nell’ambito del procedimento penale n. 10814/2024 R.G.N.R. ha dichiarato di essere nella “pratica impossibilità di poter accogliere le autocertificazioni di agibilità in argomento che potranno essere esitate solo a seguito delle risultanze sull'ispezione effettuata” e ha concluso decretando che le scia di agibilità presentate dalla ricorrente (in data 29 novembre 2024, prot. nn. 11352, 11352, 11353, 11354, 11355 e 11356) dovevano ritenersi sospese.
La ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di sospensione per violazione della disciplina di settore, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, mancata ponderazione degli interessi, violazione del principio di proporzionalità, in quanto in sostanza: - il provvedimento non farebbe alcun cenno alle relazioni presentate dal tecnico di parte e relativa documentazione; - il provvedimento cautelare di sospensione avrebbe dovuto prevedere un termine certo di durata, risolvendosi altrimenti in un atto avente carattere definitivo; - con la determinazione impugnata l’amministrazione intimata si sarebbe illogicamente e immotivatamente sottratta al doveroso esercizio del potere amministrativo, rimettendo ogni valutazione di propria competenza all’esito di un accertamento disposto dal P.M. nell’ambito di un procedimento penale che è ancora nella fase delle indagini preliminari e non riguarderebbe nemmeno le unità immobiliari per le quali sono state presentate le Segnalazioni di agibilità; - l'amministrazione non ha annullato in autotutela i titoli edilizi in sanatoria e le S.C.I.A per manutenzione straordinaria che rappresenterebbero il presupposto e il parametro di legittimità delle segnalazioni certificate di agibilità in questione; - mancherebbe la necessaria considerazione degli interessi del destinatario e la ponderazione tra interessi pubblici e privati; - sarebbe contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità sanzionare con l'ordine di immediata totale cessazione un'attività che si svolga, come nel caso di specie, solo in parte in locali realizzati in assenza del titolo edilizio.
Il comune di Serrara Fontana, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 1338 del 2025 il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato per le assorbenti ragioni già evidenziate in sede cautelare.
Il provvedimento impugnato è da considerarsi illegittimo nella misura in cui dispone la sospensione delle SCIA di agibilità presentate da parte ricorrente senza fissare un termine alla sospensione.
Il comune, infatti, nel provvedimento impugnato richiama il sopralluogo effettuato nell'ambito del procedimento presso la Procura della Repubblica di Napoli e la necessità di un approfondito esame delle risultanze dell’ispezione effettuata, considerata anche l’ampiezza del sito e la molteplicità di interventi che hanno interessato gli immobili, e ha sospeso le SCIA di agibilità presentate da parte ricorrente senza però indicare alcun termine per tale sospensione.
Orbene, la possibilità per la pubblica amministrazione di sospensione degli effetti di un atto amministrativo precedentemente adottato è riconosciuta come un generale potere, desumibile dall' art. 7, comma 2, della L. n. 241 del 1990 e poi espressamente disciplinato dall'art. 21-quater della medesima legge.
Tuttavia, per costante e condivisa giurisprudenza, imprescindibili sono i requisiti a cui l'esercizio del potere di sospensione risulta subordinato, tra i quali figurano in primis la natura cautelare e la durata temporanea (cfr. Cons. Stato, sent. n. 3276 del 2013 e n. 2499 del 2015). La necessità della fissazione di un termine per la sospensione è, in particolare, da ritenersi strumentale all'esigenza di salvaguardia della certezza della posizione giuridica delle parti.
In tal senso occorre scongiurare il rischio di una sospensione sine die, considerata illegittima dalla giurisprudenza prevalente, in quanto contrastante con la finalità attributiva di tale potere (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sent. n. 905 del 2011 e n. n. 904 del 2008; Tar Napoli, sent. n. 450 del 2017).
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il comune intimato al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA TU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA TU | AN LE |
IL SEGRETARIO