Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.