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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1543/2023 promossa da: nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Cristina Carminati parte ricorrente contro
, nata in [...] il [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Pizzighettone (CR) il 6.8.2016.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso del 3.8.2023 il ha introdotto il presente giudizio, chiedendo Parte_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla e, CP_1 contestualmente, avanzando domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La prima udienza del giudizio di separazione si è tenuta in data 18.1.2024, udienza in cui è stata dichiarata la contumacia della resistente e la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della solo separazione, avendo il ricorrete rinunciati alla domanda di addebito.
Dichiarata con la sentenza n. 318 del 22.4.2024 la separazione fra le parti, la causa
è stata rimessa sul ruolo, per l'udienza del 20.2.2025, udienza in cui parte resistente
è rimasta contumace ed in cui la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia del divorzio.
Sussiste la giurisdizione dell'A.G. italiana a conoscere la domanda sullo status e la stessa va decisa in base al diritto italiano, nonostante la cittadinanza bielorussa della resistente: la giurisdizione internazionale si radica nel nostro
Paese in forza dell'art. 3 lettera a) punti v) e vi) del reg. UE 1111/2019, in quanto il ricorrente da sempre risiede in Italia, in Pizzighettone (CR); la legge applicabile è la legge italiana, in forza del criterio sussidiario sub lettera d) dell'art. 8 del reg. UE 1259/2010, essendo che la convivenza fra le parti è terminata ancora nel dicembre 2019, e non è dato sapere dove oggi viva la resistente, ed esseno altresì che la normativa del reg. UE 1259/2010 si applica alle persone di qualunque nazionalità, comunitaria e non, in forza del disposto dell'art. 31 l. 218/95.
Dando applicazione al diritto italiano, va accolta la domanda per il divorzio, perché sussistono le condizioni ex art. 3 c. II lettera b) l. 898/1970: fra le parti
è stata pronunciata di separazione, passata in giudicato (cfr. la attestazione in atti); dalla prima udienza di comparizione sono decorsi 12 mesi;
parte resistente, rimanendo contumace, non ha eccepito essere intervenuta riconciliazione fra i coniugi.
Le spese di lite tanto del giudizio di separazione tanto del giudizio di divorzio vanno dichiarate non ripetibili, considerata la contumacia di parte resistente, considerato l'oggetto necessitato del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa 1543/2023,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1 CP_1
, matrimonio contratto con rito civile in Pizzighettone il
[...]
6.8.2016, ed iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Pizzighettone al n. 5 Parte I anno 2016;
DICHIARA le spese di lite di parte ricorrente dell'intero giudizio non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 03/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pizzighettone;