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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2309/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
NO NN, TO
CRUCIANI ANDREA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17234/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022003SC0000169860003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13074/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, con irrogazione di sanzioni, notificato in data 3.8.2024, con il quale è stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla sentenza n. 16986 del 2022 pronunciata dal Tribunale di Roma il 17.11.2022 nei confronti dell'Agenzia del Demanio, contenente l'accertamento dell'intervenuta usucapione di beni immobili.
L'avviso ha previsto il recupero a tassazione, per l'anno di imposta 2022, dell'importo complessivo di euro
9.100,00 liquidato ai sensi dell'art. 8, lett. a) della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con applicazione dell'aliquota del 9% sulla base imponibile costituita dalla somma comminata di euro 100.000,00 determinata ai sensi dell'art. 53 d.P.R. citato.
La ricorrente ha proposto vari motivi di censura, denunciando: a) la violazione degli artt. 7, comma 1, e 1 ter della L. n. 212/2000 e s.m.i. - nullità/annullabilità dell'atto dell'amministrazione finanziaria impugnato;
b) violazione del principio del ne bis in idem - art. 9 bis L. n. 212/2000 e s.m.i.; c) nullità/annullabilità dell'atto impugnato per errata applicazione del d.P.R. n. 131/1986.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove esso non indicherebbe la descrizione del bene oggetto di imposizione, i dati catastali dell'immobile e le modalità di determinazione della base imponibile.
La critica è infondata. Va premesso che l'Ufficio ha sottoposto a tassazione la sentenza civile n. 16986 del 2022, a mezzo della quale è avvenuto il trasferimento per usucapione a favore della signora Ricorrente_1 di un bene. L'atto impositivo reca il numero della sentenza e l'Ufficio giudiziario che ha emesso l'atto (Tribunale civile di Roma), nonchè la base imponibile e l'aliquota applicata.
Ne consegue che nessun vizio di motivazione può essere rilevato, tenuto conto che la contribuente, essendo stata parte processuale del contenzioso di cui alla sentenza sopra citata, è a conoscenza delle ragioni della pretesa. La Corte di Cassazione ha precisato che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purchè i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza necessità di una attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economica dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Ai sensi dell'art. 8 della Tariffa Parte I, nota II bis vengono sottoposti a tassazione gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materie di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili, applicando le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti. Con riferimento alla base imponibile, mancando nell'atto la dichiarazione di valore, l'Ufficio ha correttamente proceduto applicando l'art. 53 d.P.R. n. 131 del 1986, a mente del quale "Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore nè l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51". L'imposta di registro è una imposta d'atto e comporta, nel caso in cui l'atto da registrare è una sentenza, che la tassazione sia stabilita in relazione agli effetti della pronuncia giudiziale (Corte di Cassazione n. 5749 del 2018). Nè può trovare applicazione l'aliquota del 2% in quanto 'prima casa', in luogo del 9% applicato dall'Ufficio, non risultando dagli atti di causa che la contribuente abbia reso le necessarie dichiarazioni per usufruire del beneficio, come precisato dalla Corte di legittimità, la quale rammenta che le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II bis della tariffa debbano essere rese, qualora l'acquisto sia avvenuto con sentenza, prima della registrazione di quest'ultima (Cass. n. 2261 del 2014; Cass. n. 635 del 2017). Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che: "l'acquisto per usucapione di un immobile destinato ad abitazione non dà diritto a fruire dei benefici fiscali previsti, in tema di imposte ipotecarie e catastali, per l'acquisto della 'prima casa'. Infatti,
l'equiparazione delle sentenze che accertano l'avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, prevista dall'art. 8, nota II bis, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, e non consente di estendere alle sentenze accertative dell'usucapione le agevolazioni di cui godono gli atti di trasferimento a titolo oneroso con riferimento alle imposte diverse da quella di registro" (Cass. n. 5447 del 2008).
La ricorrente denuncia, inoltre, la violazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 9 bis della l. n.
212 del 2000, assumendo una doppia imposizione.
La denuncia è infondata. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate in memoria, oggetto di tassazione è la sentenza che ha riconosciuto alla contribuente la piena proprietà dell'immobile gravato da enfiteusi per intervenuta usucapione e non l'atto notarile a suo tempo stipulato, ne consegue che non sussistono i presupposti per l'applicazione della disposizione invocata.
Priva di rilievo è altresì la censura con la quale si denuncia l'errata applicazione del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente applicazione analogica dell'art. 48 del d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di disposizione non riconducibile al caso di specie.
In definitiva, il ricorso va respinto e l'atto impugnato confermato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma in composizione collegiale, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamneto di € 2.000,00 per spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
NO NN, TO
CRUCIANI ANDREA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17234/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022003SC0000169860003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13074/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, con irrogazione di sanzioni, notificato in data 3.8.2024, con il quale è stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla sentenza n. 16986 del 2022 pronunciata dal Tribunale di Roma il 17.11.2022 nei confronti dell'Agenzia del Demanio, contenente l'accertamento dell'intervenuta usucapione di beni immobili.
L'avviso ha previsto il recupero a tassazione, per l'anno di imposta 2022, dell'importo complessivo di euro
9.100,00 liquidato ai sensi dell'art. 8, lett. a) della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con applicazione dell'aliquota del 9% sulla base imponibile costituita dalla somma comminata di euro 100.000,00 determinata ai sensi dell'art. 53 d.P.R. citato.
La ricorrente ha proposto vari motivi di censura, denunciando: a) la violazione degli artt. 7, comma 1, e 1 ter della L. n. 212/2000 e s.m.i. - nullità/annullabilità dell'atto dell'amministrazione finanziaria impugnato;
b) violazione del principio del ne bis in idem - art. 9 bis L. n. 212/2000 e s.m.i.; c) nullità/annullabilità dell'atto impugnato per errata applicazione del d.P.R. n. 131/1986.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove esso non indicherebbe la descrizione del bene oggetto di imposizione, i dati catastali dell'immobile e le modalità di determinazione della base imponibile.
La critica è infondata. Va premesso che l'Ufficio ha sottoposto a tassazione la sentenza civile n. 16986 del 2022, a mezzo della quale è avvenuto il trasferimento per usucapione a favore della signora Ricorrente_1 di un bene. L'atto impositivo reca il numero della sentenza e l'Ufficio giudiziario che ha emesso l'atto (Tribunale civile di Roma), nonchè la base imponibile e l'aliquota applicata.
Ne consegue che nessun vizio di motivazione può essere rilevato, tenuto conto che la contribuente, essendo stata parte processuale del contenzioso di cui alla sentenza sopra citata, è a conoscenza delle ragioni della pretesa. La Corte di Cassazione ha precisato che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purchè i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza necessità di una attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economica dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Ai sensi dell'art. 8 della Tariffa Parte I, nota II bis vengono sottoposti a tassazione gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materie di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili, applicando le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti. Con riferimento alla base imponibile, mancando nell'atto la dichiarazione di valore, l'Ufficio ha correttamente proceduto applicando l'art. 53 d.P.R. n. 131 del 1986, a mente del quale "Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore nè l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51". L'imposta di registro è una imposta d'atto e comporta, nel caso in cui l'atto da registrare è una sentenza, che la tassazione sia stabilita in relazione agli effetti della pronuncia giudiziale (Corte di Cassazione n. 5749 del 2018). Nè può trovare applicazione l'aliquota del 2% in quanto 'prima casa', in luogo del 9% applicato dall'Ufficio, non risultando dagli atti di causa che la contribuente abbia reso le necessarie dichiarazioni per usufruire del beneficio, come precisato dalla Corte di legittimità, la quale rammenta che le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II bis della tariffa debbano essere rese, qualora l'acquisto sia avvenuto con sentenza, prima della registrazione di quest'ultima (Cass. n. 2261 del 2014; Cass. n. 635 del 2017). Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che: "l'acquisto per usucapione di un immobile destinato ad abitazione non dà diritto a fruire dei benefici fiscali previsti, in tema di imposte ipotecarie e catastali, per l'acquisto della 'prima casa'. Infatti,
l'equiparazione delle sentenze che accertano l'avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, prevista dall'art. 8, nota II bis, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, e non consente di estendere alle sentenze accertative dell'usucapione le agevolazioni di cui godono gli atti di trasferimento a titolo oneroso con riferimento alle imposte diverse da quella di registro" (Cass. n. 5447 del 2008).
La ricorrente denuncia, inoltre, la violazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 9 bis della l. n.
212 del 2000, assumendo una doppia imposizione.
La denuncia è infondata. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate in memoria, oggetto di tassazione è la sentenza che ha riconosciuto alla contribuente la piena proprietà dell'immobile gravato da enfiteusi per intervenuta usucapione e non l'atto notarile a suo tempo stipulato, ne consegue che non sussistono i presupposti per l'applicazione della disposizione invocata.
Priva di rilievo è altresì la censura con la quale si denuncia l'errata applicazione del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente applicazione analogica dell'art. 48 del d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di disposizione non riconducibile al caso di specie.
In definitiva, il ricorso va respinto e l'atto impugnato confermato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma in composizione collegiale, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamneto di € 2.000,00 per spese.