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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/08/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. 111/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 25.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nelle cause riunite nn. 111/24 e 138/24 R.G.L. promosse da:
e , rappresentati e difesi, per mandati in atti, dall'avv. Fiorella Parte_1 Parte_2
Goretta ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, soci al 50% di e esercente attività di assicurazione, ricorrono avverso Pt_2 Parte_3
gli avvisi di addebito n. 30120230001271581000, quanto a e n. Parte_1
30120230001277649000, quanto a con i quali l ha loro addebitato Parte_2 CP_1 contribuzione relativa alla gestione commercianti per l'anno 2017 calcolata a percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Allegano che nell'anno 2017, oltre a non aver svolto in favore della società altra attività lavorativa, se non quella di amministratori in forza di contratto di collaborazione, con relativo versamento della contribuzione previdenziale nella gestione separata, la società non ha distribuito utili di sorta, con la conseguenza che, non avendo svolta attività di natura commerciale e non avendo ritratto dalla partecipazione alla società alcun utile, del tutto priva di fondamento deve ritenersi la pretesa dell' . CP_1
Concludono per l'annullamento degli avvisi di addebito.
Resiste l' che, ribadita la legittimità della doppia iscrizione, fonda la propria pretesa sul fatto CP_1
che in passato i ricorrenti erano stati iscritti, ed avevano versato le relative contribuzioni, presso la gestione commercianti come agenti di assicurazione, attività ora svolta in forma societaria mediante la AR e NI srl. Inoltre, eccepisce l'irrilevanza dell'omessa distribuzione di utili da parte della società, trattandosi all'evidenza di società a ristretta base partecipativa, per la quale opera particolare disciplina fiscale assimilata a quella delle società di persone, mediante il principio della c.d. tassazione per trasparenza.
Richiama giurisprudenza e conclude per il rigetto dei ricorsi.
Il richiamo da parte dell' alla disciplina in materia di società a ristretta base partecipativa non è CP_1
conferente, se non altro perché, lo schema normativo in materia, consente di ritenere, se provato da parte degli accertatori, in presenza di contestazione su costi fittizi o maggiori ricavi non contabilizzati,
l'avvenuta distribuzione di utili extra bilancio.
Nel caso in esame, nulla di tutto ciò.
L' si è limitato a invocare la normativa in oggetto, ma non ha dimostrato, neppure in via CP_1 presuntiva, che in realtà gli utili conseguiti da e per l'anno 2017, siano stati, di Pt_2 Parte_3 fatto, distribuiti ai soci, facendo così sorgere l'obbligazione contributiva pretesa dall' . CP_2
Per quanto riguarda, invece, la pretesa sussistenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata da parte dei ricorrenti in favore della e , si ricorda che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli Pt_2 CP_3
esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010
- l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. Va, altresì, chiarito che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell' ) sono da riferire all'attività CP_1
lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Va assicurato, cioè, alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Sulla base della suddetta normativa non si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società (in tal senso: Cass, sez. L, ord. 13.2.2020, n. 3635).
In ogni caso, in assenza di svolgimento di attività lavorativa in favore della società, è orientamento ormai costante della Corte di cassazione (sez. L, ord. 19.1.2022, n. 1536; 20.8.2019, 21540) quello per cui il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).
I ricorsi debbono, pertanto, trovare accoglimento e, accertata l'infondatezza della pretesa contributiva dell' , gli avvisi di addebito debbono essere dichiarati illegittimi. CP_1
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara infondata la pretesa contributiva avanzata dall' e, per l'effetto, dichiara illegittimi i CP_1
provvedimenti impugnati;
condanna l' a rimborsare ai ricorrenti le spese processuali, che liquida in € 86,00 per contributi CP_1 unificati ed in € 8.000,00 per onorario di avvocato oltre accessori di legge.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 25 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 25.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nelle cause riunite nn. 111/24 e 138/24 R.G.L. promosse da:
e , rappresentati e difesi, per mandati in atti, dall'avv. Fiorella Parte_1 Parte_2
Goretta ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, soci al 50% di e esercente attività di assicurazione, ricorrono avverso Pt_2 Parte_3
gli avvisi di addebito n. 30120230001271581000, quanto a e n. Parte_1
30120230001277649000, quanto a con i quali l ha loro addebitato Parte_2 CP_1 contribuzione relativa alla gestione commercianti per l'anno 2017 calcolata a percentuale sul reddito eccedente il minimale.
Allegano che nell'anno 2017, oltre a non aver svolto in favore della società altra attività lavorativa, se non quella di amministratori in forza di contratto di collaborazione, con relativo versamento della contribuzione previdenziale nella gestione separata, la società non ha distribuito utili di sorta, con la conseguenza che, non avendo svolta attività di natura commerciale e non avendo ritratto dalla partecipazione alla società alcun utile, del tutto priva di fondamento deve ritenersi la pretesa dell' . CP_1
Concludono per l'annullamento degli avvisi di addebito.
Resiste l' che, ribadita la legittimità della doppia iscrizione, fonda la propria pretesa sul fatto CP_1
che in passato i ricorrenti erano stati iscritti, ed avevano versato le relative contribuzioni, presso la gestione commercianti come agenti di assicurazione, attività ora svolta in forma societaria mediante la AR e NI srl. Inoltre, eccepisce l'irrilevanza dell'omessa distribuzione di utili da parte della società, trattandosi all'evidenza di società a ristretta base partecipativa, per la quale opera particolare disciplina fiscale assimilata a quella delle società di persone, mediante il principio della c.d. tassazione per trasparenza.
Richiama giurisprudenza e conclude per il rigetto dei ricorsi.
Il richiamo da parte dell' alla disciplina in materia di società a ristretta base partecipativa non è CP_1
conferente, se non altro perché, lo schema normativo in materia, consente di ritenere, se provato da parte degli accertatori, in presenza di contestazione su costi fittizi o maggiori ricavi non contabilizzati,
l'avvenuta distribuzione di utili extra bilancio.
Nel caso in esame, nulla di tutto ciò.
L' si è limitato a invocare la normativa in oggetto, ma non ha dimostrato, neppure in via CP_1 presuntiva, che in realtà gli utili conseguiti da e per l'anno 2017, siano stati, di Pt_2 Parte_3 fatto, distribuiti ai soci, facendo così sorgere l'obbligazione contributiva pretesa dall' . CP_2
Per quanto riguarda, invece, la pretesa sussistenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata da parte dei ricorrenti in favore della e , si ricorda che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli Pt_2 CP_3
esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010
- l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. Va, altresì, chiarito che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell' ) sono da riferire all'attività CP_1
lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Va assicurato, cioè, alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Sulla base della suddetta normativa non si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società (in tal senso: Cass, sez. L, ord. 13.2.2020, n. 3635).
In ogni caso, in assenza di svolgimento di attività lavorativa in favore della società, è orientamento ormai costante della Corte di cassazione (sez. L, ord. 19.1.2022, n. 1536; 20.8.2019, 21540) quello per cui il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).
I ricorsi debbono, pertanto, trovare accoglimento e, accertata l'infondatezza della pretesa contributiva dell' , gli avvisi di addebito debbono essere dichiarati illegittimi. CP_1
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara infondata la pretesa contributiva avanzata dall' e, per l'effetto, dichiara illegittimi i CP_1
provvedimenti impugnati;
condanna l' a rimborsare ai ricorrenti le spese processuali, che liquida in € 86,00 per contributi CP_1 unificati ed in € 8.000,00 per onorario di avvocato oltre accessori di legge.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 25 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio