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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 07.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 272/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia (RE) il 21.10.1982, rappresentato e difeso dagli avv.ti Irene Lo Bue
(c.f. ), Giovanni Rinaldi (c.f. C.F._2
), (c.f. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._5 Parte_4
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della C.F._6 prima, in Parma, Borgo A. Ronchini n. 9 ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del p.t. P.IVA_1 CP_2
resistente contumace
In punto a: “Riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto periodi di supplenze brevi e saltuarie”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Reiectis adversis, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento Controparte_1 delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 523,48 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo 15.03.2024, Parte_1 chiede il pagamento delle differenze retributive non versate, a suo favore, dal , a titolo di pagamento di Controparte_1 retribuzione professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
In particolare, il ricorrente allega e dà prova di essere in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso il Liceo Classico “Ariosto Spallanzani” di Reggio Emilia, in qualità di docente di Scuola Secondaria di II grado, come da prodotto contratto di lavoro relativo all'a.s. 2023/2024.
L'istante allega, altresì, di avere stipulato con l'Amministrazione scolastica resistente, contratti a tempo determinato, con la qualifica di docente, aventi ad oggetto incarichi di supplenze temporanee supplenze nei periodi indicati in atto di ricorso ovvero:
- nell'a.s. 2019/2020, con contratto di lavoro decorrente dal 17.10.2019 al
31.10.2019 e con contratto di lavoro decorrente dal 14.01.2020 al
16.01.2020 per complessivi 18 gg
- nell'a.s. 2020/2021, con contratto di lavoro decorrente dal 25.09.2020 al
05.06.2021 e con contratto di lavoro decorrente dal 06.06.2021 al
10.06.2021 per complessivi 259 gg
Il ricorrente allega il fatto che la “retribuzione professionale docente” è stata istituita con l'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai
Pag. 2 di 6 docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non essendo, invece, corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, l'istante chiede la condanna del resistente al pagamento della complessiva CP_1 somma indicata nelle conclusioni, al momento del deposito del ricorso, ovvero quella pari ad € 523,48, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
All'udienza del 03.07.2024, dato atto della regolarità della notifica, viene dichiarata la formale contumacia di parte resistente.
All'udienza del 07.01.2025, parte ricorrente precisa l'ammontare della richiesta al lordo fiscale/netto previdenziale ed all'esito della camera di consiglio, la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.L. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
Pag. 3 di 6 “1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana).
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Pag. 4 di 6 Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dal ricorrente coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Unitamente a ciò, va altresì osservato che vista la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, parte ricorrente ha – di fatto – realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risultando sorretta la disparità di trattamento, riservata a parte ricorrente, da alcuna giustificazione oggettiva.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, il ricorrente ha diritto di ottenere il pagamento della “R.P.D.” per i periodi indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una CP_1 situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, osservato che il resistente è rimasto contumace, non CP_1 sollevando alcuna contestazione della domanda azionata dal ricorrente, va rilevato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere la
“Retribuzione professionale docente” per i periodi indicati in ricorso, nella misura dell'importo pari ad € 475,38 a favore di Parte_1
La somma è calcolata sulla base del dettagliato conteggio contenuto in atto di ricorso ed eseguito in ossequio all'art. 7 C.C.N.L. 2001, che richiama l'art. 25 C.C.N.L. 31.08.1999 ed è stata determinata al lordo fiscale, netto previdenziale, come da verbale d'udienza del 07.01.2025.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il criterio della soccombenza, come da liquidazione determinata in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi ex lege previsti per le cause di lavoro (scaglione fino ad € da € 1.101,00), considerate le fasi di studio, introduttiva e decisoria e riconosciuta la maggiorazione del 30% ai sensi del D.M. n.
Pag. 5 di 6 110/2023, avente ad oggetto i “Criteri di redazione degli atti giudiziari” secondo il criterio ipertestuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 272/2024
R.G.L.:
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001, in relazione ai periodi di servizio di docenza, prestato in forza di contratti a tempo determinato, aventi ad oggetto incarichi di supplenze brevi e saltuarie e stipulati con il Controparte_1
;
[...]
2) per l'effetto, condanna il a Controparte_1 corrispondere, a titolo di retribuzione professionale docente, l'importo determinato al lordo fiscale, netto previdenziale, pari ad € 475,38 a favore di , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Parte_1
2) Condanna il alla rifusione, in Controparte_1 favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
335,50 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Reggio Emilia, così deciso il 07.01.2025.
Il Giudice.
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 6 di 6
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 07.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 272/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia (RE) il 21.10.1982, rappresentato e difeso dagli avv.ti Irene Lo Bue
(c.f. ), Giovanni Rinaldi (c.f. C.F._2
), (c.f. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._5 Parte_4
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della C.F._6 prima, in Parma, Borgo A. Ronchini n. 9 ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del p.t. P.IVA_1 CP_2
resistente contumace
In punto a: “Riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto periodi di supplenze brevi e saltuarie”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Reiectis adversis, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento Controparte_1 delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 523,48 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo 15.03.2024, Parte_1 chiede il pagamento delle differenze retributive non versate, a suo favore, dal , a titolo di pagamento di Controparte_1 retribuzione professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
In particolare, il ricorrente allega e dà prova di essere in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso il Liceo Classico “Ariosto Spallanzani” di Reggio Emilia, in qualità di docente di Scuola Secondaria di II grado, come da prodotto contratto di lavoro relativo all'a.s. 2023/2024.
L'istante allega, altresì, di avere stipulato con l'Amministrazione scolastica resistente, contratti a tempo determinato, con la qualifica di docente, aventi ad oggetto incarichi di supplenze temporanee supplenze nei periodi indicati in atto di ricorso ovvero:
- nell'a.s. 2019/2020, con contratto di lavoro decorrente dal 17.10.2019 al
31.10.2019 e con contratto di lavoro decorrente dal 14.01.2020 al
16.01.2020 per complessivi 18 gg
- nell'a.s. 2020/2021, con contratto di lavoro decorrente dal 25.09.2020 al
05.06.2021 e con contratto di lavoro decorrente dal 06.06.2021 al
10.06.2021 per complessivi 259 gg
Il ricorrente allega il fatto che la “retribuzione professionale docente” è stata istituita con l'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai
Pag. 2 di 6 docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non essendo, invece, corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, l'istante chiede la condanna del resistente al pagamento della complessiva CP_1 somma indicata nelle conclusioni, al momento del deposito del ricorso, ovvero quella pari ad € 523,48, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
All'udienza del 03.07.2024, dato atto della regolarità della notifica, viene dichiarata la formale contumacia di parte resistente.
All'udienza del 07.01.2025, parte ricorrente precisa l'ammontare della richiesta al lordo fiscale/netto previdenziale ed all'esito della camera di consiglio, la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.L. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
Pag. 3 di 6 “1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana).
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Pag. 4 di 6 Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dal ricorrente coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Unitamente a ciò, va altresì osservato che vista la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, parte ricorrente ha – di fatto – realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risultando sorretta la disparità di trattamento, riservata a parte ricorrente, da alcuna giustificazione oggettiva.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, il ricorrente ha diritto di ottenere il pagamento della “R.P.D.” per i periodi indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una CP_1 situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, osservato che il resistente è rimasto contumace, non CP_1 sollevando alcuna contestazione della domanda azionata dal ricorrente, va rilevato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere la
“Retribuzione professionale docente” per i periodi indicati in ricorso, nella misura dell'importo pari ad € 475,38 a favore di Parte_1
La somma è calcolata sulla base del dettagliato conteggio contenuto in atto di ricorso ed eseguito in ossequio all'art. 7 C.C.N.L. 2001, che richiama l'art. 25 C.C.N.L. 31.08.1999 ed è stata determinata al lordo fiscale, netto previdenziale, come da verbale d'udienza del 07.01.2025.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il criterio della soccombenza, come da liquidazione determinata in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi ex lege previsti per le cause di lavoro (scaglione fino ad € da € 1.101,00), considerate le fasi di studio, introduttiva e decisoria e riconosciuta la maggiorazione del 30% ai sensi del D.M. n.
Pag. 5 di 6 110/2023, avente ad oggetto i “Criteri di redazione degli atti giudiziari” secondo il criterio ipertestuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 272/2024
R.G.L.:
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001, in relazione ai periodi di servizio di docenza, prestato in forza di contratti a tempo determinato, aventi ad oggetto incarichi di supplenze brevi e saltuarie e stipulati con il Controparte_1
;
[...]
2) per l'effetto, condanna il a Controparte_1 corrispondere, a titolo di retribuzione professionale docente, l'importo determinato al lordo fiscale, netto previdenziale, pari ad € 475,38 a favore di , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Parte_1
2) Condanna il alla rifusione, in Controparte_1 favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
335,50 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Reggio Emilia, così deciso il 07.01.2025.
Il Giudice.
Dott.ssa Elena Vezzosi
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