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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 28/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 15 maggio 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022);
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casoria (NA) alla Via Nazionale delle Puglie n. 294, presso lo studio degli Avvocati
Addabbo Giovanni (c.f.: e (c.f.: C.F._2 Parte_2
, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._3 all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ) in qualità di impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Centro
Direzionale Is. G8, presso lo studio dell'avv. di Palma Caccioppoli Marina (c.f.:
), dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._4 calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
APPELLATA
Oggetto: “Appello avverso la Sentenza n. n. 1122/2023 resa dal Giudice di Pace di Afragola in data 31/05/2023, depositata in Cancelleria in data 31/05/2023.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate per la sostituzione dell'udienza del 15/05/2025.
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 28/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'appellante, Parte_1
, proponeva tempestiva impugnazione avverso la sentenza n. 1122/2023
[...] emessa dal Giudice di Pace di Afragola, all'esito del giudizio recante numero di R.G.
564/2023, depositata in cancelleria in data 31/05/2023, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria ivi avanzata dalla odierna appellante, nei confronti di nella qualità di F.G.V.S., al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in occasione del sinistro stradale che si sarebbe verificato in data
03/03/2021, alle ore 18:30 circa, in Afragola all'uscita SP 527 Direzione Via Cimiliarco, allorquando ella istante viaggiava in qualità di terza trasportata a bordo del veicolo
Smart Mercedes tg. FN521ZR, il cui conducente, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, perdeva il controllo e andava ad impattare violentemente contro il guardrail posto al margine destro della strada, a causa della condotta negligente del conducente di un veicolo rimasto privo di identificazione, il quale, provenendo da tergo, in fase di sorpasso tagliava la strada al veicolo Smart Mercedes, per poi allontanarsi immediatamente, senza prestare soccorso e senza fornire dati e generalità.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante, quale sostanzialmente unico motivo di gravame, lamentava l'errata interpretazione degli artt. 193, cod. ass. e 1227, comma 2, c.c. e 2056 c.c., per avere il giudice di prime cure rigettato la domanda attorea per il sol fatto di non essere, il veicolo del vettore, coperto da valida garanzia assicurativa al momento del sinistro, ed avendo, di contro, il terzo trasportato diritto al risarcimento del danno in ogni caso in cui resti coinvolto in un sinistro stradale, in forza del disposto degli artt. 141 e 144 cod. ass.
Tanto premesso, l'appellante formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1122/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Afragola, Dott.ssa Lauritano, nell'ambito del giudizio avente
R.G. 564/2023, depositata in cancelleria in data 31.05.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto e, per l'effetto, condannare – F.G.V.S., Controparte_1
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 28/2024 R.G.A.C.
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti per lesioni dalla sig.ra per un totale di € 19.898,74, come Parte_1 da calcolo allegato alla perizia medico legale versata in atti, o di quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo sig. Giudicante riterrà più opportuna, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, con spese e competenze di giudizio e con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre spese generali del 15% e CPA, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
17/01/2024, si costituiva in giudizio la appellata in qualità di Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., la quale, di contro, eccepiva l'inammissibilità della richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dall'appellante in primo grado e respinta dal giudice di prime cure, invocando l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c., comma
2 c.p.c. e la formazione del giudicato sul punto;
in proposito, evidenziava l'appellata che correttamente il giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, aveva dichiarato l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte attrice alla udienza del 25.05.2023, siccome i testi indicati a verbale, e MO
, non risultavano essere stati identificati sul posto nella immediatezza Testimone_2 dei fatti dagli Agenti della Polizia Municipale di Afragola intervenuti, come si evince dall'acquisito rapporto. Eccepiva, ancora, la appellata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda e la correttezza dell'operato del giudice di prime cure, in quanto il veicolo su cui viaggiava l'appellante al momento del sinistro era risultato scoperta da assicurazione r.c.a., tant'è che la polizia municipale comminava non solo la sanzione ex 193, comma 2, codice della strada, ma anche quella ex art. 180, commi 1
e 7, per mancanza della carta di circolazione. Eccepiva, infine, la appellata la carenza di legittimazione passiva del della in ragione Controparte_2 CP_3 dell'imputabilità del sinistro a negligenza della danneggiata per la mancata identificazione del veicolo investitore, nonché per l'omessa dimostrazione, da parte della stessa, della diligenza dalla stessa adoperata ai fini dell'identificazione del c.d.
“veicolo-pirata” e del suo conducente.
Tutto ciò premesso, dedotto ed eccepito, la predetta appellata concludeva chiedendo:
”- in via preliminare:
1. rigettare l'avanzata richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza non sussistendone i gravi motivi, neppure dedotti dall'appellante;
2. dichiarare l'appello improponibile, improcedibile ed inammissibile con ogni provvedimento consequenziale di Giustizia per tutti i motivi esposti in premessa;
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 28/2024 R.G.A.C.
3. rigettare la richiesta di prova testimoniale per acquiescenza sul capo della sentenza ex art. 329 2° co c.p.c.;
- nel merito:
4. respingere l'appello ex adverso interposto alla sentenza gravata, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata con contestuale rigetto della domanda avanzata da parte appellante;
5. in ogni caso, alla luce di quanto esposto, condannare la controparte alla refusione delle spese processuali e competenze di lite, oltre accessori di legge.”.
Tralasciando la trattazione di ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14
e Cass. 12002/2014) — , il gravame va dichiarato inammissibile per quanto di seguito osservato.
Costituisce principio di diritto assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito
(o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto d'interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l'avvenuto accoglimento del gravame (o del motivo di gravame) non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (cfr. in tal senso, ed ex multis,
Cass. 2811/2006; Cass. 13949/2006; Cass. 13906/2007; Cass. 21431/2007).
Ora, nel caso specie è evidente come parte appellante abbia sottoposto a gravame il solo capo di decisione col quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea per essere stato il veicolo vettore privo della necessaria copertura assicurativa di legge alla data del sinistro;
tuttavia parte appellante ha completamente omesso di considerare l'ulteriore capo di decisione col quale lo stesso giudice aveva dichiarato
“inammissibile” la prova testimoniale articolata da parte attrice in primo grado “[…] siccome i testi indicati a verbale, e , non risultano essere MO Testimone_3 stati identificati sul posto nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Polizia Municipale di
Afragola intervenuti, come si evince dall'acquisito rapporto, dunque la domanda non è meritevole di accoglimento e come tale va rigettata.” (cfr. pag. 3 della impugnata sentenza in atti).
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 28/2024 R.G.A.C.
Trattasi, in tutta evidenza, di un autonomo capo di decisione che ha esplicitato un'ulteriore ratio decidendi, da sola autonoma a reggere il rigetto della domanda attorea (siccome da essa può trarsi la ritenuta mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda).
Eppure, parte appellante non risulta aver articolato contro tale capo di sentenza alcuna specifica impugnativa, essendosi, di contro, limitata semplicemente a riproporre, anche nel presente giudizio di gravame, la suddetta istanza istruttoria testimoniale già articolata in primo grado.
Tuttavia, in merito, la Suprema Corte ha chiarito che: “L'appellante ha l'onere di censurare l'ordinanza istruttoria ammissiva della prova con uno specifico motivo di appello solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia valutato l'ammissibilità del mezzo di prova alla stregua della disciplina processuale vigente, decidendo dell'applicabilità o meno di disposizioni normative che regolano i tempi e i modi di deduzione e acquisizione della prova.
Nel diverso caso in cui il giudice si sia limitato alla valutazione della rilevanza del mezzo di prova per la soluzione della controversia (cioè della sua effettiva utilità ai fini della decisione)
è, invece, sufficiente che l'appellante impugni la sentenza lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice perché il giudice d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza degli elementi istruttori acquisiti, che può anche condurre alla conclusione della irrilevanza del mezzo istruttorio ritenuto rilevante in primo grado.” (cfr. la recente Cass., n. 5715 del
12/03/2024).
Nel caso di specie, è evidente che il giudice di prime cure ha espresso valutazione, non tanto di irrilevanza, quanto, piuttosto, di radicale inammissibilità del mezzo di prova articolato da parte attrice (con motivazioni espresse, peraltro, nello stesso corpo della sentenza appellata); sulla scorta dei principi giurisprudenziali innanzi illustrati, pertanto, parte appellante non poteva limitarsi, nel presente giudizio di gravame, a reiterare le medesime istanze istruttorie già articolate in primo grado, quanto, piuttosto, avrebbe avuto l'onere di censurare nello specifico il capo di sentenza col quale il giudice aveva ritenuto inammissibile la prova articolata
(vieppiù che, come innanzi già detto, il menzionato capo di decisione costituiva una ratio decidendi completamente autonoma e autosufficiente a reggere il rigetto della domanda attorea).
Per tutti i motivi che precedono, pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di parte appellata costituita, liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n.
147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 28/2024 R.G.A.C.
professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dalla declaratoria di inammissibilità del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita parte appellata vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002.
Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma
1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa iscritta al n. 28/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto “Appello avverso la Sentenza n.
1122/2023 resa dal Giudice di Pace di Afragola in data 31/05/2023, depositata in Cancelleria in data 31/05/2023” pendente tra — appellante — e Parte_1 in qualità di impresa designata per Controparte_1 CP_4
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 28/2024 CP_5
alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. — appellata —
[...]
, ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte appellante, , al pagamento, in favore di parte Parte_1 appellata, in qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del in CP_6 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio di gravame, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa il 07/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 15 maggio 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022);
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casoria (NA) alla Via Nazionale delle Puglie n. 294, presso lo studio degli Avvocati
Addabbo Giovanni (c.f.: e (c.f.: C.F._2 Parte_2
, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._3 all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ) in qualità di impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Centro
Direzionale Is. G8, presso lo studio dell'avv. di Palma Caccioppoli Marina (c.f.:
), dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._4 calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
APPELLATA
Oggetto: “Appello avverso la Sentenza n. n. 1122/2023 resa dal Giudice di Pace di Afragola in data 31/05/2023, depositata in Cancelleria in data 31/05/2023.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate per la sostituzione dell'udienza del 15/05/2025.
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 28/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'appellante, Parte_1
, proponeva tempestiva impugnazione avverso la sentenza n. 1122/2023
[...] emessa dal Giudice di Pace di Afragola, all'esito del giudizio recante numero di R.G.
564/2023, depositata in cancelleria in data 31/05/2023, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria ivi avanzata dalla odierna appellante, nei confronti di nella qualità di F.G.V.S., al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1 danni subiti in occasione del sinistro stradale che si sarebbe verificato in data
03/03/2021, alle ore 18:30 circa, in Afragola all'uscita SP 527 Direzione Via Cimiliarco, allorquando ella istante viaggiava in qualità di terza trasportata a bordo del veicolo
Smart Mercedes tg. FN521ZR, il cui conducente, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, perdeva il controllo e andava ad impattare violentemente contro il guardrail posto al margine destro della strada, a causa della condotta negligente del conducente di un veicolo rimasto privo di identificazione, il quale, provenendo da tergo, in fase di sorpasso tagliava la strada al veicolo Smart Mercedes, per poi allontanarsi immediatamente, senza prestare soccorso e senza fornire dati e generalità.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante, quale sostanzialmente unico motivo di gravame, lamentava l'errata interpretazione degli artt. 193, cod. ass. e 1227, comma 2, c.c. e 2056 c.c., per avere il giudice di prime cure rigettato la domanda attorea per il sol fatto di non essere, il veicolo del vettore, coperto da valida garanzia assicurativa al momento del sinistro, ed avendo, di contro, il terzo trasportato diritto al risarcimento del danno in ogni caso in cui resti coinvolto in un sinistro stradale, in forza del disposto degli artt. 141 e 144 cod. ass.
Tanto premesso, l'appellante formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1122/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Afragola, Dott.ssa Lauritano, nell'ambito del giudizio avente
R.G. 564/2023, depositata in cancelleria in data 31.05.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto e, per l'effetto, condannare – F.G.V.S., Controparte_1
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 28/2024 R.G.A.C.
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti per lesioni dalla sig.ra per un totale di € 19.898,74, come Parte_1 da calcolo allegato alla perizia medico legale versata in atti, o di quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo sig. Giudicante riterrà più opportuna, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, con spese e competenze di giudizio e con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre spese generali del 15% e CPA, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
17/01/2024, si costituiva in giudizio la appellata in qualità di Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., la quale, di contro, eccepiva l'inammissibilità della richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dall'appellante in primo grado e respinta dal giudice di prime cure, invocando l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c., comma
2 c.p.c. e la formazione del giudicato sul punto;
in proposito, evidenziava l'appellata che correttamente il giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, aveva dichiarato l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte attrice alla udienza del 25.05.2023, siccome i testi indicati a verbale, e MO
, non risultavano essere stati identificati sul posto nella immediatezza Testimone_2 dei fatti dagli Agenti della Polizia Municipale di Afragola intervenuti, come si evince dall'acquisito rapporto. Eccepiva, ancora, la appellata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda e la correttezza dell'operato del giudice di prime cure, in quanto il veicolo su cui viaggiava l'appellante al momento del sinistro era risultato scoperta da assicurazione r.c.a., tant'è che la polizia municipale comminava non solo la sanzione ex 193, comma 2, codice della strada, ma anche quella ex art. 180, commi 1
e 7, per mancanza della carta di circolazione. Eccepiva, infine, la appellata la carenza di legittimazione passiva del della in ragione Controparte_2 CP_3 dell'imputabilità del sinistro a negligenza della danneggiata per la mancata identificazione del veicolo investitore, nonché per l'omessa dimostrazione, da parte della stessa, della diligenza dalla stessa adoperata ai fini dell'identificazione del c.d.
“veicolo-pirata” e del suo conducente.
Tutto ciò premesso, dedotto ed eccepito, la predetta appellata concludeva chiedendo:
”- in via preliminare:
1. rigettare l'avanzata richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza non sussistendone i gravi motivi, neppure dedotti dall'appellante;
2. dichiarare l'appello improponibile, improcedibile ed inammissibile con ogni provvedimento consequenziale di Giustizia per tutti i motivi esposti in premessa;
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 28/2024 R.G.A.C.
3. rigettare la richiesta di prova testimoniale per acquiescenza sul capo della sentenza ex art. 329 2° co c.p.c.;
- nel merito:
4. respingere l'appello ex adverso interposto alla sentenza gravata, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata con contestuale rigetto della domanda avanzata da parte appellante;
5. in ogni caso, alla luce di quanto esposto, condannare la controparte alla refusione delle spese processuali e competenze di lite, oltre accessori di legge.”.
Tralasciando la trattazione di ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14
e Cass. 12002/2014) — , il gravame va dichiarato inammissibile per quanto di seguito osservato.
Costituisce principio di diritto assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito
(o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto d'interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l'avvenuto accoglimento del gravame (o del motivo di gravame) non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (cfr. in tal senso, ed ex multis,
Cass. 2811/2006; Cass. 13949/2006; Cass. 13906/2007; Cass. 21431/2007).
Ora, nel caso specie è evidente come parte appellante abbia sottoposto a gravame il solo capo di decisione col quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea per essere stato il veicolo vettore privo della necessaria copertura assicurativa di legge alla data del sinistro;
tuttavia parte appellante ha completamente omesso di considerare l'ulteriore capo di decisione col quale lo stesso giudice aveva dichiarato
“inammissibile” la prova testimoniale articolata da parte attrice in primo grado “[…] siccome i testi indicati a verbale, e , non risultano essere MO Testimone_3 stati identificati sul posto nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Polizia Municipale di
Afragola intervenuti, come si evince dall'acquisito rapporto, dunque la domanda non è meritevole di accoglimento e come tale va rigettata.” (cfr. pag. 3 della impugnata sentenza in atti).
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 28/2024 R.G.A.C.
Trattasi, in tutta evidenza, di un autonomo capo di decisione che ha esplicitato un'ulteriore ratio decidendi, da sola autonoma a reggere il rigetto della domanda attorea (siccome da essa può trarsi la ritenuta mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda).
Eppure, parte appellante non risulta aver articolato contro tale capo di sentenza alcuna specifica impugnativa, essendosi, di contro, limitata semplicemente a riproporre, anche nel presente giudizio di gravame, la suddetta istanza istruttoria testimoniale già articolata in primo grado.
Tuttavia, in merito, la Suprema Corte ha chiarito che: “L'appellante ha l'onere di censurare l'ordinanza istruttoria ammissiva della prova con uno specifico motivo di appello solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia valutato l'ammissibilità del mezzo di prova alla stregua della disciplina processuale vigente, decidendo dell'applicabilità o meno di disposizioni normative che regolano i tempi e i modi di deduzione e acquisizione della prova.
Nel diverso caso in cui il giudice si sia limitato alla valutazione della rilevanza del mezzo di prova per la soluzione della controversia (cioè della sua effettiva utilità ai fini della decisione)
è, invece, sufficiente che l'appellante impugni la sentenza lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice perché il giudice d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza degli elementi istruttori acquisiti, che può anche condurre alla conclusione della irrilevanza del mezzo istruttorio ritenuto rilevante in primo grado.” (cfr. la recente Cass., n. 5715 del
12/03/2024).
Nel caso di specie, è evidente che il giudice di prime cure ha espresso valutazione, non tanto di irrilevanza, quanto, piuttosto, di radicale inammissibilità del mezzo di prova articolato da parte attrice (con motivazioni espresse, peraltro, nello stesso corpo della sentenza appellata); sulla scorta dei principi giurisprudenziali innanzi illustrati, pertanto, parte appellante non poteva limitarsi, nel presente giudizio di gravame, a reiterare le medesime istanze istruttorie già articolate in primo grado, quanto, piuttosto, avrebbe avuto l'onere di censurare nello specifico il capo di sentenza col quale il giudice aveva ritenuto inammissibile la prova articolata
(vieppiù che, come innanzi già detto, il menzionato capo di decisione costituiva una ratio decidendi completamente autonoma e autosufficiente a reggere il rigetto della domanda attorea).
Per tutti i motivi che precedono, pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di parte appellata costituita, liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n.
147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 28/2024 R.G.A.C.
professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dalla declaratoria di inammissibilità del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita parte appellata vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002.
Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma
1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa iscritta al n. 28/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto “Appello avverso la Sentenza n.
1122/2023 resa dal Giudice di Pace di Afragola in data 31/05/2023, depositata in Cancelleria in data 31/05/2023” pendente tra — appellante — e Parte_1 in qualità di impresa designata per Controparte_1 CP_4
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 28/2024 CP_5
alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. — appellata —
[...]
, ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte appellante, , al pagamento, in favore di parte Parte_1 appellata, in qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del in CP_6 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio di gravame, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa il 07/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 28/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 7