Articolo 8 della Legge 31 luglio 1997, n. 261
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 agosto 1997
Art. 8. 1. In relazione alla concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all' articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 .
2. Per gli interventi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale e della ricerca nel settore navale, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad impegnare in ciascun esercizio finanziario anche i limiti d'impegno stanziati per il biennio successivo all'esercizio di competenza, con pagamento delle relative annualita', comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 , a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite d'impegno.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 18 del D.L. n. 564/1993 , e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Ai fini del sostegno alla ricerca applicata ed allo sviluppo, il Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, puo' concedere ai cantieri navali nazionali contributi fino al 50 per cento per la realizzazione di prototipi di navi e singoli componenti per scafo, macchina, impianto elettrico, allestimento e arredamento di navi di nuova costruzione.
2. La validita' tecnicoscientifica dei relativi progetti nonche' la percentuale del contributo erogabile sono decise sulla base del parere espresso dal comitato tecnicoscientifico di cui all' art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 .
3. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 12.000 milioni".
Entrata in vigore il 22 agosto 1997