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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL. ELEONORA M. PAPPALETTERE CONSIGLIERE ROBERTA COLLIDA' CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 303-2024 r.g.c. promossa in sede di appello da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Traverso del Foro di Parte_1
Alessandria giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE nei confronti di
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ratto del Foro di Asti CP_1
Per procura in atti
PARTE APPELLATA IN CONTRADDITTORIO CON
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO non intervenuta in causa.
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale di Alessandria il 10 ottobre 2023
Conclusioni della parte appellante: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma , in riforma della sentenza n. 930-2023 emessa dal Tribunale di Alessandria pubblicata in data 28 ottobre 2023 e non notificata, previo , se occorre ( pur a fronte della documentazione prodotta e ove controparte contesti lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della GL presso lo studio del CP_2 dott. Massimo Lutri in Asti in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato con una retribuzione netta di euro 1300 mensili per 14 mensilità, ordine allo studio del Dott. Massimo Lutri sito in Asti piazza San Giuseppe n. 1, di esibire in giudizio copia del contratto di lavoro con , delle relative buste paga e di quant'altro ritenuto Parte_2 necessario da Codesta Corte Ecc.ma,
1 dare atto e dichiarare che la casa già domicilio coniugale sita in Quattordio ( Alessandria) via Solferino n. 3 di proprietà esclusiva del SI , ritorna e rimane Parte_1 nella completa disponibilità dello stesso revocando la pronuncia di assegnazione alla SIa della predetta casa coniugale avendo ora la GL CP_1 CP_2 un'attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato ed essendo economicamente autosufficiente;
dare atto e dichiarare che il padre non è più tenuto a corrispondere Parte_1 alcun assegno di mantenimento a favore della GL avendo ora la GL CP_2 un'attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato ed essendo economicamente autosufficiente. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti avendo ognuno una propria attività.
Con riserva di agire in separato giudizio per richiedere alla SIa il pagamento CP_1 del 50% delle somme pagate dal SI a per l'estinzione del
Parte_1 Parte_3 finanziamento stipulato dai SIi e in data 20 gennaio 2024, nonché –
Parte_1 CP_1 stante l'eccepita inammissibilità della relativa domanda nel presente giudizio pur con riconoscimento di debito – del 50% delle somme relative alle rate mensili pagate per intero dal SI per il finanziamento Findomestic stipulato il 26 gennaio 2018 e delle
Parte_1 rate che il SI pagherà. Inoltre per richiedere che il conto corrente n. 21240
Parte_1 presso Cassa di Risparmio di Asti filiale di Quattordio cointestato tra i coniugi venga estinto con pagamento della somma a debito su tale conto al 50% tra i coniugi. Con il favore del compenso professionale e delle spese.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, nel merito respingere radicalmente il ricorso avversario e confermare nella sua interezza la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria in data 28 ottobre 2023 nel giudizio n. 582- 2022 RG.
Condannare parte appellante alla rifusione di tutte le spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I SIi e contraevano matrimonio in Asti il 30 CP_1 Parte_1 settembre 2000 . Dall'unione nasceva la GL ( nata il [...]). CP_2
Con ricorso depositato il 2 marzo 2022 il SI chiedeva al Parte_1
Tribunale di Alessandria di pronunciare la separazione personale con assegnazione della casa coniugale alla GL e con determinazione di un contributo al mantenimento della stessa pari a euro 150 mensili. La SIa si costituiva in giudizio lamentando la violazione del dovere di CP_1 fedeltà da parte del marito e chiedendo l'addebito della separazione al marito con conseguente risarcimento del danno ed inoltre l'assegnazione della casa coniugale (
o la corresponsione di una somma di euro 30.000) ed un contributo per il mantenimento della GL pari a 500 euro mensili. Il Presidente del Tribunale di Alessandria con ordinanza in via provvisoria e urgente , assegnava la casa coniugale alla SIa e determinava il contributo al CP_1 mantenimento per la GL nella somma di euro 150 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie. Assegnava la casa coniugale alla SIa . CP_1
Dopo la fase istruttoria, il Tribunale di Alessandria, con sentenza emessa il 10 ottobre 2023 dichiarava inammissibili le domande di carattere patrimoniale
2 formulate da parte convenuta;
dichiarata la separazione personale dei coniugi;
respingeva la domanda di addebito proposta da parte convenuta per mancanza di prova;
assegnava alla SIa la casa coniugale sita in Quattordio (Al). CP_1
Poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla GL Parte_1 Per_1
la somma mensile di euro 150 a titolo di contributo al mantenimento, con
[...] rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Il Tribunale riteneva che la GL non avesse ancora raggiunto l'autonomia CP_2 economica in quanto , a far data dal 21 settembre 2022, essa aveva svolto soltanto un tirocinio formativo, di durata semestrale, con retribuzione lorda di 600 euro mensili. Il Tribunale rilevava inoltre che il SI aveva tardivamente Parte_1 allegato lo svolgimento di attività lavorativa da parte di all'esito del CP_2 tirocinio con contratto a tempo determinato e retribuzione di circa 1000 euro mensili, ritenendo comunque irrilevante il fatto allegato ai fini della dimostrazione di un contratto duraturo nel tempo.
Da ciò, considerati i contrapposti redditi delle parti- il SI un reddito nel Parte_1
2021 di euro 38.449 lordi , la SIa guerra un reddito nel 2020 di euro 22.999 lordi- valutato il valore dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del SI , il Tribunale determinava in euro 150 mensili il contributo al Parte_1 mantenimento della GL a carico del padre.
Nei confronti di tale sentenza il SI proponeva tempestivo Parte_1 appello rappresentando che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile da cinque o sei anni a causa dei comportamenti della moglie. Precisava che egli era lavoratore subordinato con mansioni di impiegato presso la PPg Industries srl con sede in Quattordio mentre la SIa era lavoratrice CP_1 subordinata presso l'Autogrill My Chef RC Spa. Aggiungeva di pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari a 612 euro mensili oltre alle rate del nuovo finanziamento con Findomestic pari a euro 300 mensili e la metà della rata di importo pari a 199 euro mensili per il finanziamento contratto dai coniugi con Findomestic in data 26 gennaio 2018. Pur essendo determinato a proporre un giudizio in separata sede per le questioni di carattere economico di cui sopra, l'appellante si appuntava su due questioni: la prima relativa al raggiungimento dell'autonomia economica da parte della GL
con consequenziale venir meno del contributo al mantenimento;
la CP_2 seconda, la consequenziale revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Circa la prima questione segnalava che già in sede di precisazione delle conclusioni ( udienza dell'8 giugno 2023) in primo grado la sua difesa aveva segnalato che la GL
non era più tirocinante ma aveva un contratto a tempo determinato con CP_2 una retribuzione netta di euro 1050 mensili presso lo studio del Dottor Massimo Lutri in Asti. Successivamente, nella comparsa conclusionale datata 6 settembre 2023, egli aveva dedotto che il contratto di lavoro era stato trasformato in contratto
3 a tempo indeterminato a far data dal 1 luglio 2023 ( cfr. doc. 29) con retribuzione netta mensile di euro 1300 per quattordici mensilità. Di conseguenza, in grado di appello , l'appellante insisteva sul fatto che la GL
avesse raggiunto l'indipendenza economica piena e quindi non CP_2 sussistessero più i presupposti né per la previsione di un contributo al mantenimento della GL a suo carico nè per l'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie SIa . CP_1
L'appellante chiedeva quindi anche la revisione della statuizione in punto spese di lite di primo grado e la vittoria delle spese di lite del presente grado. Si costituiva in giudizio la SIa affermando che il fatto che la GL CP_1 avesse trovato un lavoro a tempo indeterminato presso uno studio professionale in Asti non era idoneo a determinare automaticamente il superamento delle gravi difficoltà economiche in cui ella , insieme alla GL , versavano. CP_2
Aggiungeva che parte appellante avrebbe potuto evitare la presente impugnazione facendo valere in via stragiudiziale la nuova situazione di fatto. Concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Alla prima udienza del 13 settembre 2024 le parti chiedevano termine per definire in via transattiva ogni questione. Tuttavia le parti non riuscivano a raggiungere l'accordo e all'udienza del 21 febbraio 2025 precisavano le conclusioni definitive. Decorsi i termini per conclusionali e repliche la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L'appello principale è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente la Corte rileva che non forma oggetto di contestazione il fatto che la GL delle parti, , abbia ottenuto a far data dal 1 luglio 2023 un Persona_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato presso lo studio del dott.Massimo Lutri in Asti con retribuzione di euro 1300 mensili . Si deve quindi ritenere che con tale cifra a lei spettante in modo stabile in forza di un contratto di lavoro continuativo a tempo indeterminato, abbia Persona_1 raggiunto la piena indipendenza economica. Ciò fa sì che a partire dall'ottobre 2023, mese successivo al settembre 2023 , data in cui il SI ha fatto valere la nuova situazione di fatto evidenziandola nella Parte_1 comparsa conclusionale , nessun contributo al mantenimento della GL sia più dovuto a carico del padre. Pertanto questa Corte ritiene di revocare a far data dall'ottobre 2023 ogni contributo per la GL a carico del padre. CP_2
Sul punto è univoca la giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. 20 settembre 2023 n. 26875, Cass. 2021 n. 38366; Cass. 2020 n. 17183). Al raggiungimento della piena indipendenza economica da parte della GL, consegue il venir meno del presupposto per l'assegnazione della casa ex coniugale, di proprietà esclusiva del SI , alla moglie SIa con la quale Parte_1 CP_1 convive la GL . CP_2
4 Non risultano peraltro provate le lamentate condizioni di indigenza della moglie in quanto la medesima risulta percepire uno stipendio netto di almeno 1300 euro mensili su dodici mensilità ed inoltre convive con la GL che percepisce un regolare stipendio come sopra si è detto. In ogni caso tale situazione di dedotta indigenza non rileverebbe ai fini dell'assegnazione della casa coniugale il cui presupposto è unicamente quello di garantire ai figli minori o maggiori di età ma economicamente non autosufficienti la conservazione dell'habitat domestico originario. Quanto alle spese di lite, se la compensazione integrale disposta in primo grado, può giustificarsi con il fatto che il contratto di lavoro a tempo indeterminato della GL
è sopravvenuto rispetto all'epoca della precisazione delle conclusioni, CP_2 tuttavia le spese del presente giudizio debbono gravare sulla parte appellata la quale ha resistito in giudizio e non ha accettato di rilasciare la casa coniugale. Esse si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi delle cause contenziose ex d.m. 147 del 2022 considerata la materia del contendere di non elevata complessità.
p.q.m.
La Corte di Appello di Torino
Sezione Minorenni e Famiglia definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria emessa il 10 ottobre 2023 nel giudizio di separazione personale tra E , Parte_1 CP_1
ACCOGLIE L'APPELLO PRINCIPALE e , per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria emessa inter partes, revoca a partire dal mese di ottobre 2024 il contributo per il mantenimento della GL a carico del padre SI . CP_2 Parte_1
Revoca con effetto immediato l'assegnazione della casa coniugale a favore della SIa concedendole giorni 60 dalla notifica della presente sentenza CP_1 per il rilascio dell'immobile. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio a CP_1 favore del SI che liquida in euro 1029 per lo studio della Parte_1 controversia, euro 709 per la fase introduttiva e euro 1735 per la fase decisionale e così per complessivi euro 3473 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa. Conferma per il resto la sentenza di primo grado. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello
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