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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/09/2025, n. 6763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6763 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29586 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F/P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Carrà, domicilio Parte_1 P.IVA_1
eletto presso il suo Studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 32;
-attore-
CONTRO
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Borgini, Controparte_1 P.IVA_2
domicilio eletto presso il suo Studio in Milano, via Correggio n. 43;
-convenuto-
§ § §
Conclusioni: come precisate nelle note scritte depositate entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attrice - società operante nel settore motociclistico - ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo la risoluzione per inadempimento (ai sensi degli artt. 1668 o 1453 c.c.) Controparte_1
del contratto stipulato in data 20.03.2021, deducendo il ritardo nella consegna dell'opera commissionata nonché la sua inadeguatezza rispetto alla destinazione d'uso. Pertanto, ha domandato il risarcimento dei danni subiti, articolati nelle voci di danno emergente e lucro cessante.
Part
In particolare, ha dedotto che nel 2021 decise di sviluppare un nuovo modello di motobike (denominato DAHU) con l'obiettivo di lanciarlo sul mercato nel 2022. Il progetto
1 prevedeva la realizzazione di un inverter, apparato elettronico fondamentale, costituito da due unità:
1) Unità A destinata all'erogazione di 120 Ampere di corrente al motore, gestendone velocità e potenza (4000W di picco); 2) Unità B deputata alla gestione di altre componenti (batteria, display, fari, acceleratore, pedalata assistita ecc.).
Le parti oggi in causa raggiunsero dunque un accordo datato 29 marzo 2021 con il quale la convenuta si obbligò a progettare, sviluppare e realizzare 5 inverter sia in versione “racing” (con consegna prevista entro i successivi 6-8 mesi) sia in versione “omologata” (con consegna prevista
Part entro i successivi 9-11 mesi), fornendo supporto anche per la fase dell'omologazione. , invece, si impegnò a mettere a disposizione di un prototipo completo e funzionante durante tutta CP_1
la fase di sviluppo, nonché a pagare il corrispettivo di € 28.400,00.
Parte attrice ha evidenziato che, nel luglio 2021, l'inverter risultava ancora in fase di definizione, ben lontano dall'essere pronto per i mondiali di e-cross del 12.09.21, ai quali intendeva
Part partecipare. Per sopperire al ritardo, propose ad di adattare un vecchio inverter già CP_1
Part in suo possesso (c.d. Kelly): la proposta fu accolta, ma, al termine della gara, lamentò un malfunzionamento e chiese all'odierna convenuta di porvi rimedio. Quest'ultima, però, dichiarò di non essere in grado di completare il progetto oggetto dell'accordo iniziale entro la fine del 2021.
Le parti concordarono dunque un nuovo termine per la consegna degli inverter (per entrambe le versioni, omologata e racing) fissandolo al 31.03.22. Part
Nondimeno, ha lamentato che controparte incontrò ulteriori difficoltà, tanto che il primo dei cinque inverter fu consegnato solo il 22.07.22. Tuttavia, tale inverter non superò i test di omologazione rendendo necessaria una riduzione della potenza prevista contrattualmente (4000W di picco), solo così il test ebbe esito positivo, ma a discapito dei requisiti concordati.
Altri due inverter furono consegnati il 15.12.22, ma non superarono la fase di collaudo.
L'odierna attrice ha dedotto quindi l'inosservanza dei termini di consegna concordati, nonché
l'inutilizzabilità degli inverter consegnati. Per tali ragioni ha chiesto la risoluzione del contratto, sia in forza degli artt. 1453 e 1218 c.c. (in virtù dell'inadempimento della controparte come sopra descritto), sia ai sensi dell'art. 1668 c.c. perché i difetti dell'opera la rendono del tutto inadatta alla sua destinazione.
Inoltre, parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni quantificati in € 917.334,00 così suddivisi:
Part
• € 18.574,00 per fatture già pagate da a a titolo di acconto, per l'esecuzione CP_1
dell'Inverter in contratto;
Part
• € 78.200,00 per maggiori costi sostenuti da con il nuovo fornitore dell'Inverter
BySTORM&CO S.r.l., chiamato con urgenza a risolvere le inefficienze e le inadempienze di
2 eMoticom, composti come segue: €. 3.000,00 per sviluppo del nuovo Inverter, firmware e scheda;
€.
67.200,00 pari al maggior costo d'acquisto dei n. 350 Inverter, già in ordine a , che al CP_1
Part seguito dell'inadempimento di questa ha dovuto acquistare da;
€ 8.000,00 per il CP_2
rifacimento degli stampi del telaio e del layout al fine di adattarvi l'Inverter in luogo CP_2
dell'Inverter . CP_1
• € 820.560,00 a titolo di lucro cessante per la mancata fatturazione di ordini - nella stagione
2022/2023 - considerando n. 10 Motobike al mese per 12 mesi per un valore di € 6.838,00 cadauna.
La convenuta (società operante nella progettazione e produzione di dispositivi CP_1
elettronici per i settori automotive e motorsport) si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande attoree e chiedendo in via riconvenzionale la condanna al pagamento della somma di
€ 81.509,54 di cui € 17.656,36 a saldo di fatture non pagate e € 63.853,18 a titolo di risarcimento o indennizzo ai sensi dell'art. 1671 c.c..
In primo luogo, la convenuta ha richiamato il medesimo contratto indicato da parte attrice, puntualizzando che l'accettazione pervenne il 13.04.21 e, soprattutto, che questo non previde il
Part requisito di 4000 W di potenza di picco;
anzi, in data 5.05.21, inviò a la scheda CP_1
tecnica del motore in uso, nella quale la società costruttrice dichiarò una potenza di 2000 W (doc. 13 prodotto dalla convenuta), mentre i 4000 W emergerebbero esclusivamente da un'annotazione manoscritta nel documento 14 prodotto dall'attrice, la cui attendibilità è contestata dalla convenuta.
Inoltre, la convenuta ha dedotto che le complicazioni insorte nei mesi immediatamente
Part successivi all'accordo siano da imputare a , la quale avrebbe incontrato ostacoli nello svolgimento delle attività di propria competenza, impedendo così a di avere un quadro CP_1
Part chiaro della componentistica da collegare all'inverter. In particolare, :
- faticò a trovare un nuovo motore e un display adatto alle sue esigenze, nonché a scegliere il dispositivo bluetooth;
- decise di utilizzare un dispositivo hardware (c.d. UART) diverso da quello inizialmente previsto (CAN) e la cui attività di sviluppo richiese più tempo;
- fornì una batteria, anch'essa priva del protocollo CAN, che presentò delle anomalie rendendola non idonea ad assicurare prestazioni costanti.
La convenuta ha inoltre affermato che solo nel luglio 2021 venne a conoscenza dell'intenzione
Part di di partecipare al mondiale di settembre. Tuttavia, l'inverter racing non poteva essere pronto per quella data perché le difficoltà della committente nel reperire i componenti rallentarono inevitabilmente il progetto e, in ogni caso, il contratto prevedeva come termine di consegna 6-8 mesi,
Part quindi dicembre 2021. Nondimeno, su richiesta di , sospese momentaneamente il CP_1
3 progetto per fornire supporto alla partecipazione alla gara, suggerendo l'acquisto di 3 inverter della
XO (già testati nel maggio precedente), proponendosi di adattarli allo scopo. Tale soluzione fu
Part adottata e vinse il mondiale.
La gara, le complicanze sopra descritte e, in particolare, quelle attinenti al display e alla batteria (componentistiche che, a fine anno 2021, non erano ancora state scelte e fornite) condussero le parti a concordare un nuovo termine di consegna: il 31.03.22.
Part La convenuta ha lamentato che, nonostante i ritardi già accumulati per cause imputabili a , quest'ultima continuò a proporre modifiche in corso d'opera, chiedendo, per esempio:
- di apportare miglioramenti alla centralina utilizzata per il mondiale, ma questa attività non era legata allo sviluppo dell'inverter di cui al progetto originario;
- di aumentare gli ampere erogati dall'inverter, ma nella fase di sviluppo in cui le parti si trovavano tale modifica avrebbe provocato ritardi di 2 o 3 mesi.
Part
ha inoltre dedotto che, nel gennaio 2022, comunicò di attraversare una crisi CP_1
economica (al punto da rischiare la liquidazione giudiziale) a causa del calo delle vendite registrato tra settembre e dicembre 2021. Tale situazione generò eccedenze di magazzino del precedente modello di inverter (Kelly), e le parti decisero di procedere all'aggiornamento di tale modello per adattarlo alla nuova centralina sviluppata da (eM084), rendendolo compatibile con il CP_1
display e il sensore di pedalata assistita nel frattempo individuati da uesta soluzione consentì Pt_1
all'attrice di sfruttare le rimanenze, ma comportò per la necessità di studiare il manuale CP_1
dell'inverter Kelly, con ulteriore allungamento dei tempi di consegna.
ha evidenziato che non solo accettò, ma si fece carico dei costi di sviluppo e progettazione CP_1
per aiutare la controparte a superare il periodo di crisi (come emerge dal doc. 61 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, come da nuovi accordi presi, in data 1.03.22 consegnò le prime 5 schede eM084 e in data 10.03.2022 le successive 15.
Successivamente, le parti manifestarono l'intenzione di ritornare al progetto iniziale, ma ha lamentato il persistere di ostacoli che ne impedirono l'attuazione: CP_1
- era ancora in attesa di ricevere i componenti necessari per la progettazione dell'inverter (in particolare la batteria, il clacson, il faro anteriore e il faro posteriore);
- in data 15.03.22, decise di modificare il telaio della bicicletta, comportando una Part
variazione anche delle dimensioni dell'inverter;
- la batteria venne consegnata solo il 4.05.2022, ma l'attività di omologazione venne interrotta
Part da un nuovo mondiale (in data 11.06.22) cui partecipò (e vinse) utilizzando la centralina di nuovo sviluppo di (la eM084). CP_1
4 La convenuta ha dedotto che, nel luglio 2022, venne omologato il primo inverter e che, in data Part 3.10.22, effettuò il primo ordine di 350 pezzi. Tuttavia, precisò che prima di avviare CP_1
la produzione fosse necessario allestire altre bici (attività rientrante nelle competenze dell'attrice) e percorrere almeno 1.000 km con ciascuna di esse, al fine di verificare l'assenza di problematiche Part tecniche. Tuttavia, rispose di non essere in grado di allestire altre bici e propose di utilizzare il prototipo già in possesso della convenuta. Quest'ultimo, tuttavia, non risultava più idoneo, in quanto non conforme al nuovo modello, così come modificato dalla stessa Pt_1
Part Ciò costrinse ad esprimere riserve sull'ordine ricevuto <Nel caso voglia comunque CP_1
procedere per la produzione a prescindere da quanto evidenziato sopra, richiede una CP_1
Part delibera a produrre da parte di firmando uno scarico totale di responsabilità di su CP_1
costi di garanzia / costi di ripristino / modifiche a inverter etc. o responsabilità a danni e cose per
l'utilizzo dell'inverter sulle vostre bici>> (doc. 103 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Seguì una riunione in data 13.12.2022, nel corso della quale – come da verbale allegato – CP_1
Part si impegnò a fornire a , entro il 19.12.2022, ulteriori 2 inverter (oltre ai 2 già forniti), e l'ultimo Part (a completamento dell'ordine originario 5 inverter) appena avesse fornito i componenti mancanti. L'accordo prevedeva anche ulteriori 10 inverter da consegnare indicativamente entro il
10.02.23.
Part Da parte sua si impegnò ad effettuare test di precollaudo su 3 Inverter, per un totale di 1.500 km, riservandosi di valutare un ulteriore ordine di 350 inverter da suddividere in lotti da 50 pezzi ciascuno.
sottolineò la necessità di effettuare dei test presso la propria sede evidenziando l'esigenza CP_1
di disporre delle bici almeno 5 giorni lavorativi prima dei test (per la preparazione) e almeno 3 giorni dopo (per la registrazione dei dati rilevati).
Part
In data 3.01.23 comunicò che gli inverter ricevuti non rispondevano alle specifiche tecniche richieste, segnalando in particolare che la corrente massima era pari a 110 A anziché 120 A.
Invitò quindi a comunicare, entro il successivo 9.01.2023, quali interventi correttivi CP_1
intendesse apportare e in quali tempi.
In data 11.01.23 replicò che il valore della corrente massima venne diminuito in CP_1
Part sede di omologazione dal tecnico di , Sig. per adeguarlo al motore fornito da Parte_2
Part Part
stessa e non poteva essere modificato. Ricordò inoltre che non aveva mai effettuato le prove su strada richieste, necessarie per verificare le prestazioni del mezzo. La convenuta si rese comunque disponibile a rivalutare un nuovo accordo.
5 Il 16.01.23 la convenuta ricevette una pec da parte attrice la quale, dopo aver ribadito le proprie contestazioni, dichiarò che non avrebbe provveduto al pagamento delle fatture fino alla risoluzione del problema, riservandosi altresì di agire per il risarcimento di ulteriori danni.
Part Con pec del 23.01.23, ribadì la propria posizione eccependo che non avesse eseguito CP_1
i test secondo le modalità indicate e che i ritardi fossero imputabili alla committente, a causa delle continue modifiche e delle tardive consegne dei componenti. Nonostante ciò, si dichiarò CP_1
ancora disponibile a valutare una soluzione, subordinatamente a un incontro tecnico e al pagamento delle somme ancora dovute.
In data 6.02.23 ricevette comunicazione di risoluzione del contratto ex art. 1453 CP_1
c.c. motivata dal mancato rispetto dei termini di consegna e dalla non conformità del prodotto ai requisiti richiesti.
A tale comunicazione seguì la richiesta, da parte della convenuta, di saldo delle fatture n. 57,
61 e 68 del 2022 per un importo complessivo di € 15.157,55.
Su tali basi il convenuto ha concluso, in comparsa di risposta, perché la domanda dell'attore sia respinta e perché questi sia condannato, in via riconvenzionale, a pagare a favore del convenuto la somma di € 17.656,36 e la somma di € 63.853,18.
La causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio affidata alle cure dell'Ing. Per_1
e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 14
[...]
marzo 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c.. Essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 12 giugno 2025.
§§§
2. Sulle domande dell'attore.
Le domande dell'attore sono del tutto infondate per i motivi che seguono.
Al contratto in essere fra le parti, consistente nell'offerta del convenuto accettata dall'attore (doc. 12 attore), va data una qualificazione di appalto d'opera. Il convenuto accettò l'incarico di progettare, sviluppare e realizzare un impianto destinato a essere utilizzato nel “sistema motobike” dell'attore.
L'impianto da realizzarsi in cinque campioni è definito quale «inverter per controllo motore con comunicazione CAN». Il contratto prevede la pattuizione di un corrispettivo di € 28.400,00 e i termini per il pagamento di acconti.
Come visto, l'attore assume il grave inadempimento del convenuto e domanda la risoluzione del contratto.
Posto che l'inadempimento riguarda la denuncia di inidoneità del componente fornito, a dire dell'attore incapace di essere posto a servizio del mezzo di trasporto prodotto dall'attore, allora lo scrutinio della domanda di risoluzione dovrà essere condotto secondo il criterio dettato dall'art. 1668
6 c.c., secondo cui la risoluzione del contratto d'appalto d'opera è consentita laddove le difformità e i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Nel caso di specie, gli accertamenti condotti dal CTU in corso di operazioni peritali, da cui no vi è alcuna ragione di disconstarsi, hanno mostrato con evidenza come il malfunzionamento del componente prodotto dal convenuto dipendesse dalla mera deficienza della fase di collaudo (c.d. commissioning), sì che il blocco cui era soggetto l'inverter poté essere superato tramite la semplice modifica di un valore soglia di protezione dal surriscaldamento.
Quale che fosse la parte del contratto responsabile della veniale mancanza (erroneo inserimento di un valore soglia nel software di funzionamento), è evidente che si tratta di un difetto correggibile, ed anzi corretto in corso di operazioni peritali tramite modifica di un secondo inverter: il componente non è dunque inidoneo all'uso.
Con la domanda di risoluzione, cadono le domande risarcitorie e restitutorie, che ne sono conseguenza.
§§§
3. Sulle domande riconvenzionali del convenuto.
La domanda deve essere accolta in parte, come di seguito.
L'infondatezza delle domande di risoluzione e risarcitorie formulate dall'attore determina la fondatezza della domanda con cui parte convenuta ha domandato il pagamento del corrispettivo ancora dovuto. Diversamente rispetto a quanto dedotto dall'attore, sono dovute anche le somme di cui alle fatture n. 57 e 61/2022, aventi a oggetto attività aggiuntive compiute dal convenuto (sviluppo di “VCU” per il campionato mondiale), in relazione alle quali non è stata contestata specificamente la correttezza della somma fatturata.
Nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno ex art. 1671 c.c. sub specie di spese sostenute e mancato guadagno per la mancata produzione in serie degli inverter: non risulta infatti che fra le parti sia stato concluso un contratto avente a oggetto l'incarico di fornitura in serie delle unità.
§§§
Ritenuto in conclusione che
Le domande dell'attore devono essere tutte respinte.
In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del convenuto, l'attore deve essere condannato a pagare a suo favore la somma di € 17.696,36.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (determinato con riferimento alle domande dell'attore respinte).
7 Secondo il medesimo criterio, le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa con citazione notificata il 1° agosto 2023 da nei confronti di nel contraddittorio delle parti, Parte_1 Controparte_1
contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge tutte le domande dell'attore;
2) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del convenuto, condanna l'attore a pagare a favore del convenuto la somma di € 17.696,36;
3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese della CTU;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del convenuto, spese che si liquidano in € 759,00 per spese esenti ed € 19.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 settembre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Jessica Bianconi, magistrato ordinario in tirocinio.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F/P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Carrà, domicilio Parte_1 P.IVA_1
eletto presso il suo Studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 32;
-attore-
CONTRO
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Borgini, Controparte_1 P.IVA_2
domicilio eletto presso il suo Studio in Milano, via Correggio n. 43;
-convenuto-
§ § §
Conclusioni: come precisate nelle note scritte depositate entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attrice - società operante nel settore motociclistico - ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo la risoluzione per inadempimento (ai sensi degli artt. 1668 o 1453 c.c.) Controparte_1
del contratto stipulato in data 20.03.2021, deducendo il ritardo nella consegna dell'opera commissionata nonché la sua inadeguatezza rispetto alla destinazione d'uso. Pertanto, ha domandato il risarcimento dei danni subiti, articolati nelle voci di danno emergente e lucro cessante.
Part
In particolare, ha dedotto che nel 2021 decise di sviluppare un nuovo modello di motobike (denominato DAHU) con l'obiettivo di lanciarlo sul mercato nel 2022. Il progetto
1 prevedeva la realizzazione di un inverter, apparato elettronico fondamentale, costituito da due unità:
1) Unità A destinata all'erogazione di 120 Ampere di corrente al motore, gestendone velocità e potenza (4000W di picco); 2) Unità B deputata alla gestione di altre componenti (batteria, display, fari, acceleratore, pedalata assistita ecc.).
Le parti oggi in causa raggiunsero dunque un accordo datato 29 marzo 2021 con il quale la convenuta si obbligò a progettare, sviluppare e realizzare 5 inverter sia in versione “racing” (con consegna prevista entro i successivi 6-8 mesi) sia in versione “omologata” (con consegna prevista
Part entro i successivi 9-11 mesi), fornendo supporto anche per la fase dell'omologazione. , invece, si impegnò a mettere a disposizione di un prototipo completo e funzionante durante tutta CP_1
la fase di sviluppo, nonché a pagare il corrispettivo di € 28.400,00.
Parte attrice ha evidenziato che, nel luglio 2021, l'inverter risultava ancora in fase di definizione, ben lontano dall'essere pronto per i mondiali di e-cross del 12.09.21, ai quali intendeva
Part partecipare. Per sopperire al ritardo, propose ad di adattare un vecchio inverter già CP_1
Part in suo possesso (c.d. Kelly): la proposta fu accolta, ma, al termine della gara, lamentò un malfunzionamento e chiese all'odierna convenuta di porvi rimedio. Quest'ultima, però, dichiarò di non essere in grado di completare il progetto oggetto dell'accordo iniziale entro la fine del 2021.
Le parti concordarono dunque un nuovo termine per la consegna degli inverter (per entrambe le versioni, omologata e racing) fissandolo al 31.03.22. Part
Nondimeno, ha lamentato che controparte incontrò ulteriori difficoltà, tanto che il primo dei cinque inverter fu consegnato solo il 22.07.22. Tuttavia, tale inverter non superò i test di omologazione rendendo necessaria una riduzione della potenza prevista contrattualmente (4000W di picco), solo così il test ebbe esito positivo, ma a discapito dei requisiti concordati.
Altri due inverter furono consegnati il 15.12.22, ma non superarono la fase di collaudo.
L'odierna attrice ha dedotto quindi l'inosservanza dei termini di consegna concordati, nonché
l'inutilizzabilità degli inverter consegnati. Per tali ragioni ha chiesto la risoluzione del contratto, sia in forza degli artt. 1453 e 1218 c.c. (in virtù dell'inadempimento della controparte come sopra descritto), sia ai sensi dell'art. 1668 c.c. perché i difetti dell'opera la rendono del tutto inadatta alla sua destinazione.
Inoltre, parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni quantificati in € 917.334,00 così suddivisi:
Part
• € 18.574,00 per fatture già pagate da a a titolo di acconto, per l'esecuzione CP_1
dell'Inverter in contratto;
Part
• € 78.200,00 per maggiori costi sostenuti da con il nuovo fornitore dell'Inverter
BySTORM&CO S.r.l., chiamato con urgenza a risolvere le inefficienze e le inadempienze di
2 eMoticom, composti come segue: €. 3.000,00 per sviluppo del nuovo Inverter, firmware e scheda;
€.
67.200,00 pari al maggior costo d'acquisto dei n. 350 Inverter, già in ordine a , che al CP_1
Part seguito dell'inadempimento di questa ha dovuto acquistare da;
€ 8.000,00 per il CP_2
rifacimento degli stampi del telaio e del layout al fine di adattarvi l'Inverter in luogo CP_2
dell'Inverter . CP_1
• € 820.560,00 a titolo di lucro cessante per la mancata fatturazione di ordini - nella stagione
2022/2023 - considerando n. 10 Motobike al mese per 12 mesi per un valore di € 6.838,00 cadauna.
La convenuta (società operante nella progettazione e produzione di dispositivi CP_1
elettronici per i settori automotive e motorsport) si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande attoree e chiedendo in via riconvenzionale la condanna al pagamento della somma di
€ 81.509,54 di cui € 17.656,36 a saldo di fatture non pagate e € 63.853,18 a titolo di risarcimento o indennizzo ai sensi dell'art. 1671 c.c..
In primo luogo, la convenuta ha richiamato il medesimo contratto indicato da parte attrice, puntualizzando che l'accettazione pervenne il 13.04.21 e, soprattutto, che questo non previde il
Part requisito di 4000 W di potenza di picco;
anzi, in data 5.05.21, inviò a la scheda CP_1
tecnica del motore in uso, nella quale la società costruttrice dichiarò una potenza di 2000 W (doc. 13 prodotto dalla convenuta), mentre i 4000 W emergerebbero esclusivamente da un'annotazione manoscritta nel documento 14 prodotto dall'attrice, la cui attendibilità è contestata dalla convenuta.
Inoltre, la convenuta ha dedotto che le complicazioni insorte nei mesi immediatamente
Part successivi all'accordo siano da imputare a , la quale avrebbe incontrato ostacoli nello svolgimento delle attività di propria competenza, impedendo così a di avere un quadro CP_1
Part chiaro della componentistica da collegare all'inverter. In particolare, :
- faticò a trovare un nuovo motore e un display adatto alle sue esigenze, nonché a scegliere il dispositivo bluetooth;
- decise di utilizzare un dispositivo hardware (c.d. UART) diverso da quello inizialmente previsto (CAN) e la cui attività di sviluppo richiese più tempo;
- fornì una batteria, anch'essa priva del protocollo CAN, che presentò delle anomalie rendendola non idonea ad assicurare prestazioni costanti.
La convenuta ha inoltre affermato che solo nel luglio 2021 venne a conoscenza dell'intenzione
Part di di partecipare al mondiale di settembre. Tuttavia, l'inverter racing non poteva essere pronto per quella data perché le difficoltà della committente nel reperire i componenti rallentarono inevitabilmente il progetto e, in ogni caso, il contratto prevedeva come termine di consegna 6-8 mesi,
Part quindi dicembre 2021. Nondimeno, su richiesta di , sospese momentaneamente il CP_1
3 progetto per fornire supporto alla partecipazione alla gara, suggerendo l'acquisto di 3 inverter della
XO (già testati nel maggio precedente), proponendosi di adattarli allo scopo. Tale soluzione fu
Part adottata e vinse il mondiale.
La gara, le complicanze sopra descritte e, in particolare, quelle attinenti al display e alla batteria (componentistiche che, a fine anno 2021, non erano ancora state scelte e fornite) condussero le parti a concordare un nuovo termine di consegna: il 31.03.22.
Part La convenuta ha lamentato che, nonostante i ritardi già accumulati per cause imputabili a , quest'ultima continuò a proporre modifiche in corso d'opera, chiedendo, per esempio:
- di apportare miglioramenti alla centralina utilizzata per il mondiale, ma questa attività non era legata allo sviluppo dell'inverter di cui al progetto originario;
- di aumentare gli ampere erogati dall'inverter, ma nella fase di sviluppo in cui le parti si trovavano tale modifica avrebbe provocato ritardi di 2 o 3 mesi.
Part
ha inoltre dedotto che, nel gennaio 2022, comunicò di attraversare una crisi CP_1
economica (al punto da rischiare la liquidazione giudiziale) a causa del calo delle vendite registrato tra settembre e dicembre 2021. Tale situazione generò eccedenze di magazzino del precedente modello di inverter (Kelly), e le parti decisero di procedere all'aggiornamento di tale modello per adattarlo alla nuova centralina sviluppata da (eM084), rendendolo compatibile con il CP_1
display e il sensore di pedalata assistita nel frattempo individuati da uesta soluzione consentì Pt_1
all'attrice di sfruttare le rimanenze, ma comportò per la necessità di studiare il manuale CP_1
dell'inverter Kelly, con ulteriore allungamento dei tempi di consegna.
ha evidenziato che non solo accettò, ma si fece carico dei costi di sviluppo e progettazione CP_1
per aiutare la controparte a superare il periodo di crisi (come emerge dal doc. 61 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, come da nuovi accordi presi, in data 1.03.22 consegnò le prime 5 schede eM084 e in data 10.03.2022 le successive 15.
Successivamente, le parti manifestarono l'intenzione di ritornare al progetto iniziale, ma ha lamentato il persistere di ostacoli che ne impedirono l'attuazione: CP_1
- era ancora in attesa di ricevere i componenti necessari per la progettazione dell'inverter (in particolare la batteria, il clacson, il faro anteriore e il faro posteriore);
- in data 15.03.22, decise di modificare il telaio della bicicletta, comportando una Part
variazione anche delle dimensioni dell'inverter;
- la batteria venne consegnata solo il 4.05.2022, ma l'attività di omologazione venne interrotta
Part da un nuovo mondiale (in data 11.06.22) cui partecipò (e vinse) utilizzando la centralina di nuovo sviluppo di (la eM084). CP_1
4 La convenuta ha dedotto che, nel luglio 2022, venne omologato il primo inverter e che, in data Part 3.10.22, effettuò il primo ordine di 350 pezzi. Tuttavia, precisò che prima di avviare CP_1
la produzione fosse necessario allestire altre bici (attività rientrante nelle competenze dell'attrice) e percorrere almeno 1.000 km con ciascuna di esse, al fine di verificare l'assenza di problematiche Part tecniche. Tuttavia, rispose di non essere in grado di allestire altre bici e propose di utilizzare il prototipo già in possesso della convenuta. Quest'ultimo, tuttavia, non risultava più idoneo, in quanto non conforme al nuovo modello, così come modificato dalla stessa Pt_1
Part Ciò costrinse ad esprimere riserve sull'ordine ricevuto <Nel caso voglia comunque CP_1
procedere per la produzione a prescindere da quanto evidenziato sopra, richiede una CP_1
Part delibera a produrre da parte di firmando uno scarico totale di responsabilità di su CP_1
costi di garanzia / costi di ripristino / modifiche a inverter etc. o responsabilità a danni e cose per
l'utilizzo dell'inverter sulle vostre bici>> (doc. 103 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Seguì una riunione in data 13.12.2022, nel corso della quale – come da verbale allegato – CP_1
Part si impegnò a fornire a , entro il 19.12.2022, ulteriori 2 inverter (oltre ai 2 già forniti), e l'ultimo Part (a completamento dell'ordine originario 5 inverter) appena avesse fornito i componenti mancanti. L'accordo prevedeva anche ulteriori 10 inverter da consegnare indicativamente entro il
10.02.23.
Part Da parte sua si impegnò ad effettuare test di precollaudo su 3 Inverter, per un totale di 1.500 km, riservandosi di valutare un ulteriore ordine di 350 inverter da suddividere in lotti da 50 pezzi ciascuno.
sottolineò la necessità di effettuare dei test presso la propria sede evidenziando l'esigenza CP_1
di disporre delle bici almeno 5 giorni lavorativi prima dei test (per la preparazione) e almeno 3 giorni dopo (per la registrazione dei dati rilevati).
Part
In data 3.01.23 comunicò che gli inverter ricevuti non rispondevano alle specifiche tecniche richieste, segnalando in particolare che la corrente massima era pari a 110 A anziché 120 A.
Invitò quindi a comunicare, entro il successivo 9.01.2023, quali interventi correttivi CP_1
intendesse apportare e in quali tempi.
In data 11.01.23 replicò che il valore della corrente massima venne diminuito in CP_1
Part sede di omologazione dal tecnico di , Sig. per adeguarlo al motore fornito da Parte_2
Part Part
stessa e non poteva essere modificato. Ricordò inoltre che non aveva mai effettuato le prove su strada richieste, necessarie per verificare le prestazioni del mezzo. La convenuta si rese comunque disponibile a rivalutare un nuovo accordo.
5 Il 16.01.23 la convenuta ricevette una pec da parte attrice la quale, dopo aver ribadito le proprie contestazioni, dichiarò che non avrebbe provveduto al pagamento delle fatture fino alla risoluzione del problema, riservandosi altresì di agire per il risarcimento di ulteriori danni.
Part Con pec del 23.01.23, ribadì la propria posizione eccependo che non avesse eseguito CP_1
i test secondo le modalità indicate e che i ritardi fossero imputabili alla committente, a causa delle continue modifiche e delle tardive consegne dei componenti. Nonostante ciò, si dichiarò CP_1
ancora disponibile a valutare una soluzione, subordinatamente a un incontro tecnico e al pagamento delle somme ancora dovute.
In data 6.02.23 ricevette comunicazione di risoluzione del contratto ex art. 1453 CP_1
c.c. motivata dal mancato rispetto dei termini di consegna e dalla non conformità del prodotto ai requisiti richiesti.
A tale comunicazione seguì la richiesta, da parte della convenuta, di saldo delle fatture n. 57,
61 e 68 del 2022 per un importo complessivo di € 15.157,55.
Su tali basi il convenuto ha concluso, in comparsa di risposta, perché la domanda dell'attore sia respinta e perché questi sia condannato, in via riconvenzionale, a pagare a favore del convenuto la somma di € 17.656,36 e la somma di € 63.853,18.
La causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio affidata alle cure dell'Ing. Per_1
e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 14
[...]
marzo 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c.. Essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 12 giugno 2025.
§§§
2. Sulle domande dell'attore.
Le domande dell'attore sono del tutto infondate per i motivi che seguono.
Al contratto in essere fra le parti, consistente nell'offerta del convenuto accettata dall'attore (doc. 12 attore), va data una qualificazione di appalto d'opera. Il convenuto accettò l'incarico di progettare, sviluppare e realizzare un impianto destinato a essere utilizzato nel “sistema motobike” dell'attore.
L'impianto da realizzarsi in cinque campioni è definito quale «inverter per controllo motore con comunicazione CAN». Il contratto prevede la pattuizione di un corrispettivo di € 28.400,00 e i termini per il pagamento di acconti.
Come visto, l'attore assume il grave inadempimento del convenuto e domanda la risoluzione del contratto.
Posto che l'inadempimento riguarda la denuncia di inidoneità del componente fornito, a dire dell'attore incapace di essere posto a servizio del mezzo di trasporto prodotto dall'attore, allora lo scrutinio della domanda di risoluzione dovrà essere condotto secondo il criterio dettato dall'art. 1668
6 c.c., secondo cui la risoluzione del contratto d'appalto d'opera è consentita laddove le difformità e i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Nel caso di specie, gli accertamenti condotti dal CTU in corso di operazioni peritali, da cui no vi è alcuna ragione di disconstarsi, hanno mostrato con evidenza come il malfunzionamento del componente prodotto dal convenuto dipendesse dalla mera deficienza della fase di collaudo (c.d. commissioning), sì che il blocco cui era soggetto l'inverter poté essere superato tramite la semplice modifica di un valore soglia di protezione dal surriscaldamento.
Quale che fosse la parte del contratto responsabile della veniale mancanza (erroneo inserimento di un valore soglia nel software di funzionamento), è evidente che si tratta di un difetto correggibile, ed anzi corretto in corso di operazioni peritali tramite modifica di un secondo inverter: il componente non è dunque inidoneo all'uso.
Con la domanda di risoluzione, cadono le domande risarcitorie e restitutorie, che ne sono conseguenza.
§§§
3. Sulle domande riconvenzionali del convenuto.
La domanda deve essere accolta in parte, come di seguito.
L'infondatezza delle domande di risoluzione e risarcitorie formulate dall'attore determina la fondatezza della domanda con cui parte convenuta ha domandato il pagamento del corrispettivo ancora dovuto. Diversamente rispetto a quanto dedotto dall'attore, sono dovute anche le somme di cui alle fatture n. 57 e 61/2022, aventi a oggetto attività aggiuntive compiute dal convenuto (sviluppo di “VCU” per il campionato mondiale), in relazione alle quali non è stata contestata specificamente la correttezza della somma fatturata.
Nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno ex art. 1671 c.c. sub specie di spese sostenute e mancato guadagno per la mancata produzione in serie degli inverter: non risulta infatti che fra le parti sia stato concluso un contratto avente a oggetto l'incarico di fornitura in serie delle unità.
§§§
Ritenuto in conclusione che
Le domande dell'attore devono essere tutte respinte.
In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del convenuto, l'attore deve essere condannato a pagare a suo favore la somma di € 17.696,36.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (determinato con riferimento alle domande dell'attore respinte).
7 Secondo il medesimo criterio, le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa con citazione notificata il 1° agosto 2023 da nei confronti di nel contraddittorio delle parti, Parte_1 Controparte_1
contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge tutte le domande dell'attore;
2) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del convenuto, condanna l'attore a pagare a favore del convenuto la somma di € 17.696,36;
3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese della CTU;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del convenuto, spese che si liquidano in € 759,00 per spese esenti ed € 19.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 settembre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Jessica Bianconi, magistrato ordinario in tirocinio.
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