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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2583/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2583/2024 promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHESIN CRISTINA e dall'Avv. ARZENTON LUCA del Foro di Vicenza;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MIGLIACCIO TEOFILO del Foro di Napoli;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/06/2024, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GA (VI) l'08/09/2017 con deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù della sentenza Controparte_1
di separazione del Tribunale di Vicenza n. 1759/2023 del 27/09/2023, oltre ad ulteriori domande in punto di affidamento e mantenimento della figlia minore . Per_1
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio, ma, per contro, chiedeva di confermarsi le condizioni stabilite in sede di separazione. Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato le parti chiedevano concordemente che il Tribunale pronunciasse sentenza non definitiva sullo status, per cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al in sede per la formulazione del parere Parte_2
di competenza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice istruttore nel giudizio di separazione personale (07/09/2023), conclusosi con sentenza n. 1759/2023 del 27/09/2023, passata in giudicato. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di GA (VI) di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al
Giudice delegato sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 473bis.22 ult. co. c.p.c.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GA (VI) l'
08/09/2017 tra e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
suddetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2017;
ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GA (VI);
RIMETTE la causa in istruttoria come da ordinanza separata e contestuale alla presente sentenza;
RINVIA all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 18/02/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2583/2024 promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHESIN CRISTINA e dall'Avv. ARZENTON LUCA del Foro di Vicenza;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MIGLIACCIO TEOFILO del Foro di Napoli;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/06/2024, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GA (VI) l'08/09/2017 con deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù della sentenza Controparte_1
di separazione del Tribunale di Vicenza n. 1759/2023 del 27/09/2023, oltre ad ulteriori domande in punto di affidamento e mantenimento della figlia minore . Per_1
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio, ma, per contro, chiedeva di confermarsi le condizioni stabilite in sede di separazione. Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato le parti chiedevano concordemente che il Tribunale pronunciasse sentenza non definitiva sullo status, per cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al in sede per la formulazione del parere Parte_2
di competenza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice istruttore nel giudizio di separazione personale (07/09/2023), conclusosi con sentenza n. 1759/2023 del 27/09/2023, passata in giudicato. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di GA (VI) di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al
Giudice delegato sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 473bis.22 ult. co. c.p.c.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GA (VI) l'
08/09/2017 tra e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
suddetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2017;
ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GA (VI);
RIMETTE la causa in istruttoria come da ordinanza separata e contestuale alla presente sentenza;
RINVIA all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 18/02/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo