Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/2001, n. 3132
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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Alla sentenza istruttoria di proscioglimento dell'imputato per applicazione dell'amnistia, anche se emessa prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non può legittimamente riconoscersi alcuna efficacia di giudicato (in tal senso disponendo l'art. 260 delle relative disposizioni di attuazione, ex D.Lgs. 271/89), pur potendo il giudice civile, nella ricostruzione del fatto, tenere conto degli elementi di prova ritualmente acquisiti nel processo penale poi conclusosi con la detta sentenza di rito.

L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche della norma primaria del "neminem laedere", sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 cod. civ., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (nella specie, il giudice di merito aveva rigettato una domanda risarcitoria avanzata da alcuni sottoscrittori di titoli atipici - nell'ambito di una operazione di offerta al pubblico delle quote dell'intero capitale sociale di una società immobiliare nata per la costruzione di un villaggio turistico- nei confronti della CONSOB, che aveva autorizzato l'operazione finanziaria nonostante la totale non veridicità del prospetto informativo depositato presso l'ente di controllo nel quadro della disciplina dettata dalla legge 77/1983 - applicabile, nella specie, "ratione temporis" -, rigetto motivato sul presupposto che la CONSOB stessa non avesse, all'epoca, alcuna potestà di indagare sulla verità dei fatti dichiarati nel prospetto illustrativo delle operazioni finanziarie ad essa sottoposte, bensì soltanto il potere di regolare in astratto i contenuti e le modalità delle informazioni da fornire al pubblico. La S.C., nel cassare la sentenza impugnata, e nell'affermare il principio di diritto che precede, ha, per converso, osservato che la responsabilità civile dell'organo pubblico di vigilanza era, nella specie, senz'altro predicabile, una volta accertata, da un canto, la evidente falsità di dati essenziali del prescritto prospetto informativo - come, peraltro, evidenziato perfino nell'ambito di una campagna di stampa svoltasi quasi contestualmente all'operazione finanziaria -, e, dall'altro, l'assoluta omissione di qualsivoglia intervento di tipo istruttorio, integrativo, repressivo su un'operazione che, "prima facie", non offriva un accettabile livello di veridicità delle informazioni rilasciate dall'operatore finanziario).

Commentari14

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Premessa; 2. L'art. 5 TUB - Identificazione legislativa: indeterminatezza dei fini; 3. Il sistema disciplinare; 4. Il controllo sulla trasparenza; 5. L'attività giustiziale della banca d'Italia; 6. Le finalità della vigilanza bancaria: la fiducia; 7. L'esercizio della funzione di vigilanza dal parte della banca d'Italia; 8. Il controllo ‘‘sugli intermediari finanziari non bancari'' di cui all'art. 106 T.U.B. e sugli intermediari di cui all'art. 107 T.U.B. 6; 9. L'interesse legittimo e la responsabilità aquiliana: introduzione; 10. … segue, Ambito applicativo dell'art. 2043 c.c.; 11. … segue, Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500 - Interesse legittimo; 12. C.C. 3132/2001; …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RILEVATO CHE Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2018, i signori Luca M. e Anna R. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza, la Banca d'Italia e la Consob per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per le negative conseguenze - imputabili non solo alla mala gestio dell'intermediario Banca Popolare di Vicenza (BPV) - delle operazioni finanziarie compiute (tra il 2011 e il 2014) su pressione dei funzionari della stessa banca, per violazione del principio del neminem laedere, non avendo ottemperato con la richiesta diligenza al duty of supervision nei confronti della BPV, con domanda di risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali. A …

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  • 3La vigilanza sul rispetto dei codici di corporate governance
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

    SOMMARIO: 1. Introduzione. Le modifiche degli artt. 124-ter e 192-bis t.u.f. - 2. Il processo di adozione del Codice di autodisciplina di Borsa italiana S.p.A. Brevi raffronti con altri ordinamenti - 3. Gli orientamenti dello European Corporate Governance Forum e della dottrina - 4. Codici di autodisciplina e poteri-doveri di controllo della Consob. Potenziali effetti distorsivi degli abrogati artt. 124-ter e 192-bis t.u.f. - 5. (Segue). Due esempi emblematici: gli amministratori non esecutivi (ed indipendenti) e le operazioni con parti correlate - 6. Considerazioni conclusive - NOTE 1. Introduzione. Le modifiche degli artt. 124-ter e 192-bis t.u.f. L'OCSE, nel primo dei suoi Principi di …

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  • 4Il riparto di giurisdizione nelle controversie risarcitorie: i danni da omessa vigilanza Consob
    Dott. Italo Sacco · https://www.iusinitinere.it/

    Il tema della tutela risarcitoria in campo amministrativo è da registrare, senza remore, come una delle questioni di diritto più insidiose, scaturigine di diatribe e opposti orientamenti che, solo col sedimentarsi negli anni di alcune interpretazioni ormai condivise, sembrano aver trovato univoca prospettiva. Senza voler proporre un'analisi estremamente dettagliata sui vari step dell'evoluzione giuridica in materia, è impossibile esimersi, prima di affrontare la questione specifica dei danni da omessa vigilanza Consob, da un accenno, seppur minimo, al percorso iniziato dalla celeberrima, storica sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione, n. 500 del 1999 fino alla recente introduzione …

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  • 5Giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie risarcitorie per danno da omessa vigilanza sanitaria su dispositivi medici.
    Maria Grazia Della Scala · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie risarcitorie per danno da omessa vigilanza sanitaria su dispositivi medici: Il caso (nota a Tar Lazio, Sez. III, 13.1.2021 n. 485) di Maria Grazia Della Scala Sommario. 1. Il caso. - 2. La responsabilità della P.A. da omessa vigilanza. - 3. Comportamenti omissivi, provvedimenti delle autorità di vigilanza e riparto della giurisdizione. - 4. L'omessa vigilanza tra comportamento ed esercizio della funzione. - 5. Il comportamento omissivo illecito e l'illegittima violazione del dovere di provvedere. – 6. Riparto della giurisdizione e situazione giuridica soggettiva risarcibile. – 7. Riflessioni conclusive. 1. Il caso. Con la pronuncia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/2001, n. 3132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3132
Data del deposito : 3 marzo 2001

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