Versione
30 marzo 1978
30 marzo 1978
Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441 , e' sostituito dai seguenti:
"Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire diecimila per ogni giorno nel quale esercitino le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennita' e' aumentata a lire quindicimila ove questa coincidenza non sussista.
Le indennita' previste dal comma precedente sono aumentate, rispettivamente, a lire ventimila e a lire venticinquemila per i giudici popolari che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni".
Il primo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441 , e' sostituito dai seguenti:
"Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire diecimila per ogni giorno nel quale esercitino le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennita' e' aumentata a lire quindicimila ove questa coincidenza non sussista.
Le indennita' previste dal comma precedente sono aumentate, rispettivamente, a lire ventimila e a lire venticinquemila per i giudici popolari che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni".
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/09/1987, n. 7231Provvedimento: L'art. 32 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale prevede il diritto alla retribuzione del lavoratore in permesso per l'Esercizio di funzioni pubbliche elettive, riguarda solo gli eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale, e non è invocabile nella diversa ipotesi del dipendente chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare, cui compete, oltre l'aspettativa per la durata del mandato (art. 31 della citata legge del 1970), l'indennità di cui all'art. 3 della legge 24 marzo 1978 n. 74, diversamente quantificata a secondo che il datore di lavoro eroghi o meno la retribuzione (nel presupposto quindi che la retribuzione non sia necessariamente dovuta). […]Leggi di più...
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