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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2170/2023
TRIBUNALE di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2170/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025, alle ore 10.42 (udienza anticipata rispetto all'originario orario delle 13.00, su concorde richiesta delle parti), innanzi alla dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. CALUSSI VIRGINIA, oggi sostituita dall'avv. Marina Ceccarelli Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO e l'avv. ZAFFINA ANTONELLO, oggi sostituiti dall'avv. CP_1
Patrizia Colella
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Ceccarelli contesta le risultanze e conclusioni del CTU.
Le parti si riportano ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, alle ore 12.36, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2170/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALUSSI VIRGINIA, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA N. BIXIO 2 50100 FIRENZE, presso il difensore avv. CALUSSI VIRGINIA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 6.07.2023, - previa dichiarazione di Parte_1
dissenso depositata in Cancelleria in data 21.06.2023, entro i trenta giorni successivi al deposito della consulenza tecnica (avvenuto il 5.06.2023) - ha contestato le risultanze della CTU emessa nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., con la quale è stata accertata la insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento, a suo favore, dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, il consulente tecnico nominato nel procedimento di ATP ha accertato che il ricorrente è affetto da emiparesi sinistra più marcata all'arto superiore e incontinenza urinaria e lo ha ritenuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età in misura medio-grave e, quindi, invalido civile nella misura del 67%-99%, non sussistendo i requisiti sanitati richiesti per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Il ricorrente ha dedotto l'erroneità delle conclusioni cui è giunto l'ausiliario in punto di insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la percezione dell'indennità di accompagnamento, considerato che la sua deambulazione è particolarmente difficoltosa e limitata, realizzandosi per brevissime distanze e a
2 mezzo di ausili, in modo cautelato, con lo schema del passo alternato e con la necessaria sorveglianza di terzi, atteso, altresì, l'elevato rischio cadute, e ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di:
“accertata l'esistenza a carico del ricorrente di una invalidità nella misura del 100% nonché dell'impossibilità a deambulare e/o a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, dichiarare spettante al medesimo il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda 3.12.2021 o da quella ritenuta di giustizia, conseguentemente condannare l' CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere tale prestazione, con obbligo di pagare interessi legali maturati sui ratei scaduti. Con vittoria di spese e compensi di questo giudizio e di quello cautelare da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“respingere il ricorso e le domande in esso contenute, in quanto improcedibili, infondate ed inammissibili. In ogni caso, dichiarare la inammissibilità della domanda di condanna formulata nei confronti dell' . Il tutto con vittoria delle spese del giudizio. In via del tutto Controparte_2
subordinata, qualora il diritto alla prestazione venga riconosciuto da epoca successiva rispetto a quanto richiesto, compensare integralmente le spese dell'intero giudizio, con conseguente regolamentazione definitiva anche delle spese della CTU della fase di ATP”.
La causa è stata istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti e con una consulenza tecnica medico legale (depositata in data 5.11.2024), disposta nella presente fase di opposizione, ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La questione controversa nel presente giudizio di opposizione concerne la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ritenuti insussistenti dal consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dott. avendo quest'ultimo ritenuto Persona_1
che il ricorrente, sebbene presenti un deterioramento fisico globale di entità maggiore rispetto a quello di individui di pari età, conserva una discreta capacità motoria autonoma e capacità cognitive integre, con la conseguenza che la sua compromissione funzionale non può essere definita di grave entità.
Deve, a questo punto, farsi riferimento alle risultanze della CTU depositata nel presente giudizio di opposizione dal dott. il quale, previo esame obiettivo del ricorrente e della Persona_2 documentazione medica versata in atti, ha accertato che: “Il signor nato il [...], Parte_1
(…) è affetto da emiparesi sinistra con più marcato interessamento dell'arto superiore, emianopsia, deficit dell'equilibrio, modica disfagia, incontinenza urinaria da urgenza e modesto deficit cognitivo in esito di ischemia cerebrale del 2020. (…) Il complesso invalidante del signor è determinato Pt_1
3 dagli esiti dell'ictus sofferto nel 2020. (…) A prescindere dalla rete protettiva che gli è messa a disposizione dalla famiglia, l'emiparesi – sia per il deficit motorio, sia per quello dell'equilibrio – rende il signor limitato nella esecuzione in autonomia di attività della vita quotidiana quali Pt_1
fare il bagno, vestirsi, controllare la minzione, tagliare i cibi col coltello, ma egli è in grado di compiere in parte tali funzioni partecipando alla cura della propria persona. È capace di usare il telefono, di assumere farmaci (…), di partecipare alla gestione del denaro;
ha necessità di assistenza per spostarsi in taxi o in automobile. La deambulazione è limitata per il deficit motorio e dell'equilibrio, il signor è peraltro in grado di eseguire i passaggi posturali e i cambiamenti di Pt_1
direzione e di camminare in maniera autonoma, lentamente e cautamente;
è quindi in grado di spostarsi per casa, mentre per spostarsi fuori di casa incontra difficoltà non solo per la lentezza e la limitata autonomia ma anche per le irregolarità del terreno (…) Da quanto rilevato per il presente caso e tenendo presente la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, è da stimare che il signor sia un ultrasessantacinquenne invalido per difficoltà persistenti a svolgere compiti e Parte_1
funzioni proprie dell'età di tipo medio grave (67-99%) e che presenti una diminuzione, ma non la perdita della autonomia nelle attività quotidiane della vita né della capacità di deambulazione: è quindi da condividere la stima del consulente tecnico d'ufficio in primo grado”.
Il CTU ha, quindi, concluso che: “1) Il signor nato il [...], pensionato, operato di Parte_1
appendicectomia e di plastica per ernia inguinale bilaterale, guarito senza postumi da OV sofferto nel 2020, iperteso in terapia, è affetto da emiparesi sinistra con più marcato interessamento dell'arto superiore, emianopsia, deficit dell'equilibrio, modica disfagia, incontinenza urinaria da urgenza e modesto deficit cognitivo in esito di ischemia cerebrale del 2020. 2) A motivo delle sue infermità, il signor è un ultrasessantacinquenne invalido per difficoltà persistenti a svolgere compiti Parte_1
e funzioni proprie dell'età di tipo medio-grave (67-99%), senza i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento perché presenta una diminuzione, ma non la perdita sia della autonomia nelle attività quotidiane della vita sia della capacità di deambulazione.”.
Ritiene il Tribunale che la consulenza (conforme, negli esiti, a quella disposta nell'ambito del procedimento di ATP) vada condivisa e posta a base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, avendo il CTU compiutamente risposto alle osservazioni del CT di parte ricorrente (v. pagg. n.
18 e 19 della relazione).
A tal fine, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di
4 una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l.
n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 15882 del 28/07/2015 (Rv. 636580 - 01).
Sulla scorta dell'espletato accertamento medico deve, pertanto, ritenersi l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con conseguente rigetto del ricorso.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, sono integralmente compensate tra le parti, considerate le peculiarità della fattispecie e la qualità delle parti.
Le spese di CTU, sia della fase di ATP, liquidate come da separato decreto del 13.07.2023, che della presente fase di opposizione, liquidate come da separato decreto del 3.12.2024, sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, liquidate come da separati decreti del 13.07.2023 e del 3.12.2024.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2170/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025, alle ore 10.42 (udienza anticipata rispetto all'originario orario delle 13.00, su concorde richiesta delle parti), innanzi alla dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. CALUSSI VIRGINIA, oggi sostituita dall'avv. Marina Ceccarelli Parte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO e l'avv. ZAFFINA ANTONELLO, oggi sostituiti dall'avv. CP_1
Patrizia Colella
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Ceccarelli contesta le risultanze e conclusioni del CTU.
Le parti si riportano ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, alle ore 12.36, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2170/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALUSSI VIRGINIA, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA N. BIXIO 2 50100 FIRENZE, presso il difensore avv. CALUSSI VIRGINIA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 6.07.2023, - previa dichiarazione di Parte_1
dissenso depositata in Cancelleria in data 21.06.2023, entro i trenta giorni successivi al deposito della consulenza tecnica (avvenuto il 5.06.2023) - ha contestato le risultanze della CTU emessa nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., con la quale è stata accertata la insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento, a suo favore, dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, il consulente tecnico nominato nel procedimento di ATP ha accertato che il ricorrente è affetto da emiparesi sinistra più marcata all'arto superiore e incontinenza urinaria e lo ha ritenuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età in misura medio-grave e, quindi, invalido civile nella misura del 67%-99%, non sussistendo i requisiti sanitati richiesti per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Il ricorrente ha dedotto l'erroneità delle conclusioni cui è giunto l'ausiliario in punto di insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la percezione dell'indennità di accompagnamento, considerato che la sua deambulazione è particolarmente difficoltosa e limitata, realizzandosi per brevissime distanze e a
2 mezzo di ausili, in modo cautelato, con lo schema del passo alternato e con la necessaria sorveglianza di terzi, atteso, altresì, l'elevato rischio cadute, e ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di:
“accertata l'esistenza a carico del ricorrente di una invalidità nella misura del 100% nonché dell'impossibilità a deambulare e/o a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, dichiarare spettante al medesimo il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda 3.12.2021 o da quella ritenuta di giustizia, conseguentemente condannare l' CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere tale prestazione, con obbligo di pagare interessi legali maturati sui ratei scaduti. Con vittoria di spese e compensi di questo giudizio e di quello cautelare da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“respingere il ricorso e le domande in esso contenute, in quanto improcedibili, infondate ed inammissibili. In ogni caso, dichiarare la inammissibilità della domanda di condanna formulata nei confronti dell' . Il tutto con vittoria delle spese del giudizio. In via del tutto Controparte_2
subordinata, qualora il diritto alla prestazione venga riconosciuto da epoca successiva rispetto a quanto richiesto, compensare integralmente le spese dell'intero giudizio, con conseguente regolamentazione definitiva anche delle spese della CTU della fase di ATP”.
La causa è stata istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti e con una consulenza tecnica medico legale (depositata in data 5.11.2024), disposta nella presente fase di opposizione, ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La questione controversa nel presente giudizio di opposizione concerne la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ritenuti insussistenti dal consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dott. avendo quest'ultimo ritenuto Persona_1
che il ricorrente, sebbene presenti un deterioramento fisico globale di entità maggiore rispetto a quello di individui di pari età, conserva una discreta capacità motoria autonoma e capacità cognitive integre, con la conseguenza che la sua compromissione funzionale non può essere definita di grave entità.
Deve, a questo punto, farsi riferimento alle risultanze della CTU depositata nel presente giudizio di opposizione dal dott. il quale, previo esame obiettivo del ricorrente e della Persona_2 documentazione medica versata in atti, ha accertato che: “Il signor nato il [...], Parte_1
(…) è affetto da emiparesi sinistra con più marcato interessamento dell'arto superiore, emianopsia, deficit dell'equilibrio, modica disfagia, incontinenza urinaria da urgenza e modesto deficit cognitivo in esito di ischemia cerebrale del 2020. (…) Il complesso invalidante del signor è determinato Pt_1
3 dagli esiti dell'ictus sofferto nel 2020. (…) A prescindere dalla rete protettiva che gli è messa a disposizione dalla famiglia, l'emiparesi – sia per il deficit motorio, sia per quello dell'equilibrio – rende il signor limitato nella esecuzione in autonomia di attività della vita quotidiana quali Pt_1
fare il bagno, vestirsi, controllare la minzione, tagliare i cibi col coltello, ma egli è in grado di compiere in parte tali funzioni partecipando alla cura della propria persona. È capace di usare il telefono, di assumere farmaci (…), di partecipare alla gestione del denaro;
ha necessità di assistenza per spostarsi in taxi o in automobile. La deambulazione è limitata per il deficit motorio e dell'equilibrio, il signor è peraltro in grado di eseguire i passaggi posturali e i cambiamenti di Pt_1
direzione e di camminare in maniera autonoma, lentamente e cautamente;
è quindi in grado di spostarsi per casa, mentre per spostarsi fuori di casa incontra difficoltà non solo per la lentezza e la limitata autonomia ma anche per le irregolarità del terreno (…) Da quanto rilevato per il presente caso e tenendo presente la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, è da stimare che il signor sia un ultrasessantacinquenne invalido per difficoltà persistenti a svolgere compiti e Parte_1
funzioni proprie dell'età di tipo medio grave (67-99%) e che presenti una diminuzione, ma non la perdita della autonomia nelle attività quotidiane della vita né della capacità di deambulazione: è quindi da condividere la stima del consulente tecnico d'ufficio in primo grado”.
Il CTU ha, quindi, concluso che: “1) Il signor nato il [...], pensionato, operato di Parte_1
appendicectomia e di plastica per ernia inguinale bilaterale, guarito senza postumi da OV sofferto nel 2020, iperteso in terapia, è affetto da emiparesi sinistra con più marcato interessamento dell'arto superiore, emianopsia, deficit dell'equilibrio, modica disfagia, incontinenza urinaria da urgenza e modesto deficit cognitivo in esito di ischemia cerebrale del 2020. 2) A motivo delle sue infermità, il signor è un ultrasessantacinquenne invalido per difficoltà persistenti a svolgere compiti Parte_1
e funzioni proprie dell'età di tipo medio-grave (67-99%), senza i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento perché presenta una diminuzione, ma non la perdita sia della autonomia nelle attività quotidiane della vita sia della capacità di deambulazione.”.
Ritiene il Tribunale che la consulenza (conforme, negli esiti, a quella disposta nell'ambito del procedimento di ATP) vada condivisa e posta a base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, avendo il CTU compiutamente risposto alle osservazioni del CT di parte ricorrente (v. pagg. n.
18 e 19 della relazione).
A tal fine, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di
4 una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l.
n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 15882 del 28/07/2015 (Rv. 636580 - 01).
Sulla scorta dell'espletato accertamento medico deve, pertanto, ritenersi l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con conseguente rigetto del ricorso.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali sia della fase di ATP, che della presente fase di opposizione, sono integralmente compensate tra le parti, considerate le peculiarità della fattispecie e la qualità delle parti.
Le spese di CTU, sia della fase di ATP, liquidate come da separato decreto del 13.07.2023, che della presente fase di opposizione, liquidate come da separato decreto del 3.12.2024, sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, liquidate come da separati decreti del 13.07.2023 e del 3.12.2024.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 19 febbraio 2025
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