TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3014
TAR
Decreto cautelare 2 marzo 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 1/2022 in relazione all’obbligo vaccinale over 50 -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata.

    La giurisprudenza, inclusa la Corte Costituzionale, ha ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale per il personale militare, anche in considerazione dei compiti di difesa e sicurezza pubblica, e la sospensione dal servizio è coerente con l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro. L'obbligo vaccinale è stato considerato un ragionevole bilanciamento degli interessi.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata.

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il diritto degli altri e l'interesse della collettività, e che la previsione dell'obbligo vaccinale, anziché del tampone, non è stata considerata irragionevole o sproporzionata.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. D.Lgs. n. 66/2010 - Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa.

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la mancata erogazione di un assegno alimentare al lavoratore sospeso per mancata vaccinazione è legittima, poiché la sospensione deriva da una libera scelta del lavoratore. A differenza delle ipotesi di sospensione per procedimento penale o disciplinare, dove la sospensione è cautelare e non sanzionatoria, in questo caso la sospensione è conseguenza diretta dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter D.L. 44/2021 ss.mm. ii; eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 Cost. sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione dalla retribuzione non contrastano con i parametri costituzionali invocati, poiché il sacrificio imposto non eccede quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, e il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione giustifica la mancata corresponsione della retribuzione in caso di assenza della prestazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 1/2022, del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Europeo n. 536/2014 art. 28 lettera h – Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa.

    I vaccini anti-Covid-19 non sono considerati sperimentali ai fini del Regolamento UE 536/2014, ma sono stati immessi in commercio con autorizzazione condizionata (CMA). Le autorità competenti hanno attestato che i vaccini sono regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter di qualità, sicurezza ed efficacia. Pertanto, la sospensione non costituisce un condizionamento indebito in violazione della normativa UE sulla sperimentazione clinica.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per redditi non percepiti

    Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche la domanda risarcitoria, che ne è una conseguenza, viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3014
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3014
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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