Art. 19. null ita' davanti i tribunali ecclesiastici, puo' essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell' art. 115 del Codice civile . La domanda puo' essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di eta'. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, e' comunicata all'autorita' ecclesiastica.
Articolo 18Articolo 20
Articolo 19 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
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7 agosto 1929
7 agosto 1929