Articolo 3 della Legge 24 marzo 1978, n. 74
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 marzo 1978
Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441 , e' sostituito dai seguenti:
"Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire diecimila per ogni giorno nel quale esercitino le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennita' e' aumentata a lire quindicimila ove questa coincidenza non sussista.
Le indennita' previste dal comma precedente sono aumentate, rispettivamente, a lire ventimila e a lire venticinquemila per i giudici popolari che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni".
Entrata in vigore il 30 marzo 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente