Art. 19. null ita' davanti i tribunali ecclesiastici, puo' essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell' art. 115 del Codice civile . La domanda puo' essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di eta'. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, e' comunicata all'autorita' ecclesiastica.
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7 agosto 1929
7 agosto 1929