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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
MA Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 80/2024, promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Pordenone n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Angelo Cardarella, Carlo Tommaso Gasparro e AR Moira Agostino, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, Ing. - elettivamente domiciliata in Udine, Via della Controparte_2
Prefettura n. 7, presso lo studio dell'Avv. Fausto Discepolo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
E
(P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
– in persona del legale rappresentante Dr.ssa – rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Mauro Casarini della S.C. Avvocatura ed elettivamente domiciliata in
Viale Indipendenza n. 3, presso la sede della S.C. Avvocatura, giusta procura CP_3 alle liti in atti;
APPELLATA CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis così statuire: nel merito in via principale
- Ritenere e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che nulla era dovuto alla convenuta a titolo di retta essendo questa a carico esclusiva del e per l'effetto, CP_5
- Condannare la convenuta, ex art. 2033 c.c. a restituire all'attore, nella sua predetta qualità, la somma complessiva di € 23.049,87 corrisposta a titolo di rette per il ricovero in Rsa della IG.ra , oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Persona_1
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. in via istruttoria Si chiede, in primo luogo, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante dell' convenuta e prova per testi del Dott. , Direttore CP_6 Testimone_1
Sanitario presso la convenuta, entrambi sui seguenti capitoli:
1. Vero che la IG.ra – madre dell'odierno attore – è stata ricoverata Persona_1 presso la RSA Villa Vanni di Rivanazzano (Pv dal 13.2.2020 fino al 3 febbraio 2021 giorno in cui la stessa decedeva.
2. Vero che la IG.ra veniva ricoverata in quanto “affetta da deficit cognitivo, Per_1 malattia di Alzheimer, ipoacusia, ipertensione…disorientata nel tempo, nello spazio e sul sé…”come da doc. 3 fascicolo attoreo che si rammostra.
3. Vero che per tutto il periodo della degenza la IG.ra veniva sottoposta a Per_1 prestazioni di natura sanitaria, con stesura di cartella clinica, quali somministrazione di terapie farmacologiche, controlli EE e EC periodici, fisiokinesiterapia settimanale, stimolazione cognitiva e relazionale, visite, esami ematochimici, terapie orale e/o intramuscolo e/o endovenosa e/o infusionale. Si chiede, inoltre, ordinarsi alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della cartella clinica relativa alla IG.ra . Persona_1
Si chiede, infine, se necessario, disporsi CTU al fine di accertare la patologia per la quale la IG.ra era stata ricoverata presso la RSA odierna convenuta e Persona_1 valutare la natura delle prestazioni erogate alla stessa durante il periodo di degenza presso la detta RSA.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale, rigettare l'appello proposto perchè inammissibile e/o infondato confermando integralmente la sentenza di primo grado. spese rifuse. in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata:
pag. 2/12 − dichiarare inammissibile e/o infondata l'azione per difetto di legittimazione ad agire in giudizio in capo all'attore, non avendo egli provato la sua asserita qualità di erede e, dunque, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
− rigettare comunque le domande attoree perchè infondate;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione:
− accertare l'obbligo contrattuale di al pagamento delle rette oggetto Parte_1 di ripetizione e, per l'effetto, compensare interamente il suo debito personale con il suo credito a titolo di erede ovvero
− condannare l' a tenere indenne e Controparte_3 rimborsare di quanto eventualmente condannata a restituire Controparte_1 all'attore; in ogni caso con rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria
− rigettare, siccome inammissibili, le richieste di c.tu., interrogatorio formale e prova per testi formulate da parte attrice e, nella denegata ipotesi di ammissione, ammettere il medesimo teste, dott. , a prova contraria sul seguente capitolo: Testimone_1
«vero che alla sig.ra , nel suo periodo di permanenza presso R.S.A. Persona_1
“Villa Vanni” di Rivanazzano, sono state erogate prestazioni di natura prevalentemente socio assistenziale, essendo minime le sue esigenze sanitarie, e, pertanto, prestazioni di lungo assistenza, finalizzate a mantenere la sua autonomia funzionale residua e a rallentare il suo decadimento fisico e cognitivo.
Per : Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: rigettare in toto l'Atto di Citazione in Appello in ogni sua parte e/o conclusione e per l'effetto rigettare tutte le richieste di accertamento, di dichiarazione e di condanna avanzate avverso l' sia da parte appellante sia CP_3 eventualmente da parte della R.S.A appellata, in quanto totalmente infondate in fatto Cont ed in diritto, dichiarando che l' nulla deve e dovrà alle altri parti processuali a qualsivoglia titolo e/o causale, confermando in toto la sentenza del Tribunale di Pavia n. 988/2023 in ogni sua parte. in via istruttoria: si richiede il rigetto delle istanze istruttorie avversarie di ammissione di interrogatorio formale, di prova per testi e di svolgimento di C.T.U. Cont Il tutto con vittoria di onorari in favore dell' di per entrambi i gradi di CP_3 giudizio oltre 15% spese generali ed accessori di legge per avvocati dipendenti di P.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , in qualità di erede della madre, , ricoverata presso la Parte_1 Persona_1
RSA Villa Vanni dal 13.2.2020 sino al 3.2.2021, conveniva in giudizio
[...]
chiedendone la condanna alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 Controparte_1
c.c., della somma di Euro 23.049,87, pagata a titolo di rette per il ricovero, previo pag. 3/12 accertamento che i costi di degenza erano interamente a carico del sistema sanitario nazionale, essendo la madre affetta da Morbo di Alzheimer.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda e, in caso di accoglimento della stessa, la compensazione fra il debito dell'attore e il credito oggetto di causa e, in via subordinata, la condanna di CP_3
– che chiamava in giudizio – a garantirla rispetto all'eventuale condanna in favore dell'attore. Contr 3. L (di seguito, anche ) si costituiva in Controparte_3 giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
4. Il Tribunale di Pavia, con sentenza pronunciata in data 22.7.2023 (sentenza n. 988/23 pubblicata in data 25.7.2023), rigettava la domanda attorea e condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
(liquidate in Euro 3.778,00, oltre spese generali, IVA e CPA) e di TS (liquidate in Euro 3.778,00 oltre spese generali, IVA e CPA). Il Tribunale riteneva che l'attore non avesse dimostrato la qualità di erede di
[...]
e la misura della propria partecipazione all'eredità della de cuius, in quanto la Per_1 documentazione depositata in atti provava esclusivamente la sua chiamata alla successione, ma non dimostrava l'avvenuta accettazione dell'eredità e la regolamentazione della successione per legge o per testamento. In ogni caso, secondo il Tribunale, la domanda era infondata, non avendo l'attore indicato specifici interventi sanitari e non meramente assistenziali necessari per la salute della propria madre durante il periodo di permanenza presso Villa Vanni, con la conseguenza che non erano ravvisabili prestazioni sanitarie assolutamente prevalenti rispetto ai bisogni di assistenza della degente, inscindibilmente connesse alle prestazioni assistenziali e al di fuori di quelle routinarie, eseguibili anche a domicilio. A tale riguardo, il primo giudice – premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali - rilevava che era stata Persona_1 ricoverata presso Villa Vanni il 13.2.2020, poco dopo la diagnosi di broncopolmonite e che il “progetto assistenziale individualizzato” predisposto al momento dell'ingresso nella R.S.A. indicava come necessarie, oltre alla somministrazione dei farmaci già prescritti, attività di socializzazione, anche al fine di superare il trauma dell'inserimento nella struttura;
i piani redatti successivamente non evidenziavano alcuna ulteriore necessità terapeutica, se non legata alla rottura del femore avvenuta nel maggio 2020; per le nuove patologie che si erano presentate durante la degenza erano stati disposti ricoveri in altre strutture, posto che la RSA Villa Vanni non aveva natura ospedaliera e all'esito di questi ricoveri non erano state consigliate prestazioni sanitarie di particolare intensità e complessità nel momento del reingresso nella struttura residenziale gestita della convenuta;
infine, la RSA Villa Vanni non disponeva di un reparto specifico per malati di Alzheimer - circostanza pacifica in causa - e, ciononostante, era stata ritenuta adeguata alle esigenze di dallo stesso Persona_1 attore, che ne aveva chiesto il ricovero.
pag. 4/12 5. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendone la riforma Parte_1
e formulando due motivi di gravame: I) Erroneità della statuizione del difetto di legittimazione ad agire dell'attore; II) Erroneo rigetto delle domanda di accertamento e condanna alla restituzione.
6. si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello avversario e la sua infondatezza nel merito. Contr
7. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
8. All'udienza del 23.10.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa al 10.12.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
L'udienza del 10.12.2025 – e i relativi termini - è stata anticipata al 12.11.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provata la propria qualità di erede. Ha dedotto che la propria qualità di erede era da ritenersi provata alla luce sia delle risultanze dell'atto sottoscritto al momento del ricovero di nella RSA - Persona_1 che indicava quale “figlio” e che era stato sottoscritto anche dalla RSA Parte_1 convenuta – sia delle fatture emesse dalla RSA e intestate a sia, infine, Parte_1 del certificato di famiglia storico e del certificato di nascita con l'indicazione di paternità e maternità. Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione del certificato dello stato di famiglia, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità - e che si proclami erede - va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, ord. 4.7.2024, n. 18294; Cass. Civ., 18.4.2024, n. 10519).
Le appellate hanno dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando che la documentazione prodotta dall'appellante dimostrava unicamente il rapporto di filiazione e quindi la chiamata all'eredità, ma non anche l'accettazione dell'eredità, che non era stata neppure allegata dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado.
2. Ritiene la Corte che il motivo di appello sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
ha depositato nel giudizio di primo grado il proprio certificato di Parte_1 nascita (doc. 8 fasc. primo grado ) e il certificato di famiglia storico (doc. 7 Pt_1
pag. 5/12 fasc. primo grado , oltre che il contratto di ingresso in RSA (doc. 1 fasc. primo Pt_1 grado ), da cui risulta che egli è il figlio di . Pt_1 Persona_1
Ciò posto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al de cuius deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del de cuius, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede (Cass. Civ., Sez. II, 11.8.2021, n. 22730). Peraltro, se, da un lato, la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà, oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (Cass. Civ., Sez. II, 12.3.2003, n. 3696; Cass. Civ., Sez. II, 30.4.2010, n. 10525; Cass. Civ., Sez. VI, 6.3.2018, n. 5247), dall'altro lato, l'accettazione tacita dell'eredità può profilarsi anche attraverso l'esercizio di domande che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, dimostrando che il chiamato ha accettato con esse la qualità di erede (il riferimento è all'azione petitoria o a qualunque altra azione volta alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari di chi si proclami erede, Cass. Civ., Sez. II, 6.6.2018, n. 14499Cass. Civ., Sez. III, 26.6.2018, n. 16814; Cass. Civ., Sez. II, 11.8.2021, n. 22730). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (sul punto Cass. Civ., Sez. III, 14.10.2011, n. 21288; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2014, n. 22223; Cass. Civ., Sez. II, 19.3.2018, n. 6745; Cass. Civ., Sez. II, 8.1.2025, n. 390; v. anche Cass. Civ., Sez. II, 12.7.2024, n. 19254). Applicando tali principi al caso di specie, rileva la Corte che è dimostrato in atti il rapporto di parentela in linea retta fra l'odierno appellante e la de cuius – per essere il primo il figlio della seconda – e può certamente ritenersi che l'odierno appellante abbia proposto un'azione a tutela del patrimonio relitto - diretta ad ottenerne la reintegrazione – che costituisce in sé atto di accettazione dell'eredità, con conseguente raggiungimento della prova della qualità di erede.
3. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante, premessa la ricostruzione normativa delle prestazioni erogate in favore di persone disabili o anziane non autosufficienti, ha dedotto di avere provato, nel giudizio di primo grado, la necessità pag. 6/12 che fosse sottoposta ad un programma terapeutico, in quanto affetta da Persona_1
Morbo di Alzheimer con disturbi del comportamento (doc. 3 fasc. primo grado
). Pt_1
Ha evidenziato che in presenza della patologia del Morbo di Alzheimer – patologia incurabile con effetti inabilitanti che richiedono un assiduo e continuo monitoraggio sanitario al fine di sostenere le condizioni di vita e di sopravvivenza del paziente – gli aspetti sanitari risultano sempre preminenti rispetto a quelli meramente assistenziali, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Appello Milano, sentenza n. 2821/2019; Trib. Pavia, sentenza n. 1638/2025) e di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4.9.2023, n. 25660). Ha dedotto, a tale riguardo, che era stata ricoverata presso la RSA per Persona_1 una malattia cronico-degenerativa, con la conseguenza che venivano in rilievo prestazioni sanitarie connesse inscindibilmente con quelle socio-sanitarie (doc. 3 fasc. primo grado ). Pt_1
Nella comparsa conclusionale, ha richiamato pronunce della Suprema Corte a conferma, in presenza della patologia del Morbo di Alzheimer, della prevalenza della natura sanitaria del servizio, che deve essere erogata a titolo gratuito dal servizio sanitario nazionale (Cass. Civ., n. 4558/2012; Cass. Civ., n. 22776/2016; Cass. Civ., ord. 28.11.2017, n. 28321; Cass. civ., Sez. I, Ord., 4.9.2023, n. 25660; Cass. Civ., n. 4752/2024).
L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1 motivo, in quanto privo dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. Ha evidenziato, a tale ultimo proposito, che, con riguardo al Morbo di Alzheimer, non può predicarsi l'inscindibilità a priori tra il profilo sanitario e quello sociale e che la RSA Villa Vanni, accreditata come residenza sanitaria assistenziale, era priva di un nucleo Alzheimer destinato a pazienti affetti da tale morbo in forma grave e con particolari problematiche comportamentali. Con precipuo riguardo alle condizioni di , ha rilevato che la stessa era Persona_1 stata classificata in classe SOSIA 8 (la meno grave) dal 13.2.2001 al 26.1.2021 e poi in classe SOSIA 3 (la più grave) dal 27.1.2021 sino al 3.2.2021 (data del decesso), per un aggravamento dovuto alla frattura del femore (che aveva portato ad un decadimento delle condizioni generali) e al contagio da che ne aveva determinato il Persona_2 decesso a seguito di polmonite e che la stessa, in quanto affetta da una forma di demenza di grado lieve o moderato, necessitava di assistenza e ausilio nello svolgimento degli atti della vita quotidiana e di interventi di natura socio-assistenziale (terapia occupazionale e stimolazione cognitiva) diretti a mantenere le funzionalità della persona, mentre il carico assistenziale di carattere sanitario era limitato alla somministrazione di farmaci e all'uso di dispositivi contenitivi per evitare cadute, con invio ad altre strutture attrezzate per esami tecnici o di laboratorio e per la cura degli eventi traumatici.
pag. 7/12 Contr L'appellata ha resistito al motivo di impugnazione, rilevando che la RSA Villa Vanni aveva erogato a prestazioni di lungo-assistenza - finalizzate a Persona_1 mantenere l'autonomia funzionale e rallentare il deterioramento - ossia prestazioni di natura sociale, il cui costo era carico, al 50%, dell'utente, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 502/1992, del D.P.C.M. 14.2.2001, del D.P.C.M. 29.11.2001 e del D.P.C.M.12.1.2017 e solo in minima parte di natura sanitaria e ha evidenziato che la retta della RSA, essendo una paziente classificata “tipica”, era stata pagata per la quota Persona_1 socio-assistenziale (detta anche quota sociale, riferita alla retta alberghiera) dalla famiglia e per la quota sanitaria da TS, con la precisazione che, se Persona_1 fosse stata classificata come affetta da Morbo di Alzheimer, il ricovero non sarebbe stato appropriato, in quanto la RSA non disponeva del nucleo Alzheimer e, in ogni caso, la quota alberghiera sarebbe stata comunque a carico della famiglia. Ha richiamato, in proposito, l'art. 8 della L. Regione Lombardia 12.03.2008 n. 3
“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitari”, a mente del quale le persone che accedono alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie devono farsi carico del pagamento delle rette per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nonché la DGR XI/1046 del 17.12.2018 della Regione Lombardia, con riguardo agli oneri di ricovero in RSA per gli ospiti malati di demenza e/o Morbo di Alzheimer, secondo cui “le persone affette da ALZHEIMER o da altre forme di demenza ricoverate in R.S.A la cui tipologia di ricovero, per durata e tipo di prestazioni, risulta riconducibile al regime di lungo assistenza sociosanitarie, rientrano nella tipologia di persone non autosufficienti per le quali l'onere del ricovero non grava interamente sul Fondo Sanitario Regionale. E' pertanto prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50% in conformità al principio di cui al DPCM 29.11.2001 secondo la percentuale stabilita nell'allegato 1C punto 10 lettera b) e dell'art. 30 DPCM 12.1.2017. Nel caso la stessa non possa sostenere l'onere della retta, è previsto un intervento economico da parte del Comune di residenza, il quale definisce la soglia di accesso alla prestazione agevolata, secondo quanto previsto dal D.P.C.M.
5.12.2013 n. 159” (doc. 7 fasc. TS). Ha richiamato, poi, copiosa giurisprudenza di merito in tema di non addebitabilità Contr all' della quota socio-assistenziale della retta di un ricoverato affetto da Morbo di Alzheimer, in quanto le prestazioni erogate dalla struttura hanno natura prettamente socio-assistenziale e non sanitaria, come nel caso di specie, nonché giurisprudenza amministrativa che, in presenza di una malattia stabilizzata per paziente che necessita di aiuto e sorveglianza per ogni bisogno quotidiano, esclude sia che la somministrazione di farmaci possa essere idonea a determinare la natura delle prestazioni erogate (Cons. Stato n. 2602/2009) sia che la stessa possa essere sufficiente a trasferire l'onere economico sul servizio sanitario nazionale. Con precipuo riguardo al caso di specie, l'appellata ha rilevato che la documentazione prodotta in atti attestava che le prestazioni erogate a erano state a Persona_1 carattere prevalentemente socio-assistenziale e che la relativa degenza era da ascriversi pag. 8/12 al comparto socio-assistenziale, come previsto dai D.P.C.M. in materia di LEA e che, nel caso di specie, l'appellante non aveva dimostrato l'erogazione di un trattamento terapeutico personalizzato in favore della madre e la RSA, per contro, aveva affermato di non aver erogato alla stessa “prestazioni ad alta integrazione sanitaria”, bensì esclusivamente prestazioni di natura sociale.
4. Ritiene la Corte che il motivo di appello non meriti accoglimento, per le ragioni che seguono. In via preliminare, non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando
o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, il quale secondo la sua prospettazione, individua implicitamente il capo di sentenza impugnata (segnatamente, quello relativo alla ritenuta infondatezza della domanda di ripetizione della somma corrisposta a titolo di rette per il ricovero in RSA), gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (concernenti la ritenuta insussistenza di un nesso di strumentalità necessaria fra le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali in presenza di Morbo di Alzheimer) e chiede la riforma del capo stesso. Si tratta, dunque, di una prospettazione sufficientemente specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente rigetto dell'eccezione proposta da di inammissibilità del motivo gravame. Controparte_1
Passando all'esame del merito del motivo, va rilevato, in via preliminare, che il motivo di appello si fonda sull'esistenza di un automatismo fra la patologia di e Persona_1 la preminenza degli aspetti sanitari - rispetto a quelli di natura assistenziale - nell'ambito della prestazione erogata dalla RSA Villa Vanni. Rileva, in proposito, la Corte che, alla luce del quadro normativo di riferimento – compiutamente ricostruito dal primo giudice e da intendersi qui integralmente richiamato - la sussistenza di un automatismo fra la patologia dell'assistito (nella specie, il Morbo di Alzheimer) e la gratuità delle prestazioni erogate dalla RSA, è stata esclusa dalla Suprema Corte, la quale ha affermato, anche con precipuo riguardo alla Regione Lombardia in relazione ad un paziente affetto da Morbo di Alzheimer, che le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto - in relazione alla patologia, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia – che per il paziente siano necessarie prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non pag. 9/12 congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale, la quale ultima risulta, pertanto, avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali, essendo anche queste ultime a carico del SSN, in quanto strumentali a quelle sanitarie (Cass. Civ., Sez. I, 22.2.2024, n. 4752; Cass. Civ., Sez. III, 11.12.2023, n. 34590; Cass. Civ., Sez. III, 24.1.2023, n. 2038). Ai fini dell'accertamento del nesso di strumentalità necessaria tra cure socio-sanitarie e cure assistenziali, è necessario un rigoroso scrutinio di merito, condotto mediante la disamina del piano di cure personalizzato prodotto dal privato, al fine di verificare che l'esigenza di ricovero non sia derivata esclusivamente dalla necessità di assistenza e sorveglianza di un soggetto che, a causa della malattia mentale-degenerativa, non è più in grado di badare in autonomia ai propri bisogni, ma che sia derivata piuttosto dall'esigenza di ricevere anche cure di tipo sanitario non ordinarie, eseguibili mediante un piano specifico e sotto la sorveglianza frequente di personale specializzato (cfr. sul tema, Cass. Civ., 28.5.2025, n. 26943). Con precipuo riferimento al paziente anche affetto da Morbo di Alzheimer, l'assistenza per tale patologia deve essere fornita – ferma la necessità del ricovero per l'effettuazione del piano di cure personalizzato – necessariamente in maniera congiunta con le prestazioni di carattere sanitario. Orbene, nel caso di specie, le cure mediche erogate a durante il periodo Persona_1 di degenza hanno presentato un carattere basilare e ordinario, poiché - al momento del ricovero – queste risultavano facilmente eseguibili anche a domicilio, tramite la semplice supervisione del medico di medicina generale. Come puntualmente rilevato dal primo giudice, il progetto assistenziale individualizzato (PAI) redatto al momento dell'ingresso in RSA (doc. 1 fasc. primo grado indica come necessari la somministrazione di farmaci già Controparte_1 prescritti e l'attività di socializzazione per la promozione dell'ambientamento e dell'inserimento nella RSA. I successivi PAI non riportano necessità terapeutiche specifiche, a parte quelle connesse alla frattura del femore (doc. 5 fasc. primo grado . Controparte_1
Invero, le necessità di natura sanitaria concerno esclusivamente la somministrazione di
“terapie e controlli ematologici periodici di routine” con riferimento ad una comorbilità di carattere ordinario (cfr. docc. 1 e 5 fasc. primo grado e Controparte_1 senza inerenza alcuna con la patologia Morbo di Alzheimer da cui era affetta
[...]
, somministrazione che, in ogni caso, avrebbe potuto avvenire agevolmente Per_1 anche in ambito domiciliare. Dall'esame delle schede della terapia somministrata a
(doc. 11 fasc. primo grado risulta, infatti, che tale Persona_1 Controparte_1 terapia è consistita esclusivamente nella somministrazione di farmaci già prescritti, in dosi piuttosto contenute e certamente compatibili con una somministrazione al di fuori di un regime ospedaliero – come puntualmente rilevato dal primo giudice. A ciò occorre aggiungere che per le nuove patologie che si presentarono durante la degenza – nella specie, frattura del femore e polmonite da Coronavirus – Persona_1
pag. 10/12 è stata ricoverata in altre strutture, senza che al termine di tali ricoveri siano state prescritte prestazioni sanitarie di particolare intensità e complessità da eseguirsi presso la RSA Villa Vanni. Né l'appellante ha indicato – né tanto meno dimostrato – l'erogazione di specifici interventi sanitari necessari per la salute della propria madre durante il periodo di permanenza presso la RSA Villa Vanni. Sotto questo profilo, ritiene la Corte che non sia stato dimostrato che il ricovero della paziente si fosse reso necessario a causa della presenza di malattie tali Persona_1 da richiedere un piano di cure specifico all'interno della RSA – ma, al contrario, che risulti dimostrato documentalmente il carattere ordinario delle patologie ulteriori rispetto all'Alzheimer da cui era affetta con la conseguenza che il Persona_1 ricovero presso la RSA Villa Vanni – che peraltro nemmeno disponeva di un nucleo Alzheimer – è avvenuto con finalità di natura prettamente assistenziale rispetto all'evolversi della malattia cronico-degenerativa del Morbo di Alzheimer. In conclusione, in difetto di prova che necessitasse di un piano Persona_1 terapeutico personalizzato e di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale - in relazione alla patologia della quale risultava affetta, dello stato di evoluzione al momento del suo ricovero in RSA e della prevedibile evoluzione successiva della malattia - deve ritenersi che sia rimasto indimostrato quel nesso di strumentalità necessaria tra prestazioni sanitarie e prestazioni assistenziali, in grado di porre i costi del servizio interamente a carico delle Amministrazioni convenute secondo il D.P.C.M. 29.11.2001. In conclusione, il motivo di impugnazione deve essere rigettato, in quanto infondato.
5. Sotto il profilo delle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla conferma della sentenza di primo grado in punto rigetto delle domande di accertamento della permanenza dei costi della degenza a carico del sistema sanitario nazionale e di condanna di RSA Villa Vanni alla restituzione della somma corrisposta a titolo di rette per il ricovero, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti delle parti appellate. Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 5.201,00-Euro 26.000,00), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pag. 11/12 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 3.966,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva e Euro 1.911,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in Euro
[...]
3.966,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva e Euro 1.911,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera MA Galioto
pag. 12/12
MA Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 80/2024, promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Pordenone n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Angelo Cardarella, Carlo Tommaso Gasparro e AR Moira Agostino, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, Ing. - elettivamente domiciliata in Udine, Via della Controparte_2
Prefettura n. 7, presso lo studio dell'Avv. Fausto Discepolo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
E
(P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
– in persona del legale rappresentante Dr.ssa – rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Mauro Casarini della S.C. Avvocatura ed elettivamente domiciliata in
Viale Indipendenza n. 3, presso la sede della S.C. Avvocatura, giusta procura CP_3 alle liti in atti;
APPELLATA CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis così statuire: nel merito in via principale
- Ritenere e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che nulla era dovuto alla convenuta a titolo di retta essendo questa a carico esclusiva del e per l'effetto, CP_5
- Condannare la convenuta, ex art. 2033 c.c. a restituire all'attore, nella sua predetta qualità, la somma complessiva di € 23.049,87 corrisposta a titolo di rette per il ricovero in Rsa della IG.ra , oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Persona_1
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. in via istruttoria Si chiede, in primo luogo, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante dell' convenuta e prova per testi del Dott. , Direttore CP_6 Testimone_1
Sanitario presso la convenuta, entrambi sui seguenti capitoli:
1. Vero che la IG.ra – madre dell'odierno attore – è stata ricoverata Persona_1 presso la RSA Villa Vanni di Rivanazzano (Pv dal 13.2.2020 fino al 3 febbraio 2021 giorno in cui la stessa decedeva.
2. Vero che la IG.ra veniva ricoverata in quanto “affetta da deficit cognitivo, Per_1 malattia di Alzheimer, ipoacusia, ipertensione…disorientata nel tempo, nello spazio e sul sé…”come da doc. 3 fascicolo attoreo che si rammostra.
3. Vero che per tutto il periodo della degenza la IG.ra veniva sottoposta a Per_1 prestazioni di natura sanitaria, con stesura di cartella clinica, quali somministrazione di terapie farmacologiche, controlli EE e EC periodici, fisiokinesiterapia settimanale, stimolazione cognitiva e relazionale, visite, esami ematochimici, terapie orale e/o intramuscolo e/o endovenosa e/o infusionale. Si chiede, inoltre, ordinarsi alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della cartella clinica relativa alla IG.ra . Persona_1
Si chiede, infine, se necessario, disporsi CTU al fine di accertare la patologia per la quale la IG.ra era stata ricoverata presso la RSA odierna convenuta e Persona_1 valutare la natura delle prestazioni erogate alla stessa durante il periodo di degenza presso la detta RSA.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale, rigettare l'appello proposto perchè inammissibile e/o infondato confermando integralmente la sentenza di primo grado. spese rifuse. in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata:
pag. 2/12 − dichiarare inammissibile e/o infondata l'azione per difetto di legittimazione ad agire in giudizio in capo all'attore, non avendo egli provato la sua asserita qualità di erede e, dunque, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
− rigettare comunque le domande attoree perchè infondate;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione:
− accertare l'obbligo contrattuale di al pagamento delle rette oggetto Parte_1 di ripetizione e, per l'effetto, compensare interamente il suo debito personale con il suo credito a titolo di erede ovvero
− condannare l' a tenere indenne e Controparte_3 rimborsare di quanto eventualmente condannata a restituire Controparte_1 all'attore; in ogni caso con rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria
− rigettare, siccome inammissibili, le richieste di c.tu., interrogatorio formale e prova per testi formulate da parte attrice e, nella denegata ipotesi di ammissione, ammettere il medesimo teste, dott. , a prova contraria sul seguente capitolo: Testimone_1
«vero che alla sig.ra , nel suo periodo di permanenza presso R.S.A. Persona_1
“Villa Vanni” di Rivanazzano, sono state erogate prestazioni di natura prevalentemente socio assistenziale, essendo minime le sue esigenze sanitarie, e, pertanto, prestazioni di lungo assistenza, finalizzate a mantenere la sua autonomia funzionale residua e a rallentare il suo decadimento fisico e cognitivo.
Per : Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: rigettare in toto l'Atto di Citazione in Appello in ogni sua parte e/o conclusione e per l'effetto rigettare tutte le richieste di accertamento, di dichiarazione e di condanna avanzate avverso l' sia da parte appellante sia CP_3 eventualmente da parte della R.S.A appellata, in quanto totalmente infondate in fatto Cont ed in diritto, dichiarando che l' nulla deve e dovrà alle altri parti processuali a qualsivoglia titolo e/o causale, confermando in toto la sentenza del Tribunale di Pavia n. 988/2023 in ogni sua parte. in via istruttoria: si richiede il rigetto delle istanze istruttorie avversarie di ammissione di interrogatorio formale, di prova per testi e di svolgimento di C.T.U. Cont Il tutto con vittoria di onorari in favore dell' di per entrambi i gradi di CP_3 giudizio oltre 15% spese generali ed accessori di legge per avvocati dipendenti di P.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , in qualità di erede della madre, , ricoverata presso la Parte_1 Persona_1
RSA Villa Vanni dal 13.2.2020 sino al 3.2.2021, conveniva in giudizio
[...]
chiedendone la condanna alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 Controparte_1
c.c., della somma di Euro 23.049,87, pagata a titolo di rette per il ricovero, previo pag. 3/12 accertamento che i costi di degenza erano interamente a carico del sistema sanitario nazionale, essendo la madre affetta da Morbo di Alzheimer.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda e, in caso di accoglimento della stessa, la compensazione fra il debito dell'attore e il credito oggetto di causa e, in via subordinata, la condanna di CP_3
– che chiamava in giudizio – a garantirla rispetto all'eventuale condanna in favore dell'attore. Contr 3. L (di seguito, anche ) si costituiva in Controparte_3 giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
4. Il Tribunale di Pavia, con sentenza pronunciata in data 22.7.2023 (sentenza n. 988/23 pubblicata in data 25.7.2023), rigettava la domanda attorea e condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
(liquidate in Euro 3.778,00, oltre spese generali, IVA e CPA) e di TS (liquidate in Euro 3.778,00 oltre spese generali, IVA e CPA). Il Tribunale riteneva che l'attore non avesse dimostrato la qualità di erede di
[...]
e la misura della propria partecipazione all'eredità della de cuius, in quanto la Per_1 documentazione depositata in atti provava esclusivamente la sua chiamata alla successione, ma non dimostrava l'avvenuta accettazione dell'eredità e la regolamentazione della successione per legge o per testamento. In ogni caso, secondo il Tribunale, la domanda era infondata, non avendo l'attore indicato specifici interventi sanitari e non meramente assistenziali necessari per la salute della propria madre durante il periodo di permanenza presso Villa Vanni, con la conseguenza che non erano ravvisabili prestazioni sanitarie assolutamente prevalenti rispetto ai bisogni di assistenza della degente, inscindibilmente connesse alle prestazioni assistenziali e al di fuori di quelle routinarie, eseguibili anche a domicilio. A tale riguardo, il primo giudice – premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali - rilevava che era stata Persona_1 ricoverata presso Villa Vanni il 13.2.2020, poco dopo la diagnosi di broncopolmonite e che il “progetto assistenziale individualizzato” predisposto al momento dell'ingresso nella R.S.A. indicava come necessarie, oltre alla somministrazione dei farmaci già prescritti, attività di socializzazione, anche al fine di superare il trauma dell'inserimento nella struttura;
i piani redatti successivamente non evidenziavano alcuna ulteriore necessità terapeutica, se non legata alla rottura del femore avvenuta nel maggio 2020; per le nuove patologie che si erano presentate durante la degenza erano stati disposti ricoveri in altre strutture, posto che la RSA Villa Vanni non aveva natura ospedaliera e all'esito di questi ricoveri non erano state consigliate prestazioni sanitarie di particolare intensità e complessità nel momento del reingresso nella struttura residenziale gestita della convenuta;
infine, la RSA Villa Vanni non disponeva di un reparto specifico per malati di Alzheimer - circostanza pacifica in causa - e, ciononostante, era stata ritenuta adeguata alle esigenze di dallo stesso Persona_1 attore, che ne aveva chiesto il ricovero.
pag. 4/12 5. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendone la riforma Parte_1
e formulando due motivi di gravame: I) Erroneità della statuizione del difetto di legittimazione ad agire dell'attore; II) Erroneo rigetto delle domanda di accertamento e condanna alla restituzione.
6. si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello avversario e la sua infondatezza nel merito. Contr
7. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
8. All'udienza del 23.10.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa al 10.12.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
L'udienza del 10.12.2025 – e i relativi termini - è stata anticipata al 12.11.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provata la propria qualità di erede. Ha dedotto che la propria qualità di erede era da ritenersi provata alla luce sia delle risultanze dell'atto sottoscritto al momento del ricovero di nella RSA - Persona_1 che indicava quale “figlio” e che era stato sottoscritto anche dalla RSA Parte_1 convenuta – sia delle fatture emesse dalla RSA e intestate a sia, infine, Parte_1 del certificato di famiglia storico e del certificato di nascita con l'indicazione di paternità e maternità. Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione del certificato dello stato di famiglia, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità - e che si proclami erede - va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, ord. 4.7.2024, n. 18294; Cass. Civ., 18.4.2024, n. 10519).
Le appellate hanno dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando che la documentazione prodotta dall'appellante dimostrava unicamente il rapporto di filiazione e quindi la chiamata all'eredità, ma non anche l'accettazione dell'eredità, che non era stata neppure allegata dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado.
2. Ritiene la Corte che il motivo di appello sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
ha depositato nel giudizio di primo grado il proprio certificato di Parte_1 nascita (doc. 8 fasc. primo grado ) e il certificato di famiglia storico (doc. 7 Pt_1
pag. 5/12 fasc. primo grado , oltre che il contratto di ingresso in RSA (doc. 1 fasc. primo Pt_1 grado ), da cui risulta che egli è il figlio di . Pt_1 Persona_1
Ciò posto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al de cuius deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del de cuius, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede (Cass. Civ., Sez. II, 11.8.2021, n. 22730). Peraltro, se, da un lato, la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà, oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (Cass. Civ., Sez. II, 12.3.2003, n. 3696; Cass. Civ., Sez. II, 30.4.2010, n. 10525; Cass. Civ., Sez. VI, 6.3.2018, n. 5247), dall'altro lato, l'accettazione tacita dell'eredità può profilarsi anche attraverso l'esercizio di domande che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, dimostrando che il chiamato ha accettato con esse la qualità di erede (il riferimento è all'azione petitoria o a qualunque altra azione volta alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari di chi si proclami erede, Cass. Civ., Sez. II, 6.6.2018, n. 14499Cass. Civ., Sez. III, 26.6.2018, n. 16814; Cass. Civ., Sez. II, 11.8.2021, n. 22730). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede (sul punto Cass. Civ., Sez. III, 14.10.2011, n. 21288; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2014, n. 22223; Cass. Civ., Sez. II, 19.3.2018, n. 6745; Cass. Civ., Sez. II, 8.1.2025, n. 390; v. anche Cass. Civ., Sez. II, 12.7.2024, n. 19254). Applicando tali principi al caso di specie, rileva la Corte che è dimostrato in atti il rapporto di parentela in linea retta fra l'odierno appellante e la de cuius – per essere il primo il figlio della seconda – e può certamente ritenersi che l'odierno appellante abbia proposto un'azione a tutela del patrimonio relitto - diretta ad ottenerne la reintegrazione – che costituisce in sé atto di accettazione dell'eredità, con conseguente raggiungimento della prova della qualità di erede.
3. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante, premessa la ricostruzione normativa delle prestazioni erogate in favore di persone disabili o anziane non autosufficienti, ha dedotto di avere provato, nel giudizio di primo grado, la necessità pag. 6/12 che fosse sottoposta ad un programma terapeutico, in quanto affetta da Persona_1
Morbo di Alzheimer con disturbi del comportamento (doc. 3 fasc. primo grado
). Pt_1
Ha evidenziato che in presenza della patologia del Morbo di Alzheimer – patologia incurabile con effetti inabilitanti che richiedono un assiduo e continuo monitoraggio sanitario al fine di sostenere le condizioni di vita e di sopravvivenza del paziente – gli aspetti sanitari risultano sempre preminenti rispetto a quelli meramente assistenziali, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Appello Milano, sentenza n. 2821/2019; Trib. Pavia, sentenza n. 1638/2025) e di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4.9.2023, n. 25660). Ha dedotto, a tale riguardo, che era stata ricoverata presso la RSA per Persona_1 una malattia cronico-degenerativa, con la conseguenza che venivano in rilievo prestazioni sanitarie connesse inscindibilmente con quelle socio-sanitarie (doc. 3 fasc. primo grado ). Pt_1
Nella comparsa conclusionale, ha richiamato pronunce della Suprema Corte a conferma, in presenza della patologia del Morbo di Alzheimer, della prevalenza della natura sanitaria del servizio, che deve essere erogata a titolo gratuito dal servizio sanitario nazionale (Cass. Civ., n. 4558/2012; Cass. Civ., n. 22776/2016; Cass. Civ., ord. 28.11.2017, n. 28321; Cass. civ., Sez. I, Ord., 4.9.2023, n. 25660; Cass. Civ., n. 4752/2024).
L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1 motivo, in quanto privo dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. Ha evidenziato, a tale ultimo proposito, che, con riguardo al Morbo di Alzheimer, non può predicarsi l'inscindibilità a priori tra il profilo sanitario e quello sociale e che la RSA Villa Vanni, accreditata come residenza sanitaria assistenziale, era priva di un nucleo Alzheimer destinato a pazienti affetti da tale morbo in forma grave e con particolari problematiche comportamentali. Con precipuo riguardo alle condizioni di , ha rilevato che la stessa era Persona_1 stata classificata in classe SOSIA 8 (la meno grave) dal 13.2.2001 al 26.1.2021 e poi in classe SOSIA 3 (la più grave) dal 27.1.2021 sino al 3.2.2021 (data del decesso), per un aggravamento dovuto alla frattura del femore (che aveva portato ad un decadimento delle condizioni generali) e al contagio da che ne aveva determinato il Persona_2 decesso a seguito di polmonite e che la stessa, in quanto affetta da una forma di demenza di grado lieve o moderato, necessitava di assistenza e ausilio nello svolgimento degli atti della vita quotidiana e di interventi di natura socio-assistenziale (terapia occupazionale e stimolazione cognitiva) diretti a mantenere le funzionalità della persona, mentre il carico assistenziale di carattere sanitario era limitato alla somministrazione di farmaci e all'uso di dispositivi contenitivi per evitare cadute, con invio ad altre strutture attrezzate per esami tecnici o di laboratorio e per la cura degli eventi traumatici.
pag. 7/12 Contr L'appellata ha resistito al motivo di impugnazione, rilevando che la RSA Villa Vanni aveva erogato a prestazioni di lungo-assistenza - finalizzate a Persona_1 mantenere l'autonomia funzionale e rallentare il deterioramento - ossia prestazioni di natura sociale, il cui costo era carico, al 50%, dell'utente, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 502/1992, del D.P.C.M. 14.2.2001, del D.P.C.M. 29.11.2001 e del D.P.C.M.12.1.2017 e solo in minima parte di natura sanitaria e ha evidenziato che la retta della RSA, essendo una paziente classificata “tipica”, era stata pagata per la quota Persona_1 socio-assistenziale (detta anche quota sociale, riferita alla retta alberghiera) dalla famiglia e per la quota sanitaria da TS, con la precisazione che, se Persona_1 fosse stata classificata come affetta da Morbo di Alzheimer, il ricovero non sarebbe stato appropriato, in quanto la RSA non disponeva del nucleo Alzheimer e, in ogni caso, la quota alberghiera sarebbe stata comunque a carico della famiglia. Ha richiamato, in proposito, l'art. 8 della L. Regione Lombardia 12.03.2008 n. 3
“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitari”, a mente del quale le persone che accedono alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie devono farsi carico del pagamento delle rette per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nonché la DGR XI/1046 del 17.12.2018 della Regione Lombardia, con riguardo agli oneri di ricovero in RSA per gli ospiti malati di demenza e/o Morbo di Alzheimer, secondo cui “le persone affette da ALZHEIMER o da altre forme di demenza ricoverate in R.S.A la cui tipologia di ricovero, per durata e tipo di prestazioni, risulta riconducibile al regime di lungo assistenza sociosanitarie, rientrano nella tipologia di persone non autosufficienti per le quali l'onere del ricovero non grava interamente sul Fondo Sanitario Regionale. E' pertanto prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50% in conformità al principio di cui al DPCM 29.11.2001 secondo la percentuale stabilita nell'allegato 1C punto 10 lettera b) e dell'art. 30 DPCM 12.1.2017. Nel caso la stessa non possa sostenere l'onere della retta, è previsto un intervento economico da parte del Comune di residenza, il quale definisce la soglia di accesso alla prestazione agevolata, secondo quanto previsto dal D.P.C.M.
5.12.2013 n. 159” (doc. 7 fasc. TS). Ha richiamato, poi, copiosa giurisprudenza di merito in tema di non addebitabilità Contr all' della quota socio-assistenziale della retta di un ricoverato affetto da Morbo di Alzheimer, in quanto le prestazioni erogate dalla struttura hanno natura prettamente socio-assistenziale e non sanitaria, come nel caso di specie, nonché giurisprudenza amministrativa che, in presenza di una malattia stabilizzata per paziente che necessita di aiuto e sorveglianza per ogni bisogno quotidiano, esclude sia che la somministrazione di farmaci possa essere idonea a determinare la natura delle prestazioni erogate (Cons. Stato n. 2602/2009) sia che la stessa possa essere sufficiente a trasferire l'onere economico sul servizio sanitario nazionale. Con precipuo riguardo al caso di specie, l'appellata ha rilevato che la documentazione prodotta in atti attestava che le prestazioni erogate a erano state a Persona_1 carattere prevalentemente socio-assistenziale e che la relativa degenza era da ascriversi pag. 8/12 al comparto socio-assistenziale, come previsto dai D.P.C.M. in materia di LEA e che, nel caso di specie, l'appellante non aveva dimostrato l'erogazione di un trattamento terapeutico personalizzato in favore della madre e la RSA, per contro, aveva affermato di non aver erogato alla stessa “prestazioni ad alta integrazione sanitaria”, bensì esclusivamente prestazioni di natura sociale.
4. Ritiene la Corte che il motivo di appello non meriti accoglimento, per le ragioni che seguono. In via preliminare, non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando
o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, il quale secondo la sua prospettazione, individua implicitamente il capo di sentenza impugnata (segnatamente, quello relativo alla ritenuta infondatezza della domanda di ripetizione della somma corrisposta a titolo di rette per il ricovero in RSA), gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (concernenti la ritenuta insussistenza di un nesso di strumentalità necessaria fra le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali in presenza di Morbo di Alzheimer) e chiede la riforma del capo stesso. Si tratta, dunque, di una prospettazione sufficientemente specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente rigetto dell'eccezione proposta da di inammissibilità del motivo gravame. Controparte_1
Passando all'esame del merito del motivo, va rilevato, in via preliminare, che il motivo di appello si fonda sull'esistenza di un automatismo fra la patologia di e Persona_1 la preminenza degli aspetti sanitari - rispetto a quelli di natura assistenziale - nell'ambito della prestazione erogata dalla RSA Villa Vanni. Rileva, in proposito, la Corte che, alla luce del quadro normativo di riferimento – compiutamente ricostruito dal primo giudice e da intendersi qui integralmente richiamato - la sussistenza di un automatismo fra la patologia dell'assistito (nella specie, il Morbo di Alzheimer) e la gratuità delle prestazioni erogate dalla RSA, è stata esclusa dalla Suprema Corte, la quale ha affermato, anche con precipuo riguardo alla Regione Lombardia in relazione ad un paziente affetto da Morbo di Alzheimer, che le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto - in relazione alla patologia, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia – che per il paziente siano necessarie prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non pag. 9/12 congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale, la quale ultima risulta, pertanto, avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali, essendo anche queste ultime a carico del SSN, in quanto strumentali a quelle sanitarie (Cass. Civ., Sez. I, 22.2.2024, n. 4752; Cass. Civ., Sez. III, 11.12.2023, n. 34590; Cass. Civ., Sez. III, 24.1.2023, n. 2038). Ai fini dell'accertamento del nesso di strumentalità necessaria tra cure socio-sanitarie e cure assistenziali, è necessario un rigoroso scrutinio di merito, condotto mediante la disamina del piano di cure personalizzato prodotto dal privato, al fine di verificare che l'esigenza di ricovero non sia derivata esclusivamente dalla necessità di assistenza e sorveglianza di un soggetto che, a causa della malattia mentale-degenerativa, non è più in grado di badare in autonomia ai propri bisogni, ma che sia derivata piuttosto dall'esigenza di ricevere anche cure di tipo sanitario non ordinarie, eseguibili mediante un piano specifico e sotto la sorveglianza frequente di personale specializzato (cfr. sul tema, Cass. Civ., 28.5.2025, n. 26943). Con precipuo riferimento al paziente anche affetto da Morbo di Alzheimer, l'assistenza per tale patologia deve essere fornita – ferma la necessità del ricovero per l'effettuazione del piano di cure personalizzato – necessariamente in maniera congiunta con le prestazioni di carattere sanitario. Orbene, nel caso di specie, le cure mediche erogate a durante il periodo Persona_1 di degenza hanno presentato un carattere basilare e ordinario, poiché - al momento del ricovero – queste risultavano facilmente eseguibili anche a domicilio, tramite la semplice supervisione del medico di medicina generale. Come puntualmente rilevato dal primo giudice, il progetto assistenziale individualizzato (PAI) redatto al momento dell'ingresso in RSA (doc. 1 fasc. primo grado indica come necessari la somministrazione di farmaci già Controparte_1 prescritti e l'attività di socializzazione per la promozione dell'ambientamento e dell'inserimento nella RSA. I successivi PAI non riportano necessità terapeutiche specifiche, a parte quelle connesse alla frattura del femore (doc. 5 fasc. primo grado . Controparte_1
Invero, le necessità di natura sanitaria concerno esclusivamente la somministrazione di
“terapie e controlli ematologici periodici di routine” con riferimento ad una comorbilità di carattere ordinario (cfr. docc. 1 e 5 fasc. primo grado e Controparte_1 senza inerenza alcuna con la patologia Morbo di Alzheimer da cui era affetta
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, somministrazione che, in ogni caso, avrebbe potuto avvenire agevolmente Per_1 anche in ambito domiciliare. Dall'esame delle schede della terapia somministrata a
(doc. 11 fasc. primo grado risulta, infatti, che tale Persona_1 Controparte_1 terapia è consistita esclusivamente nella somministrazione di farmaci già prescritti, in dosi piuttosto contenute e certamente compatibili con una somministrazione al di fuori di un regime ospedaliero – come puntualmente rilevato dal primo giudice. A ciò occorre aggiungere che per le nuove patologie che si presentarono durante la degenza – nella specie, frattura del femore e polmonite da Coronavirus – Persona_1
pag. 10/12 è stata ricoverata in altre strutture, senza che al termine di tali ricoveri siano state prescritte prestazioni sanitarie di particolare intensità e complessità da eseguirsi presso la RSA Villa Vanni. Né l'appellante ha indicato – né tanto meno dimostrato – l'erogazione di specifici interventi sanitari necessari per la salute della propria madre durante il periodo di permanenza presso la RSA Villa Vanni. Sotto questo profilo, ritiene la Corte che non sia stato dimostrato che il ricovero della paziente si fosse reso necessario a causa della presenza di malattie tali Persona_1 da richiedere un piano di cure specifico all'interno della RSA – ma, al contrario, che risulti dimostrato documentalmente il carattere ordinario delle patologie ulteriori rispetto all'Alzheimer da cui era affetta con la conseguenza che il Persona_1 ricovero presso la RSA Villa Vanni – che peraltro nemmeno disponeva di un nucleo Alzheimer – è avvenuto con finalità di natura prettamente assistenziale rispetto all'evolversi della malattia cronico-degenerativa del Morbo di Alzheimer. In conclusione, in difetto di prova che necessitasse di un piano Persona_1 terapeutico personalizzato e di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale - in relazione alla patologia della quale risultava affetta, dello stato di evoluzione al momento del suo ricovero in RSA e della prevedibile evoluzione successiva della malattia - deve ritenersi che sia rimasto indimostrato quel nesso di strumentalità necessaria tra prestazioni sanitarie e prestazioni assistenziali, in grado di porre i costi del servizio interamente a carico delle Amministrazioni convenute secondo il D.P.C.M. 29.11.2001. In conclusione, il motivo di impugnazione deve essere rigettato, in quanto infondato.
5. Sotto il profilo delle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla conferma della sentenza di primo grado in punto rigetto delle domande di accertamento della permanenza dei costi della degenza a carico del sistema sanitario nazionale e di condanna di RSA Villa Vanni alla restituzione della somma corrisposta a titolo di rette per il ricovero, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti delle parti appellate. Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 5.201,00-Euro 26.000,00), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pag. 11/12 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 3.966,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva e Euro 1.911,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in Euro
[...]
3.966,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva e Euro 1.911,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera MA Galioto
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