Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
Il termine per la proposizione della querela decorre non dalla data di commissione del reato, ma da quella (eventualmente posteriore) in cui la persona offesa è venuta a conoscenza del fatto costituente l'illecito penale, intendendosi per conoscenza la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita di somma di denaro, in relazione alla quale l'agente, più volte sollecitato, si era impegnato, per iscritto, a restituire l'importo entro una certa data, non mantenendo, quindi, fede a tale promessa).
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La questione centrale riguardava la tempestività delle querele per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva che: i bonifici assicurativi erano stati effettuati tra il 2018 e il 2022; le persone offese avevano ricevuto lettere riepilogative delle compagnie; le querele erano state presentate solo nel 2023, dunque oltre il termine di tre mesi. La Suprema Corte ribadisce però un principio consolidato: Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa, completa e consapevole del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In presenza di condotte decettive idonee a …
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Da quando decorre il termine per proporre querela in materia di appropriazione indebita? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione. 1. La questione: determinazione del termine per proporre querela in materia di appropriazione indebita La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di una pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città, da un lato, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di una persona accusata di avere commesso il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., dall'altro, riduceva la pena inflittagli a mesi dieci di reclusione ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/1999, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 27.1.1999
Dott. Carlo DAPELO Consigliere SENTENZA
Dott. Nicola BOTTALICO Consigliere N.189
Dott. Michele BESSON Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Secondo CARMENINI Cons. relatore N.39244/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
RT ES, nata a [...] l'[...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 6.7.1998, Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carmenini,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vincenzo Galgano, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
OSSERVA
La Corte territoriale ha confermato la sentenza del Pretore di Messina del 4.10.1993, che condannava la IN per il reato di appropriazione indebita in danno di BI CO e DE UA.
Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello si è occupata soltanto di uno dei motivi di gravame dell'imputata, quello riguardante l'asserita tardività della querela, e lo ha risolto correttamente.
L'episodio delittuoso si è svolto nel senso che i coniug CO, in data 13.7.1991, consegnarono alla IN, qualificatasi agente immobiliare, la somma di lire 3.000.000 come caparra per l'acquisto di un appartamento, con promessa di restituzione in caso di affare non andato a buon fine.
Successivamente rintracciata, la donna si impegnò, con scrittura dell'8.8.1991, a restituire il denaro entro il 5.9.1991; la querela del 15.11.1991 è conseguente all'inadempimento di quest'ultimo impegno.
Così delineati gli elementi di fatto e temporali deve affermarsi il seguente principio: il termine di decorrenza per la proposizione della querela ha inizio, giusta l'art. 124 c.p., non dalla data di commissione del reato, bensì da quella, anche diversa e successiva, della notizia del fatto che costituisce l'illecito penale.
Vi possono essere, quindi, due tempi distinti: quello della consumazione del reato e quello della sua notizia.
Per notizia del fatto, poi, deve intendersi non già il mero stato soggettivo di dubbio, ma la completa conoscenza di tutti gli elementi, che consentano la piena valutazione dell'esistenza certa del reato.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha concluso con accertamento di fatto, non meritevole di censura, che le vittime ebbero totale percezione del reato soltanto dopo il 5.9.1991, quando si verificò il definitivo inadempimento;
sicché la querela presentata il 15.11.1991 è tempestiva.
Del resto, in difetto di contrari assunti e di dimostrazione in tal senso, è agevole ritenere che anche la consumazione del reato è collegata a quest'ultimo inadempimento, poiché soltanto in tale data la stessa imputata constatò l'irreversibile impossibilità di adempiere ed anziché restituire la somma se ne appropriò per suoi fini profittevoli.
Sul punto si deve quindi affermare che la querela è tempestiva e che il reato, consumato il 5.9.1991, non si è prescritto (questione, quest'ultima, che sarebbe stata rilevabile di ufficio). La Corte territoriale ha tratto, dunque, conclusioni corrette, ma non ha deciso su tutti i motivi di gravame.
L'appellante, invero, aveva proposto quattro motivi;
il primo è stato deciso, come si è detto;
il secondo, che atteneva alla richiesta di rinnovazione del dibattimento è del tutto generico, si che può ritenersi deciso nel contesto motivazionale della Corte territoriale, cosi come il terzo, che nega la sussistenza del reato, con un assunto anch'esso generico.
Non altrettanto può dirsi per il quarto ed ultimo motivo di appello, con il quale era stata richiesta la revisione totale del trattamento sanzionatorio, siccome eccessivo, ed era stato lamentato il diniego delle attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva: a tali lagnanze e richieste deve essere data risposta. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
il giudice del rinvio dovrà fornire adeguata motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, sulla pena in concreto inflitta e sulla richiesta di applicazione dell'art. 53 ss. legge 24.11.1981, n. 689. A parte il rilievo, infine, che non è stato neppure deciso l'appello del P.G. (ma questa Corte non può statuire per difetto di impugnazione al riguardo), si deve puntualizzare che l'odierna pronuncia sancisce il passaggio in giudicato della disposizione della sentenza relativa al riconoscimento dell'esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'imputata, con la conseguenza che il giudice del rinvio non può dichiarare la prescrizione del reato stesso, ma deve pronunciarsi sui punti del rinvio (v. da ultimo, Cass. S.U. 26.3.1997, Attinà).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina per nuova deliberazione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999