Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 29/04/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 16735/2023 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. PANNONE Parte_1 C.F._1
STEFANO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.9.2013 la parte ricorrente chiedeva condannarsi l' al pagamento CP_1 dei ratei della pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
23/12/2022, oltre accessori. Esponeva di avere presentato in tale data domanda di pensione di vecchiaia e che la stessa era stata respinta non ritenendosi integrato lo stato di invalidità di cui al D. L.vo 503/92; deduceva trovarsi in una condizione di invalidità pari al 80%. Si costituiva l' contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto per CP_1 mancata ricorrenza del requisito sanitario. All'esito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Osserva il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento. Si ricorda che a norma dell'art. 1 co. 8 del D. L.vo 503/92 la elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, disposta dallo stesso articolo, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%; pertanto nel caso di soggetti con invalidità pari o superiore all'80% i limiti di età per la pensione di vecchiaia rimangono confermati in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
Il ctu nominato, eseguite le indagini medico legali, ha concluso che la parte ricorrente per effetto delle patologie riscontrate, come indicate nella relazione depositata, ha una percentuale di invalidità pari al 84%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23/12/2022. Le conclusioni del consulente appaiono attendibili per la specifica competenza dell'ausiliario e perchè congruamente motivate.
Ricorre pertanto il requisito di età, avendo la parte raggiunto il 55^/60^ anno alla data della domanda ed a maggior ragione alla data di raggiungimento della soglia minima di invalidità.
Quanto al requisito contributivo, lo stesso non è oggetto di contestazione nella relazione afferente la posizione specifica dell'istante. La domanda deve pertanto essere accolta in parte qua.
In ordine alla decorrenza della pensione, conformemente a quanto ritenuto dalla più recente giurisprudenza della Cassazione, l'art. 12 d.l. n. 78/2010 [secondo cui: I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle eta'
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dei ratei di pensione di vecchiaia maturati con decorrenza dall'1.1.2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condanna l' alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.696,00, con CP_1 attribuzione al difensore anticipatario.
Napoli, 29/04/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon