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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2953/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. ZATTA MICHELE, presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa e domiciliati dall'avv. TASCHIN Parte_2
DAVIDE, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. I coniugi espressamente acconsentono alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. I coniugi vivranno separati di tetto e mensa e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove lo riterranno più opportuno;
3. I coniugi si danno reciproco atto che hanno già diviso tra loro, di comune intesa, i beni già facenti parte del patrimonio familiare, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
4. Con riguardo al figlio affetto da grave disabilità ex art. 3, comma 3, L. Persona_1
104/1992, e divenuto maggiorenne, le parti si impegnano ad assumere congiuntamente, in spirito di collaborazione e nell'interesse esclusivo del medesimo, tutte le decisioni rilevanti concernenti la salute, la cura, l'educazione, la vita sociale e la gestione patrimoniale dello stesso, In caso di disaccordo, le parti si impegnano sin d'ora a rivolgersi a un servizio di mediazione familiare o, in difetto, all'Autorità giudiziaria competente.
5. Il figlio conferma la volontà di rimanere a vivere con il padre nella casa familiare sita in
MP (Ve) alla via Trentino n. 3 int. 6; i diritti di visita e frequentazione del genitore non collocatario potranno subire delle variazioni in ragione delle esigenze di il quale Per_1 potrà valutare in autonomia di recarsi dalla madre durante la settimana ad ora di pranzo o di cena, compatibilmente con gli impegni di lavoro della stessa, ed in ogni caso la madre si impegna a tenere con sé il figlio nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 12.30 sino alle 16.30 quando Ella lo accompagna e lo riprende dal centro diurno, e a settimane alterne al fine settimana dal venerdì dalle 12.30 sino alla domenica sera alle 22 senza pernottamento.
resterà dalla madre dal venerdì pomeriggio, dopo essere rientrato dal centro diurno,
Per_1 sino alla 22 quando verrà riaccompagnato dalla madre presso la casa del padre per il pernotto;
il sabato e la domenica sarà accompagnato dal padre presso la casa della
Per_1 madre ad ore 10.00 e vi rimarrà sino alle ore 22 quando farà rientro nell'abitazione familiare;
6. potrà scegliere di trascorrere con la madre o con il padre il Natale e/o
Per_1 il Capodanno e così anche il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta ad anni alterni;
in occasione del compleanno dei genitori e della festa della mamma e del papà il figlio
Per_1 trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato;
7. per le vacanze estive i coniugi si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno il rispettivo piano ferie, in modo tale che il figlio possa trascorre almeno Per_1 una settimana di vacanza ininterrotta con un genitore ed una settimana di vacanza ininterrotta con l'altro genitore;
8. le parti, diversamente da quanto concordato nell'omologa di separazione, si impegnano congiuntamente a contribuire in egual misura al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, tenuto conto delle sue condizioni e necessità assistenziali;
9. oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie anche medico- specialistiche non mutuabili, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di separazione in uso presso il Tribunale di Venezia, con espresso impegno dei coniugi a modificare tale percentuale nell'ipotesi in cui le condizioni economico/finanziarie degli stessi dovessero subire delle significative variazioni;
10. le parti concordano che l'assegno unico universale per il figlio disabile continuerà ad essere assegnato al 100% alla sig.ra ; Parte_2
11. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
12. le spese legali del presente procedimento sono compensate fra le parti.”
Per il P.M. intervenuto “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 08.09.2002, contratto matrimonio con rito concordatario a MP, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 21, Parte II, Serie A, anno 2002, del medesimo
Comune; che da tale unione nasceva il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, il 31.08.2005; che, in seguito, era tra loro intervenuta Persona_1 separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 5397/2023 del 19.04.2023 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 16.07.2025 per il 21.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 09 e 14.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il
Giudice con decreto del 21.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto n. cron. 5397/2023 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, non presenta profili di illegittimità ex art. 337 septies c.c. e le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti risultano essere conformi all'interesse dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 08.09.2002 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 21, dell'anno 2002) del Comune di MP.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. I coniugi espressamente acconsentono alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. I coniugi vivranno separati di tetto e mensa e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove lo riterranno più opportuno;
3. I coniugi si danno reciproco atto che hanno già diviso tra loro, di comune intesa, i beni già facenti parte del patrimonio familiare, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
4. Con riguardo al figlio affetto da grave disabilità ex art. 3, comma 3, L. Persona_1
104/1992, e divenuto maggiorenne, le parti si impegnano ad assumere congiuntamente, in spirito di collaborazione e nell'interesse esclusivo del medesimo, tutte le decisioni rilevanti concernenti la salute, la cura, l'educazione, la vita sociale e la gestione patrimoniale dello stesso, In caso di disaccordo, le parti si impegnano sin d'ora a rivolgersi a un servizio di mediazione familiare o, in difetto, all'Autorità giudiziaria competente.
5. Il figlio conferma la volontà di rimanere a vivere con il padre nella casa familiare sita in
MP (Ve) alla via Trentino n. 3 int. 6; i diritti di visita e frequentazione del genitore non collocatario potranno subire delle variazioni in ragione delle esigenze di il quale Per_1 potrà valutare in autonomia di recarsi dalla madre durante la settimana ad ora di pranzo o di cena, compatibilmente con gli impegni di lavoro della stessa, ed in ogni caso la madre si impegna a tenere con sé il figlio nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 12.30 sino alle 16.30 quando Ella lo accompagna e lo riprende dal centro diurno, e a settimane alterne al fine settimana dal venerdì dalle 12.30 sino alla domenica sera alle 22 senza pernottamento.
resterà dalla madre dal venerdì pomeriggio, dopo essere rientrato dal centro diurno,
Per_1 sino alla 22 quando verrà riaccompagnato dalla madre presso la casa del padre per il pernotto;
il sabato e la domenica sarà accompagnato dal padre presso la casa della
Per_1 madre ad ore 10.00 e vi rimarrà sino alle ore 22 quando farà rientro nell'abitazione familiare;
6. potrà scegliere di trascorrere con la madre o con il padre il Natale e/o
Per_1 il Capodanno e così anche il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta ad anni alterni;
in occasione del compleanno dei genitori e della festa della mamma e del papà il figlio
Per_1 trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato;
7. per le vacanze estive i coniugi si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno il rispettivo piano ferie, in modo tale che il figlio possa trascorre almeno Per_1 una settimana di vacanza ininterrotta con un genitore ed una settimana di vacanza ininterrotta con l'altro genitore;
8. le parti, diversamente da quanto concordato nell'omologa di separazione, si impegnano congiuntamente a contribuire in egual misura al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, tenuto conto delle sue condizioni e necessità assistenziali;
9. oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie anche medico- specialistiche non mutuabili, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di separazione in uso presso il Tribunale di Venezia, con espresso impegno dei coniugi a modificare tale percentuale nell'ipotesi in cui le condizioni economico/finanziarie degli stessi dovessero subire delle significative variazioni;
10. le parti concordano che l'assegno unico universale per il figlio disabile continuerà ad essere assegnato al 100% alla sig.ra ; Parte_2
11. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 3 novembre 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. ZATTA MICHELE, presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa e domiciliati dall'avv. TASCHIN Parte_2
DAVIDE, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. I coniugi espressamente acconsentono alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. I coniugi vivranno separati di tetto e mensa e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove lo riterranno più opportuno;
3. I coniugi si danno reciproco atto che hanno già diviso tra loro, di comune intesa, i beni già facenti parte del patrimonio familiare, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
4. Con riguardo al figlio affetto da grave disabilità ex art. 3, comma 3, L. Persona_1
104/1992, e divenuto maggiorenne, le parti si impegnano ad assumere congiuntamente, in spirito di collaborazione e nell'interesse esclusivo del medesimo, tutte le decisioni rilevanti concernenti la salute, la cura, l'educazione, la vita sociale e la gestione patrimoniale dello stesso, In caso di disaccordo, le parti si impegnano sin d'ora a rivolgersi a un servizio di mediazione familiare o, in difetto, all'Autorità giudiziaria competente.
5. Il figlio conferma la volontà di rimanere a vivere con il padre nella casa familiare sita in
MP (Ve) alla via Trentino n. 3 int. 6; i diritti di visita e frequentazione del genitore non collocatario potranno subire delle variazioni in ragione delle esigenze di il quale Per_1 potrà valutare in autonomia di recarsi dalla madre durante la settimana ad ora di pranzo o di cena, compatibilmente con gli impegni di lavoro della stessa, ed in ogni caso la madre si impegna a tenere con sé il figlio nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 12.30 sino alle 16.30 quando Ella lo accompagna e lo riprende dal centro diurno, e a settimane alterne al fine settimana dal venerdì dalle 12.30 sino alla domenica sera alle 22 senza pernottamento.
resterà dalla madre dal venerdì pomeriggio, dopo essere rientrato dal centro diurno,
Per_1 sino alla 22 quando verrà riaccompagnato dalla madre presso la casa del padre per il pernotto;
il sabato e la domenica sarà accompagnato dal padre presso la casa della
Per_1 madre ad ore 10.00 e vi rimarrà sino alle ore 22 quando farà rientro nell'abitazione familiare;
6. potrà scegliere di trascorrere con la madre o con il padre il Natale e/o
Per_1 il Capodanno e così anche il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta ad anni alterni;
in occasione del compleanno dei genitori e della festa della mamma e del papà il figlio
Per_1 trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato;
7. per le vacanze estive i coniugi si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno il rispettivo piano ferie, in modo tale che il figlio possa trascorre almeno Per_1 una settimana di vacanza ininterrotta con un genitore ed una settimana di vacanza ininterrotta con l'altro genitore;
8. le parti, diversamente da quanto concordato nell'omologa di separazione, si impegnano congiuntamente a contribuire in egual misura al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, tenuto conto delle sue condizioni e necessità assistenziali;
9. oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie anche medico- specialistiche non mutuabili, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di separazione in uso presso il Tribunale di Venezia, con espresso impegno dei coniugi a modificare tale percentuale nell'ipotesi in cui le condizioni economico/finanziarie degli stessi dovessero subire delle significative variazioni;
10. le parti concordano che l'assegno unico universale per il figlio disabile continuerà ad essere assegnato al 100% alla sig.ra ; Parte_2
11. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
12. le spese legali del presente procedimento sono compensate fra le parti.”
Per il P.M. intervenuto “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 08.09.2002, contratto matrimonio con rito concordatario a MP, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 21, Parte II, Serie A, anno 2002, del medesimo
Comune; che da tale unione nasceva il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, il 31.08.2005; che, in seguito, era tra loro intervenuta Persona_1 separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 5397/2023 del 19.04.2023 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 16.07.2025 per il 21.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 09 e 14.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il
Giudice con decreto del 21.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto n. cron. 5397/2023 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, non presenta profili di illegittimità ex art. 337 septies c.c. e le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti risultano essere conformi all'interesse dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 08.09.2002 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 21, dell'anno 2002) del Comune di MP.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. I coniugi espressamente acconsentono alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. I coniugi vivranno separati di tetto e mensa e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove lo riterranno più opportuno;
3. I coniugi si danno reciproco atto che hanno già diviso tra loro, di comune intesa, i beni già facenti parte del patrimonio familiare, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
4. Con riguardo al figlio affetto da grave disabilità ex art. 3, comma 3, L. Persona_1
104/1992, e divenuto maggiorenne, le parti si impegnano ad assumere congiuntamente, in spirito di collaborazione e nell'interesse esclusivo del medesimo, tutte le decisioni rilevanti concernenti la salute, la cura, l'educazione, la vita sociale e la gestione patrimoniale dello stesso, In caso di disaccordo, le parti si impegnano sin d'ora a rivolgersi a un servizio di mediazione familiare o, in difetto, all'Autorità giudiziaria competente.
5. Il figlio conferma la volontà di rimanere a vivere con il padre nella casa familiare sita in
MP (Ve) alla via Trentino n. 3 int. 6; i diritti di visita e frequentazione del genitore non collocatario potranno subire delle variazioni in ragione delle esigenze di il quale Per_1 potrà valutare in autonomia di recarsi dalla madre durante la settimana ad ora di pranzo o di cena, compatibilmente con gli impegni di lavoro della stessa, ed in ogni caso la madre si impegna a tenere con sé il figlio nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 12.30 sino alle 16.30 quando Ella lo accompagna e lo riprende dal centro diurno, e a settimane alterne al fine settimana dal venerdì dalle 12.30 sino alla domenica sera alle 22 senza pernottamento.
resterà dalla madre dal venerdì pomeriggio, dopo essere rientrato dal centro diurno,
Per_1 sino alla 22 quando verrà riaccompagnato dalla madre presso la casa del padre per il pernotto;
il sabato e la domenica sarà accompagnato dal padre presso la casa della
Per_1 madre ad ore 10.00 e vi rimarrà sino alle ore 22 quando farà rientro nell'abitazione familiare;
6. potrà scegliere di trascorrere con la madre o con il padre il Natale e/o
Per_1 il Capodanno e così anche il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta ad anni alterni;
in occasione del compleanno dei genitori e della festa della mamma e del papà il figlio
Per_1 trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato;
7. per le vacanze estive i coniugi si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno il rispettivo piano ferie, in modo tale che il figlio possa trascorre almeno Per_1 una settimana di vacanza ininterrotta con un genitore ed una settimana di vacanza ininterrotta con l'altro genitore;
8. le parti, diversamente da quanto concordato nell'omologa di separazione, si impegnano congiuntamente a contribuire in egual misura al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, tenuto conto delle sue condizioni e necessità assistenziali;
9. oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie anche medico- specialistiche non mutuabili, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di separazione in uso presso il Tribunale di Venezia, con espresso impegno dei coniugi a modificare tale percentuale nell'ipotesi in cui le condizioni economico/finanziarie degli stessi dovessero subire delle significative variazioni;
10. le parti concordano che l'assegno unico universale per il figlio disabile continuerà ad essere assegnato al 100% alla sig.ra ; Parte_2
11. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 3 novembre 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero