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29 luglio 1990
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11 luglio 2003
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22 luglio 2012
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Art. 5. Relazione al Parlamento 1. (( Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.)) 2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovra' contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche' l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel Registro Nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.
3-bis. I titolari di licenza globale di progetto (( e di autorizzazione globale e generale di trasferimento)) forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte integrante della relazione di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovra' contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche' l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel Registro Nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.
3-bis. I titolari di licenza globale di progetto (( e di autorizzazione globale e generale di trasferimento)) forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte integrante della relazione di cui al comma 1.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 07/06/1993 n. 171 - Min. Finanze - Dip. Dogane Servizi Doganali Ispet. IMin. Finanze · 7 giugno 1993 · 0.5469736
L\'articolo 5 della legge 9.7.1990, n. 185, prevede, tra l\'altro, che il Ministero delle Finanze ongi anno riferisca, per la parte di propria competenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle attivita\' del Dicastero in ordine all\'applicazione della legge medesima e, quindi, in particolare, sugli stati di utilizzo delle autorizzazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. E\' stato constatato che talune dogane non sempre hanno comunicato i dati delle operazioni effettuate nel particolare settore con la precisione richiesta dalla necessita\' di fornire elementi assolutamente esatti per una relazione sulla quale il Presidente del Consiglio …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 20/01/2015, n. 128Provvedimento: […] - articolo 7 (“ Informazione al Parlamento ”) che sancisce l'obbligo di dare informazione al Parlamento delle attività svolte in applicazione dello schema di regolamento, attraverso la relazione annuale già prevista dall'art. 5 della legge n. 185 del 1990;Leggi di più...