TRIB
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2024, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
R.V.G. 922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 922/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del 7 maggio 2024
TRA
, nato a [...], l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano D'Agostino e , nata a Controparte_1
Rivoli (TO), il 09.02.1971, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Ivana C.F._2
Fantolino
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
- hanno contratto matrimonio civile in data 27/07/2002 nel comune di RO (To);
- hanno depositato in data 17.04.2024 ricorso per separazione consensuale ex art.473 bis 51
c.p.c.;
1 R.V.G. 922/2024
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso nelle note sostitutive della udienza del
07.05.2024;
ritenuto che
le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
riscontrata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole;
ritenuto che
sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
considerato che
con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
2 R.V.G. 922/2024
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nato a [...], Parte_1
l'11.02.1978, C.F.: e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(TO), il 09.02.1971, C.F.: ; C.F._2
OMOLOGA le condizioni della separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 7 maggio 2024;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di RO (To) (atto n. 4 P. 1 anno 2002);
SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 08.05.2024.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 922/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del 7 maggio 2024
TRA
, nato a [...], l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano D'Agostino e , nata a Controparte_1
Rivoli (TO), il 09.02.1971, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Ivana C.F._2
Fantolino
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
- hanno contratto matrimonio civile in data 27/07/2002 nel comune di RO (To);
- hanno depositato in data 17.04.2024 ricorso per separazione consensuale ex art.473 bis 51
c.p.c.;
1 R.V.G. 922/2024
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso nelle note sostitutive della udienza del
07.05.2024;
ritenuto che
le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
riscontrata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole;
ritenuto che
sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
considerato che
con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
2 R.V.G. 922/2024
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nato a [...], Parte_1
l'11.02.1978, C.F.: e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(TO), il 09.02.1971, C.F.: ; C.F._2
OMOLOGA le condizioni della separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 7 maggio 2024;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di RO (To) (atto n. 4 P. 1 anno 2002);
SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 08.05.2024.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3