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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8135 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23525/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 23525/2025 promosso da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI Parte_1 P.IVA_1
CHIARA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. LAMBIASE ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, accertato il grave inadempimento del
[...]
con riferimento al contratto sottoscritto ed alle Controparte_1 obbligazioni sul medesimo gravanti ex art. 1375 c.c., DICHIARARE la risoluzione del contratto di cessione del credito e CONDANNARE la resistente a restituire a Parte_1 la somma di € 120.000,00 oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 dal 30.10.2024
[...] all'effettivo adempimento, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa .
pagina 1 di 4 - SEMPRE NEL MERITO, MA IN VIA SUBORDINATA, ACCERTARE l'inesistenza del credito IVA al momento della stipula del contratto del 05.02.2024, e conseguentemente CONDANNARE il a restituire la somma di Controparte_1
€ 120.000,00 a oltre interessi moratori dalla data di conclusione del Parte_1 contratto a quella di effettivo adempimento e/o agli interessi ritenuti di giustizia. IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare: disporre il mutamento del rito dal procedimento semplificato di cognizione al rito ordinario, ai sensi dell'art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c., per la complessità della lite, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
- nel merito e in via principale: rigettare integralmente tutte le domande proposte da
[...] in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 120.000,00, oltre interessi, vantato da parte ricorrente nei confronti della convenuta a titolo di restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del credito IVA relativo all'anno 2022, mediante contratto concluso il 5/2/2024 (doc. 1 ric.), di cui ha chiesto la risoluzione per inadempimento.
2. IT
La richiesta di parte convenuta, volta al mutamento del rito in quello ordinario, è palesemente infondata, perché nelle cause attribuite alla decisione del Tribunale in composizione monocratica è sempre esperibile il procedimento semplificato, a norma dell'art. 281-decies, secondo comma, c.p.c. Nel caso di specie, inoltre, si tratta di una causa documentale, che non richiede istruttoria orale.
3. Inadempimento
Parte ricorrente ha lamentato che, dopo la cessione del credito IVA e il pagamento della prima parte del prezzo per euro 120.000,00, non ha ricevuto il pagamento da parte pagina 2 di 4 dell'Agenzia delle entrate. Ha quindi iniziato una interlocuzione, con la cedente e in Pt_2 seguito si è rivolta all'Agenzia delle entrate. Questa, con PEC del 18/4/2025 della
Direzione provinciale I di Milano, ha comunicato al difensore di parte ricorrente quanto segue (doc. 9 ric.):
“La società Controparte_1
Codice Fiscale ha presentato in data 2 ottobre 2024 P.IVA_2 dichiarazione integrativa IVA 2022 con il credito destinato in compensazione, annullando la richiesta di rimborso.” Ciò significa che la convenuta, dopo aver stipulato il contratto di cessione del credito IVA
2022, ha rinunciato al rimborso di quel credito, imputandolo a compensazione di altri debiti tributari. Pertanto, quel credito è stato utilizzato diversamente e non potrà mai essere pagato dall'Agenzia delle entrate alla ricorrente.
A norma dell'art. 1375 c.c., il contratto deve essere eseguito secondo buona fede e tale canone, certamente, impone alle parti di non porre nel nulla la prestazione dovuta all'altra, anche se ad opera di un terzo. Ciò è invece quanto ha fatto nel caso di specie la convenuta.
Premesso che le circostanze di fatto sopra riportate sono documentali e pacifiche, la difesa svolta sul punto dalla parte è davvero inconsistente: secondo la convenuta non si sarebbe trattato di un inadempimento, ma “di un mero adeguamento procedurale, resosi necessario nell'ambito dell'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate”. L'eufemismo speso dalla parte non può nascondere la verità dei fatti: quale che siano gli incombenti gravanti sulla convenuta nei suoi rapporti con l'Agenzia, la sostanza è che il credito, dapprima ceduto alla ricorrente, è stato poi utilizzato in compensazione nei confronti dell'Agenzia, di modo che esso non sarà mai pagato alla ricorrente stessa.
Parte convenuta non risponde del mancato pagamento da parte dell'Agenzia, ma risponde della propria condotta, che ha illecitamente disposto di un credito di cui non era più titolare, di fatto revocandone la cessione. Si tratta di un grave inadempimento, che giustifica pienamente la risoluzione del contratto di cessione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la restituzione del prezzo pagato.
Gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. decorrono dal giorno del pagamento
(5/2/2024), mentre dalla notifica del ricorso (24/7/2025) decorrono gli interessi legali di mora, ex quarto comma dell'articolo citato.
La domanda ulteriore di risarcimento danni non può essere accolta, attesa la genericità dell'allegazione e la mancanza di prova sul punto.
pagina 3 di 4 4. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa, con esclusione della fase di trattazione.
Come sopra argomentato, parte convenuta ha resistito in mala fede, senza aver alcun valido argomento a sostegno della sua difesa e introducendo una causa completamente inutile. Ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., va per questo condannata a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 1.200,00, pari all'1% del dovuto, e la somma di euro
2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di cessione del credito del 5/2/2024, oggetto di causa;
2) per l'effetto condanna parte convenuta a restituire in favore di parte ricorrente la somma di euro 120.000,00, oltre interessi legali come in motivazione;
3) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 4.217,00 per compensi, euro 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali e CPA;
4) condanna, altresì, parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 1.200,00 e in favore della cassa delle ammende la somma di euro 2.000,00.
Milano, 28 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 23525/2025 promosso da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI Parte_1 P.IVA_1
CHIARA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. LAMBIASE ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, accertato il grave inadempimento del
[...]
con riferimento al contratto sottoscritto ed alle Controparte_1 obbligazioni sul medesimo gravanti ex art. 1375 c.c., DICHIARARE la risoluzione del contratto di cessione del credito e CONDANNARE la resistente a restituire a Parte_1 la somma di € 120.000,00 oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 dal 30.10.2024
[...] all'effettivo adempimento, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa .
pagina 1 di 4 - SEMPRE NEL MERITO, MA IN VIA SUBORDINATA, ACCERTARE l'inesistenza del credito IVA al momento della stipula del contratto del 05.02.2024, e conseguentemente CONDANNARE il a restituire la somma di Controparte_1
€ 120.000,00 a oltre interessi moratori dalla data di conclusione del Parte_1 contratto a quella di effettivo adempimento e/o agli interessi ritenuti di giustizia. IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare: disporre il mutamento del rito dal procedimento semplificato di cognizione al rito ordinario, ai sensi dell'art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c., per la complessità della lite, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
- nel merito e in via principale: rigettare integralmente tutte le domande proposte da
[...] in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 120.000,00, oltre interessi, vantato da parte ricorrente nei confronti della convenuta a titolo di restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del credito IVA relativo all'anno 2022, mediante contratto concluso il 5/2/2024 (doc. 1 ric.), di cui ha chiesto la risoluzione per inadempimento.
2. IT
La richiesta di parte convenuta, volta al mutamento del rito in quello ordinario, è palesemente infondata, perché nelle cause attribuite alla decisione del Tribunale in composizione monocratica è sempre esperibile il procedimento semplificato, a norma dell'art. 281-decies, secondo comma, c.p.c. Nel caso di specie, inoltre, si tratta di una causa documentale, che non richiede istruttoria orale.
3. Inadempimento
Parte ricorrente ha lamentato che, dopo la cessione del credito IVA e il pagamento della prima parte del prezzo per euro 120.000,00, non ha ricevuto il pagamento da parte pagina 2 di 4 dell'Agenzia delle entrate. Ha quindi iniziato una interlocuzione, con la cedente e in Pt_2 seguito si è rivolta all'Agenzia delle entrate. Questa, con PEC del 18/4/2025 della
Direzione provinciale I di Milano, ha comunicato al difensore di parte ricorrente quanto segue (doc. 9 ric.):
“La società Controparte_1
Codice Fiscale ha presentato in data 2 ottobre 2024 P.IVA_2 dichiarazione integrativa IVA 2022 con il credito destinato in compensazione, annullando la richiesta di rimborso.” Ciò significa che la convenuta, dopo aver stipulato il contratto di cessione del credito IVA
2022, ha rinunciato al rimborso di quel credito, imputandolo a compensazione di altri debiti tributari. Pertanto, quel credito è stato utilizzato diversamente e non potrà mai essere pagato dall'Agenzia delle entrate alla ricorrente.
A norma dell'art. 1375 c.c., il contratto deve essere eseguito secondo buona fede e tale canone, certamente, impone alle parti di non porre nel nulla la prestazione dovuta all'altra, anche se ad opera di un terzo. Ciò è invece quanto ha fatto nel caso di specie la convenuta.
Premesso che le circostanze di fatto sopra riportate sono documentali e pacifiche, la difesa svolta sul punto dalla parte è davvero inconsistente: secondo la convenuta non si sarebbe trattato di un inadempimento, ma “di un mero adeguamento procedurale, resosi necessario nell'ambito dell'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate”. L'eufemismo speso dalla parte non può nascondere la verità dei fatti: quale che siano gli incombenti gravanti sulla convenuta nei suoi rapporti con l'Agenzia, la sostanza è che il credito, dapprima ceduto alla ricorrente, è stato poi utilizzato in compensazione nei confronti dell'Agenzia, di modo che esso non sarà mai pagato alla ricorrente stessa.
Parte convenuta non risponde del mancato pagamento da parte dell'Agenzia, ma risponde della propria condotta, che ha illecitamente disposto di un credito di cui non era più titolare, di fatto revocandone la cessione. Si tratta di un grave inadempimento, che giustifica pienamente la risoluzione del contratto di cessione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la restituzione del prezzo pagato.
Gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. decorrono dal giorno del pagamento
(5/2/2024), mentre dalla notifica del ricorso (24/7/2025) decorrono gli interessi legali di mora, ex quarto comma dell'articolo citato.
La domanda ulteriore di risarcimento danni non può essere accolta, attesa la genericità dell'allegazione e la mancanza di prova sul punto.
pagina 3 di 4 4. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa, con esclusione della fase di trattazione.
Come sopra argomentato, parte convenuta ha resistito in mala fede, senza aver alcun valido argomento a sostegno della sua difesa e introducendo una causa completamente inutile. Ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., va per questo condannata a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 1.200,00, pari all'1% del dovuto, e la somma di euro
2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di cessione del credito del 5/2/2024, oggetto di causa;
2) per l'effetto condanna parte convenuta a restituire in favore di parte ricorrente la somma di euro 120.000,00, oltre interessi legali come in motivazione;
3) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 4.217,00 per compensi, euro 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali e CPA;
4) condanna, altresì, parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 1.200,00 e in favore della cassa delle ammende la somma di euro 2.000,00.
Milano, 28 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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