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Sentenza 12 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/01/2023, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00528/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IM NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bagnoli e Antonella Ida Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica;
- Commissione Esaminatrice del Concorso;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Ministero della Giustizia;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
- LA RI Di GI, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Luigi Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Follieri, in Roma, piazza Cavour, n. 17;
- Antonella Contento, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto all’atto introduttivo del giudizio:
- dell'esito della prova scritta digitale a risposta multipla svolta dalla medesima ricorrente nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (bando in G.U. n. 62/2021), unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, e in particolare del verbale della commissione esaminatrice relativo alla correzione della suddetta prova scritta; della conseguente esclusione della ricorrente dal concorso; delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei relativamente al distretto della Corte di appello di Bari;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad ottenere per la domanda n.12 del test il punteggio +0,75 (per risposta esatta) e quindi, previa eliminazione della penalità, il punteggio complessivo di p.21/30 utile per il superamento della prova scritta e l'inserimento nelle graduatorie di merito;
nonché per la condanna in forma specifica
delle Amministrazioni intimate ad assegnare detto punteggio minimo alla ricorrente, ai fini del prosieguo della procedura concorsuale;
quanto ai motivi aggiunti, depositati il 6 luglio 2022:
- del punteggio di p. 5,5 attribuito dal Commissione RIPAM-FORMEZ ai titoli della ricorrente (partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, indetto dalla Commissione RIPAM per il reclutamento a tempo determinato di n.8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia -bando in G.U. n. 62/2021), invece che punti 7,5, e cioè con l’aggiunta di due punti ulteriori per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico quale titolo equipollente a quelli indicati nell’art. 6, comma 2, lett. b, sub i), del bando di concorso, con attribuzione del complessivo punteggio finale di punti 28,5, anziché di punti 26,5, e conseguentemente con collocazione in posizione n.290, anziché posizione n.392 bis, nella graduatoria prevista di 306 unità da inquadrare nel Distretto della Corte di Appello di Bari, e quindi tra i vincitori del concorso profilo GIURI;
- nonché della graduatoria dei vincitori del concorso addetti UPP - Distretto della Corte di Bari, nella parte in cui non è stata inserita la ricorrente;
- ove occorra, del bando di concorso nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso
con la condanna
in forma specifica delle Amministrazioni intimate ad assegnare detto punteggio finale di p. 28,5 alla ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso, per il Distretto della Corte di Appello di Bari, ai fini dell’assunzione in servizio ed inquadramento nel personale del Ministero della Giustizia, con il profilo di addetto all’Ufficio del processo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della predetta parte controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con dichiarazione depositata in atti alla data del 21 novembre 2022, parte ricorrente, nell’evidenziare che:
- con provvedimento ministeriale del 20 luglio 2022, è stata ricollocata “nell’elenco dei vincitori del concorso de quo, con posizione 392 bis, in virtù del nuovo punteggio superiore riconosciutole, sia per l’ambigua formulazione dei quesiti oggetto di ricorso, sia per il titolo di studio posseduto”;
- con lo stesso provvedimento, è stata disposta “l’assunzione a tempo determinato, per il periodo di 2 anni e 7 mesi, (anche) della ricorrente, quale addetto all’Ufficio del processo “direttamente presso il distretto di partecipazione”;
- con contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 15 settembre 2022, è stata perfezionata “l’assunzione della medesima ricorrente, con l’inquadramento giuridico ed economico tra il personale del Ministero della Giustizia, nell’area terza, profilo professionale di addetto all’Ufficio del processo, e con assegnazione al Tribunale di Bari, fissando la data del 15/9/2022 per la presa di servizio”;
ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere di cui al presente ricorso e motivi aggiunti.
Di quanto sopra preso atto, dichiara il Collegio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, in presenza di ravvisati giusti motivi, formano oggetto di compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO