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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 688/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 688 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FLORE MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Mortara, Via Carlo Bianchi n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Mortara, in data 15/04/1978, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mortara alla
Parte II, Serie A, n. 16, anno 1978;
separati consensualmente con verbale in data 22.4.2008 e relativo decreto di omologa del
15.5.2007 emesso dal Tribunale di Vigevano;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. REGIME DI VITA SEPARATA
I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, confermando quanto già stabilito in sede di separazione consensuale;
2. CASA CONIUGALE E DIRITTO DI ABITAZIONE
La casa coniugale resta assegnata al marito con quanto l'arreda; pag. 1 di 4 Si dà atto che la signora a lasciato l'abitazione coniugale prelevando Parte_2 dalla stessa tutti gli effetti personali e di esclusiva proprietà;
Il diritto di abitazione sulla casa coniugale spetta esclusivamente al sig. Pt_1
[...]
3. REGIME PATRIMONIALE DEI BENI
Si dà atto che la casa coniugale rimane di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come stabilito in sede di separazione;
Ciascun coniuge mantiene la piena proprietà e disponibilità dei beni mobili e immobili di cui risulta attualmente titolare;
4. POSIZIONI DEBITORIE E CREDITORIE
Si dà atto che i coniugi hanno prima d'ora provveduto a regolare ogni loro posizione di debito e credito;
Ciascun coniuge risponde esclusivamente dei debiti di cui risulta personalmente titolare;
5. ASPETTI ECONOMICI E MANTENIMENTO
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e reciprocamente rinunciano a qualsiasi richiesta di contributo di mantenimento;
Non sussistono obblighi di corresponsione di assegni di mantenimento tra gli ex coniugi;
6. ALTRE QUESTIONI PATRIMONIALI
I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione di natura economica e di nulla aver l'uno a pretendere dall'altro;
Non sussistono ulteriori rapporti patrimoniali da definire tra le parti;
7. CP_1
La signora mantiene il proprio cognome da nubile, rinunciando Parte_2 espressamente al cognome maritale acquisito con il matrimonio;
8. Controparte_2
Si conferma che non sussistono diritti a pensione di reversibilità o altri trattamenti previdenziali derivanti dal rapporto matrimoniale che richiedano specifica regolamentazione;
9. SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente procedimento di divorzio rimangono a carico di ciascuna parte per la quota di propria spettanza;
pag. 2 di 4 10. DICHIARAZIONI FINALI
I coniugi confermano che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere mantenuta o ricostituita”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
25.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (verbale in data 22.4.2008 e relativo decreto di omologa del
15.5.2007 emesso dal Tribunale di Vigevano, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Vigevano nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da n Mortara, in data 15/04/1978, il cui atto è stato trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mortara alla Parte II, Serie A, n. 16, anno 1978;
pag. 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 688/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 688 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FLORE MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Mortara, Via Carlo Bianchi n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Mortara, in data 15/04/1978, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mortara alla
Parte II, Serie A, n. 16, anno 1978;
separati consensualmente con verbale in data 22.4.2008 e relativo decreto di omologa del
15.5.2007 emesso dal Tribunale di Vigevano;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. REGIME DI VITA SEPARATA
I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, confermando quanto già stabilito in sede di separazione consensuale;
2. CASA CONIUGALE E DIRITTO DI ABITAZIONE
La casa coniugale resta assegnata al marito con quanto l'arreda; pag. 1 di 4 Si dà atto che la signora a lasciato l'abitazione coniugale prelevando Parte_2 dalla stessa tutti gli effetti personali e di esclusiva proprietà;
Il diritto di abitazione sulla casa coniugale spetta esclusivamente al sig. Pt_1
[...]
3. REGIME PATRIMONIALE DEI BENI
Si dà atto che la casa coniugale rimane di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come stabilito in sede di separazione;
Ciascun coniuge mantiene la piena proprietà e disponibilità dei beni mobili e immobili di cui risulta attualmente titolare;
4. POSIZIONI DEBITORIE E CREDITORIE
Si dà atto che i coniugi hanno prima d'ora provveduto a regolare ogni loro posizione di debito e credito;
Ciascun coniuge risponde esclusivamente dei debiti di cui risulta personalmente titolare;
5. ASPETTI ECONOMICI E MANTENIMENTO
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e reciprocamente rinunciano a qualsiasi richiesta di contributo di mantenimento;
Non sussistono obblighi di corresponsione di assegni di mantenimento tra gli ex coniugi;
6. ALTRE QUESTIONI PATRIMONIALI
I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione di natura economica e di nulla aver l'uno a pretendere dall'altro;
Non sussistono ulteriori rapporti patrimoniali da definire tra le parti;
7. CP_1
La signora mantiene il proprio cognome da nubile, rinunciando Parte_2 espressamente al cognome maritale acquisito con il matrimonio;
8. Controparte_2
Si conferma che non sussistono diritti a pensione di reversibilità o altri trattamenti previdenziali derivanti dal rapporto matrimoniale che richiedano specifica regolamentazione;
9. SPESE PROCESSUALI
Le spese del presente procedimento di divorzio rimangono a carico di ciascuna parte per la quota di propria spettanza;
pag. 2 di 4 10. DICHIARAZIONI FINALI
I coniugi confermano che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere mantenuta o ricostituita”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
25.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (verbale in data 22.4.2008 e relativo decreto di omologa del
15.5.2007 emesso dal Tribunale di Vigevano, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Vigevano nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da n Mortara, in data 15/04/1978, il cui atto è stato trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mortara alla Parte II, Serie A, n. 16, anno 1978;
pag. 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4